Brevi cenni sulla nuova normativa.
GUIDA ALL’ACQUISTO PER IL CLIENTE
IN RIFERIMENTO ALL’APPLICAZIONE DEL
D.L. N°24 DEL 02.02.2002
I documenti da
produrre al momento dell’acquisto:
In caso si consegni
in permuta un veicolo usato:
I documenti che
occorrono per sottoscrivere un finanziamento:
I documenti che
servono al momento di ritiro del veicolo acquistato:
Cosa vi chiede a
questo punto il venditore:
Al momento del
ritiro del mezzo acquistato, cosa chiedere al venditore:
GUIDA PRATICA ALL’ACQUISTO DELL’USATO
Adesso: qualche risposta alle domande
più frequenti…
La garanzia
europea, applicata al settore motociclistico, cosa copre?:
Qual è la normativa
di riferimento e da quando è in vigore?
Quand’è che può
affermarsi che un prodotto è conforme al contratto di vendita?
Che durata ha la
garanzia su questi prodotti?
Quale è il
documento fiscale che attribuisce la proprietà e la titolarità del diritto al
cliente?:
Cosa devo fare per
ottenere il riconoscimento della garanzia?
La garanzia
“convenzionale” quanto dura?
Quindi su una moto
usata, tutto quello che si rompe, è in garanzia?
I tagliandi di
manutenzione, quando vanno eseguiti?
Posso eseguire la
manutenzione della mia moto personalmente?
Ma se il
concessionario mi timbra il libretto di garanzia?
Il mio
concessionario mi ha omaggiato il primo tagliando. Come dimostrerò di averlo
eseguito?
Come si individua
l’officina “autorizzata” per la mia moto?
Un veicolo
immatricolato a “chilometri zero” è considerato veicolo nuovo o veicolo usato?
Quindi, un
venditore di ricambi, non sostituisce mai nulla in garanzia?
Posso scegliere la
scadenza del bollo del mio motociclo nuovo? Quando debbo pagare il primo bollo?
Da quando decorre
l’obbligo di versamento della tassa di possesso?
Quali consigli si
possono dare, ad un futuro acquirente, nel settore motociclistico?
Vorrei installare
dei pneumatici di misura differente dall’originale sulla mia moto. Posso farlo?
Se si acquista un
veicolo usato da un privato, che tipo di tutela è prevista?
Sicuramente molti di
voi saranno già informati del fatto che la garanzia sui prodotti in commercio
(definiti beni di consumo) è stata estesa a due anni. Tutti i mezzi di
informazione ne hanno dato notizia, salutando l’introduzione della nuova
normativa come un netto progresso in favore della tutela dei consumatori.
L’Italia, con il D.Lgs. 2.2.2002, n° 24 ha dato attuazione alla Direttiva
comunitaria 1999/44/CE in materia di contratto di vendita e di garanzie di
consumo. Il D.Lgs. citato introduce, dopo l’art. 1519 del codice civile, gli
articoli dal 1519 bis al 1519 nonies. Ma
realmente questa legge porterà dei benefici ai consumatori? e se si, quali? e
cosa cambia in concreto nel rapporto tra il consumatore e il venditore? e, più
in dettaglio, cosa ci serve conoscere di questa normativa in rapporto alla
nostra passione? a queste, ma anche a tante altre domande, cercheremo di dare
una risposta il più possibile esauriente. Divideremo quindi questa nostra lunga
chiacchierata in due parti: la prima vedrà una introduzione, noiosa ma
necessaria, alla normativa in questione, mentre la seconda conterrà tutte
quelle indicazioni più specifiche che possono essere utili quando andiamo dal
concessionario per coronare i nostri sogni.
La maggiore novità
consiste nello spostamento della responsabilità, e quindi dell’obbligo di
fornire la garanzia, dal produttore al venditore.
Incominciamo con il
dire che questa normativa introduce, con l’art. 1519 bis C.c., tra le altre cose, la esatta definizione di chi e cosa
debba intendersi per consumatore, venditore e bene di consumo (è la prima volta
che la legge definisce la figura di consumatore).
Consumatore: qualsiasi
persona fisica che acquisti un bene di consumo da utilizzare esclusivamente
nell’ambito privato e quindi al di fuori della propria attività professionale
od imprenditoriale.
Venditore: qualsiasi
persona fisica o giuridica pubblica o privata che utilizzi uno dei contratti
suddetti nell’ambito della propria
attività imprenditoriale o professionale;
Bene di consumo: qualsiasi bene mobile materiale già esistente o da fabbricare
o produrre (anche da assemblare), con espressa esclusione dei beni oggetto di
vendita forzata, dell’acqua e del gas, quando non confezionati per la vendita
in un volume delimitato o in quantità determinata, e dell’energia elettrica.
Sono esclusi, così, i beni immobili, i beni immateriali quali diritto d’autore,
marchi, brevetti, diritti di credito ecc.
Sono ricompresi, altresì, i beni usati per i quali la garanzia può essere
ridotta fino ad un anno ed i cui difetti di conformità sono valutati in ragione
dell’usura del bene in rapporto al suo effettivo utilizzo.
In definitiva il
consumatore è la persona fisica, quale soggetto privato, che acquista un bene
di consumo per fini unicamente personali (cioè non per svolgere la sua
attività), mentre il venditore è il soggetto nella veste di commerciante o
professionista e il produttore è il fabbricante di un bene di consumo,
l’importatore nel territorio della U.E. o qualsiasi altra persona che si
presenta quale produttore sul bene di consumo o presenta il suo nome, marchio o
altro segno proprio sul prodotto.
Sicuramente l’aspetto
più importante, il perno intorno cui ruota l’intera normativa, è contenuto
nell’art. 1519 ter C.c.: la
conformità del bene al contratto di vendita. Ciò significa che il bene deve
rispettare i requisiti, le qualità e le funzioni stabiliti contrattualmente
dalle parti, anche nel caso in cui non è stipulato un contratto per iscritto ed
il venditore consegna il bene ed il consumatore versa il prezzo.Sempre il
summenzionato articolo prescrive che la conformità sia determinata in relazione
a quattro condizioni che se mancanti rendono il bene difettoso:
a) l’idoneità all’uso
al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) la conformità alla descrizione fatta dal venditore e il possesso delle
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o
modello;
c) la presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto
della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) l’idoneità all’uso
particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione
contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti
concludenti.
Viene ricompresa nell’ipotesi di non conformità il caso di imperfetta
installazione del bene, anche quando, in relazione ai beni per i quali si prevede
che l’installazione sia effettuata dal consumatore, vi sia carenza nelle
istruzioni fornite (pensiamo ad un accessorio after-market, quale potrebbe
essere un plexiglas o un portapacchi).
Si comprende come sia assolutamente necessario che le aziende verifichino molto
attentamente i depliant pubblicitari,
l‘etichettatura dei prodotti, i propri libretti di uso, installazione e
manutenzione e, pertanto tutte le informazioni che contraddistinguono il bene e
che solitamente sono diffusi al pubblico di potenziali consumatori.
Il successivo art.1519 quater prescrive che il venditore debba
rispondere al consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene. In tal caso, infatti, il consumatore avrà
diritto al ripristino del bene. In alternativa potrà chiedere la sostituzione o
la riparazione del bene, salvo il caso in cui il rimedio richiesto risulti
essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, comportando spese
irragionevoli in relazione al valore del bene e all’entità del difetto.
In qualsiasi caso, comunque, il consumatore non dovrà affrontare alcuna spesa
supplementare, pertanto il venditore si assumerà le spese di spedizione,
manodopera e di materiali.
In caso di oggettiva
impossibilità e/o onerosità della riparazione o della sostituzione oppure
nell’ipotesi in cui il venditore non provveda entro un congruo termine
(purtroppo questo è un punto debole della normativa, mancando una
specificazione di quale sia il lasso di tempo da ritenersi, per l’appunto, “congruo”),
il consumatore potrà richiedere una adeguata riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto.
Prima che il consumatore effettui la scelta o, comunque, anche dopo la stessa,
il venditore può offrire uno dei rimedi di cui sopra e quindi la riparazione o
la sostituzione; in entrambe i casi è necessario il consenso espresso del
consumatore.
Qui però è necessaria
una precisazione: questo aspetto della normativa è solo apparentemente più
favorevole al consumatore, mentre invece riduce la tutela giurisdizionale in
vigore con la vecchia normativa. Cambia infatti l’ordine dei diritti stabiliti
dalla garanzia legale a favore del consumatore: prima la
riparazione/sostituzione e poi eventualmente la risoluzione del contratto.
Inoltre la gradazione
dei rimedi si presenta ambigua ed alimenterà le controversie fra consumatori e
venditori, anche perché in molti casi la valutazione è soggettiva (si pensi ad
un consumatore che si accorge di una macchia di ruggine sulla motocicletta
appena acquistata: non si accontenterà di una riparazione, sia per l’estetica
del prodotto sia perché penserà che è stato fabbricato male e che il difetto
potrebbe ripresentarsi).
L’art.1519 quinquies offre cittadinanza al diritto
di regresso del venditore finale che altrimenti risponderebbe anche per difetti
a lui non imputabili. Infatti, in caso di difetto di conformità imputabile ad
un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario,
il venditore avrà il diritto di agire in rivalsa contro il responsabile entro
un anno decorrente dal momento in cui il venditore stesso ha soddisfatto le
richieste del consumatore.
Questa norma assume
particolare rilievo soprattutto in tema di assistenza e manutenzione del bene,
eseguita da persona diversa dal venditore o da persona da questo autorizzata.
Tale diritto, comunque,
potrà essere oggetto di rinuncia o di patto contrario, poiché i fornitori,
produttori e i rivenditori della stessa catena contrattuale di un bene di
consumo potranno, mediante apposite pattuizioni contrattuali, derogare al
diritto di regresso o graduare a proprio piacimento le responsabilità derivanti
dalla difettosità dei prodotti.
Come già sottolineato
la principale novità della nuova normativa è costituita dalla garanzia legale
di due anni dalla consegna del bene, periodo in cui, pertanto, il venditore è
considerato responsabile del difetto di conformità. Il compratore decade dalla
suddetta garanzia se non denuncia il difetto di cui sopra entro due mesi
(sarebbe stato preferibile indicare sessanta giorni, per ovvie ragioni
interpretative) dalla scoperta, salvo che il venditore abbia riconosciuto
l’esistenza del difetto o l’abbia occultato.
Importante è l’introduzione della presunzione relativa disciplinata dal terzo
comma dell’art.1519 sexies secondo
cui i difetti di conformità che si manifestino entro 6 mesi (anche qui
attenzione a contare i giorni, dire centottanta giorni avrebbe reso il tutto
più semplice) dalla consegna del bene si presumono già esistenti sin dalla data
della loro consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del
bene.
Ricevono disciplina anche i beni di consumo usati i quali vengono garantiti
mediante un accordo tra consumatore e venditore per non meno di un anno.
Infine la nuova
disciplina prevede che l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescriva nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.
Altro istituto, invece,
è la garanzia convenzionale disciplinata dall’art.1519 septies. Essa consiste nella prestazione di garanzie ulteriori da
parte del venditore o del produttore rispetto alle garanzie statuite dalla
direttiva europea o dalla normativa nazionale di riferimento sulla vendita dei
beni di consumo.
In sostanza la garanzia
convenzionale si compone di qualsiasi impegno di un venditore o produttore,
senza l’aggiunta di costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, nel caso in
cui non corrisponda alle condizioni enunciate nelle dichiarazioni di cui
all’art.1519 ter b) e c).
Tale garanzia deve essere prestata altresì, su richiesta del consumatore, su
supporto duraturo ed accessibile al consumatore, essere in lingua italiana con
caratteri non meno evidenti di altre
lingue, indicare l’oggetto della garanzia in modo esplicito e comprensibile, la
sua durata, l’estensione territoriale, il nome ed indirizzo di chi la presta ed
ogni altro elemento essenziale per farla valere. Il consumatore è comunque
titolare dei diritti minimi previsti dalla legislazione nazionale in materia di
vendita di beni di consumo e la garanzia convenzionale non pregiudica siffatti
diritti, così come previsto dall’art.1519 octies.
Nell’ipotesi, comunque,
in cui tale garanzia non obbedisca ai dettami di cui sopra, non sarà colpita da
nullità ed il consumatore se ne potrà giovare ed anzi pretenderne
l’applicazione.
E’ sancita l’inderogabilità delle nuove norme, salvo per il caso della garanzia
per i beni usati che potrà essere ridotta, come già detto, con accordo delle
parti fino ad un anno.
Inoltre le deroghe non avranno alcun valore neppure nel caso di clausole che
prevedano l’applicazione di una legge di un paese extracomunitario se il
contratto presenti un collegamento preciso con il territorio di uno Stato
membro.
Chiosa infine l’art. 1519
nonies che tali disposizioni non
escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre
norme dell'ordinamento giuridico.
La presente guida ha lo
scopo unicamente di cercare di ridurre al minimo gli ambiti di incertezza
nell’applicazione della norma, in considerazione degli aspetti pratici piu’
diffusi nel settore del commercio motocicli nuovi ed usati, loro parti di
ricambio ed accessori.
Si ritiene intanto
utile una prima parte descrittiva relativa ad aspetti pratici e burocratici
correlati all’acquisto di un motoveicolo, nuovo od usato. Si passerà poi ad una
seconda parte più legata a possibili problematiche inerenti l’applicazione
della normativa.
·
Documento di identità personale in corso di validità.
·
Numero di attribuzione del codice fiscale (numero di partita Iva
per le ditte individuali).
·
Autocertificazione di residenza (il modulo viene fornito dal
venditore, deve essere compilato in modo autonomo ed autografato dal cliente).
·
Autocertificazione relativa alla società - se ditta non individuale - (il modulo viene fornito dal
venditore e va compilato da persona munita dei poteri di firma risultanti da
certificato della camera di commercio).
·
Se acquistate un veicolo nuovo, eventuale richiesta preferibilmente
scritta: a) che il veicolo acquistato risponda alla normativa Euro 1 o Euro 2;
b) di attribuzione di numero di targa pari o dispari; c) che il modello descritto sia di produzione di un determinato
anno o sia proveniente da stock in offerta.
·
Libretto di circolazione in originale.
·
Certificato di proprietà in originale (se non lo avete dovete
richiederlo al precedente venditore del motociclo o presso l’agenzia dove venne
eseguito il passaggio di proprietà, se acquistato usato).
·
Fotocopia del bollo in corso di validità (serve al concessionario
per sapere in che data iniziare a sospendere il bollo, c.d. “esenzione”, e al
successivo acquirente per sapere quando riprendere a suo nome i pagamenti).
·
Libretto di uso e manutenzione.
·
Libretto dei tagliandi eseguiti o di garanzia e/o copia delle
ricevute fiscali dei lavori eseguiti presso officine esterne (si tenga presente
che in assenza di dimostrazione della manutenzione eseguita chi ritira il
veicolo potrà deprezzarlo notevolmente rispetto alle comuni valutazioni).
·
Doppie chiavi e trousse attrezzi.
·
Eventuali parti originali smontate dal veicolo, tenuto conto del
fatto che parti installate artigianalmente o modifiche che rendono il veicolo
non conforme al codice della strada o alle fiches
d’omologazione originali, comportano notevole deprezzamento del valore del
veicolo e la possibilità che il venditore ne rifiuti il ritiro nel caso in cui le modifiche apportate
risultano sostanzialmente irreversibili.
·
Oltre a documento di identità valido già citato, occorre l’ultima
busta paga percepita o l’ultimo modello unico se si è liberi professionisti o
lavoratori non dipendenti.
·
Si consiglia inoltre di predisporre il pagamento continuativo sul
proprio conto corrente bancario (c.d. “r.i.d.”). Il sistema è completamente
esente da commissioni ed evita, oltre alle code agli sportelli postali, anche
di dimenticare di pagare una o più rate, fatto che comporta l’automatico
inserimento nella Banca Dati CRIF che impedisce l’accesso ad altri
finanziamenti per cinque anni successivi al ritardo generato. In caso si
aderisca a questo sistema occorre fornire le coordinate bancarie complete del
Vs. conto corrente al venditore (se non le conoscete portatevi il libretto
degli assegni, sono indicate lì) e firmare sul contratto di finanziamento
nell’apposito riquadro.
Copia del contratto
assicurativo indicante chiaramente l’ora e la data di decorrenza della
copertura assicurativa di responsabilità civile.
Non dimenticate che Il
primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo
giorno del mese di immatricolazione. Se però quest'ultima è avvenuta negli
ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo
a quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla carta
di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via, rilasciati dall'ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile. Il pagamento è dovuto a decorrere dal
mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima
mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese.
Il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e
fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un
massimo di 12 mesi.
Se avete reso un
veicolo usato: ricevuta a riscontro che avete firmato l’atto di vendita a
favore del venditore presso il luogo che lo stesso vi aveva indicato (non
dimenticate di comunicare la data in cui avete eseguito tale operazione).
·
Proposta d’acquisto contenente: MARCA, MODELLO ESATTO, COLORE ESATTO,
VERSIONE SPECIFICA DEL MODELLO, PREZZO DI LISTINO, PREZZO APPLICATO AL NETTO DI
SCONTI E/O PROMOZIONI, IMPORTO DELLA MESSA IN STRADA, LISTA ED IMPORTO DEGLI
OPTIONALS, SPECIFICAZIONE SCRITTA DELLE MODIFICHE O INSTALLAZIONI PARTICOLARI
CHE SI RICHIEDONO A PAGAMENTO O MENO AL VENDITORE. LADDOVE IL VEICOLO PROVENGA
DALL’ESPOSIZIONE SI CHIEDA DI INDICARNE IL NUMERO DI MATRICOLA. Se
sull’acquisto effettuato si procede a reso di motociclo usato, deve essere
indicato il valore di valutazione da portare in detrazione sul totale
dell’acquisto, al netto di ogni onere a vs. (spese per volture, riparazioni,
ecc.).
·
La proposta di acquisto così formulata deve essere sottoscritta
dall’acquirente, l’indicazione del giorno di consegna non ha valore tassativo
pertanto è indicativa. Non dimenticate di leggere con attenzione (e, se del
caso, chiedere spiegazioni) le condizioni generali che accompagnano la proposta
di acquisto. La proposta di acquisto è un contratto, regolato dalle
disposizioni del codice civile, negli articoli 1321 e seguenti.
·
NON DIMENTICATE DI RICHIEDERE NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEL
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE: UN VENDITORE SERIO NON AVRA’ NESSUN PROBLEMA A FARVI
VISIONARE I LOCALI ADIBITI ALL’ASSITENZA E A SPIEGARVI LE MODALITA’ ED I COSTI
DELL’ASSITENZA. DIFFIDATE DA CHI E’ VOLUTAMENTE EVASIVO O DIMOSTRA DI NON AVERE
LE CONOSCENZE O GLI STRUMENTI PER ESEGUIRE L’ASSITENZA E RICORDATE SEMPRE CHE
RESPONSABILE DELLA VENDITA E DEL POST-VENDITA AI FINI DELLA NORMATIVA IN
OGGETTO RISULTA ESSERE IL VENDITORE.
·
In caso abbiate sottoscritto un finanziamento, o desideriate
sottoscriverlo: preventivo di finanziamento scritto indicante: Ragione Sociale
della Società Finanziaria, Importo Totale dell’acquisto e importo della cifra
finanziata, numero di rate previste per il rimborso e importo della rata
mensile, importo totale rimborsato alla fine del finanziamento, scadenza della
prima rata (normalmente a trenta giorni dalla sottoscrizione, ma esistono
proposte con prima rata dopo tre, quattro, sei o nove mesi che naturalmente
costano di più perché impiegano più tempo ad essere estinte) importo delle
eventuali c.d. “spese di apertura pratica” o spese di istruttoria, ricordando
che tali importi devono essere inseriti nel contratto di finanziamento e devono
farne parte integrante, tanto da dover essere finanziate (chi vi chiedesse
importi fuori dal contratto sta compiendo un abuso sia sotto l’aspetto fiscale
che legale, procurandosi un ingiusto arricchimento). Se il finanziamento
prevede la cosiddetta “maxirata” chiedete che vi venga dettagliatamente
illustrata la modalità di estinzione o di rifinanziamento della stessa, sapendo
che spesso questa operazione ha tassi enormemente più elevati del normale e
conviene solo se il venditore vi garantisce che alla scadenza della maxirata vi
ritirerà l’usato estinguendovi contestualmente il finanziamento. Tassi “TAN” e
“TAEG” applicati. Non sempre in fase di sottoscrizione del contratto di
finanziamento il venditore è tenuto a consegnarvi subito copia del contratto
sottoscritto: questo avviene solo se il venditore utilizza l’invio telematico
della pratica e se essa viene immediatamente approvata dalla Società
Finanziaria (di solito per importi particolarmente bassi di acquisto), inoltre
ciò può avvenire solo se il numero di telaio o il numero di targa del veicolo
finanziato possono essere comunicati subito alla Società Finanziaria dal
venditore, quindi solo per i veicoli già disponibili presso il salone. Se il
contratto di finanziamento viene respinto, ricordate che se avete sottoscritto la
proposta di acquisto siete comunque vincolati all’acquisto del mezzo, in quanto
nessun venditore è obbligato a assumersi il rischio di un finanziamento se non
vi sono i presupposti per erogarlo. Chiedete in ogni caso la restituzione dei
documenti che avete consegnato attestanti il Vs. reddito o la loro distruzione,
e richiedete inoltre una copia del contratto di finanziamento sbarrata con
scritto respinto e sottoscritta dal venditore.
Prima di lasciare il
negozio, ricordatevi di predisporre i termini per la comunicazione dei dati che
dovrete far avere al vs. assicuratore. Solitamente questi gradisce una copia
via fax del libretto di circolazione o del foglio di via, LA SOLUZIONE IDEALE
E’ QUELLA DI FORNIRE DIRETTAMENTE AL VENDITORE IL NUMERO DI FAX A CUI SPEDIRE
LA DOCUMENTAZIONE, il venditore lo farà volentieri, impiega certo meno tempo a
fare un fax che a cercarvi al telefono magari con il rischio di dovervi
richiamare altre volte e comunque poi sentirsi affermare che preferite un fax
del libretto direttamente all’assicuratore….
·
Proposta di acquisto contenente: MARCA, MODELLO ESATTO, NUMERO DI
TARGA, PREZZO DEL VEICOLO, IMPORTO DEGLI ONERI DI TRASFERIMENTO A VS. NOME
(ANCHE SE VI SARANNO POI RICHIESTI A PARTE DALL’AGENZIA DI PRATICHE A CUI SI
RIVOLGE IL VENDITORE), IMPORTO DEGLI EVENTUALI OPTIONALS E SUPPLEMENTI CHE FATE
INSTALLARE A PARTE, DESCRIZIONE SCRITTA DEL TIPO DI GARANZIA ( SE NON E’
INDICATO NULLA LA GARANZIA E’ DI DUE ANNI, DIVERSAMENTE IL VENDITORE
DEVE COMUNICARVI PER ISCRITTO CHE IL PERIODO DI GARANZIA E’ RIDOTTO AD UN ANNO
(PERIODI PIU’ BREVI NON HANNO EFFETTO ANCHE SE DA VOI APPROVATI PER
ISCRITTO, RIPORTANDO LA GARANZIA AI DUE ANNI NORMATIVI). Se sull’acquisto
effettuato procedete a reso di motociclo usato, deve essere indicato il valore
di valutazione da portare in detrazione sul totale dell’acquisto, al netto di
ogni onere a vs. carico (spese per volture, riparazioni, ecc.).
·
In fase precontrattuale sarebbe buona norma farsi consegnare una
dichiarazione scritta sullo stato di uso pregresso del veicolo. Ricordate
infatti che la garanzia non copre le rotture derivanti sia dall’usura pregressa
del veicolo se essa vi è stata illustrata, sia le rotture o lo stato di
difformità già esistenti sul veicolo se sono riconducibili a particolari
estetici, quindi perfettamente visibili o a particolari di cui vi è stata
fornita descrizione corretta.
·
Se desiderate impiegare il veicolo usato che acquistate in un
determinato modo, differente dal normale impiego cui il costruttore normalmente
lo destina, chiedete al venditore che vi scriva sulla proposta d’acquisto
“veicolo idoneo al seguente utilizzo:…. (fuoristrada, uso in pista, cross,
trasporto pizze, trasporto carichi eccedenti il tal peso, ecc.). RICORDATE CHE
NORMALMENTE QUESTI TIPI DI IMPIEGO PARTICOLARI SONO PIU’ GRAVOSI PER IL
VEICOLO, QUINDI SE IL VENDITORE HA ACCETTATO DI DESCRIVERLO NELLA PROPOSTA
D’ACQUISTO SIGNIFICA CHE E’ SICURO CHE IL VEICOLO CHE VI STA VENDENDO SARA’ IN
GRADO DI ASSOLVERE IL COMPITO PARTICOLARE RICHIESTO. PROPRIO IN CASO DI ROTTURE
DERIVANTI DALL’USO PARTICOLARE APPREZZERETE MAGGIORMENTE LA TUTELA DATAVI DALLA
NUOVA NORMATIVA: QUI IL VENDITORE NON POTRA’ DISCONOSCERE UNA REALE DIFFORMITA’
TRA QUANTO DESCRITTOVI IN FASE DI VENDITA E QUANTO IN REALTA’ VERIFICATOSI
NELL’IMPIEGO DEL VEICOLO. Evitate comunque di vessare il venditore con
richieste irragionevoli o palesi del tipo “Quanti chilometri può fare ancora
questo motore?” e qualora il venditore decidesse bontà sua di dichiararlo,
chiedergli di scriverlo sul contratto. In quel caso vi scriverebbe
probabilmente “cinque chilometri” per ovvie ragioni. Ricordate anche che far
dichiarare idoneo all’uso in pista o in fuoristrada un motociclo, non significa
che poi quel veicolo sia omologato per circolare sulla strada pubblica o
caricando un passeggero….
·
Se fate installare accessori o particolari nuovi, ricordate al
venditore di scrivere “bauletto marca tal dei tali nuovo”, oppure “gomma
anteriore nuova”, e così via. Questo perché, anche se avete accordato al
venditore la riduzione ad un anno del periodo di garanzia sul veicolo, sui
particolari nuovi la garanzia è tassativamente di due anni, anche se installati
su veicolo usato.
·
Se nel prezzo stabilito dal venditore è previsto un tagliando di
manutenzione chiedete al venditore di metterlo per iscritto, e ricordate che
qualora sia scritto “Tagliando completo”, esso deve prevedere TUTTE le
operazioni che la Casa Madre del veicolo che avete acquistato prevede a quel
chilometraggio sui manuali di officina…
·
Se il veicolo acquistato usato rientra tra quelli per i quali è
obbligatorio il collaudo per revisione (elenco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito www.trasportinavigazione.it) ESIGETE CHE ESSO SIA
ESEGUITO A SPESE DEL VENDITORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL VEICOLO NELLE VS. MANI.
L’assenza del collaudo difatti prefigura DA SUBITO una non conformità del
veicolo alla circolazione su strada pubblica, pertanto il venditore è tenuto a
dichiarare tale incongruenza sul contratto.
·
Non dimenticate di chiedere a quale normativa (euro 1, 2, ecc..) il
veicolo usato risponda e chiedete che vi sia indicato non tanto sul contratto,
ma SOPRATTUTTO SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, sapendo che in fase di passaggio
di proprietà, se il veicolo acquistato è omologato per una delle normative
citate dalla Casa Madre, la ristampa del libretto di circolazione (che costa
pochi Euro) automaticamente farà apparire come per magia la dicitura indicante
a quale normativa il veicolo risponda (si consiglia di chiedere sempre la
ristampa, a scanso di equivoci, costa davvero pochissimo, qualche venditore ve
la omaggerà volentieri).
·
Se acquistate un veicolo non targato (scooter o “cinquantino”) non
dimenticate di farvi dichiarare se esso risulta a “codice” oppure no. Sappiate
infatti che se acquistate consapevoli del fatto che il veicolo è stato già
manomesso e quindi supera i 45 km orari obbligatori per legge, una volta in
possesso del mezzo di questa circostanza sarete sempre chiamati a rispondere
innanzi le autorità ed il vs. assicuratore.
·
Infine, se il veicolo è privo di particolari originali (luci
frecce, parabrezza, parafanghi, ecc) e nulla viene specificato in contratto
sappiate che il veicolo che riceverete sarà esattamente quello che avete
visionato, quindi fate attenzione, POTREBBERO ESSERCI DEI PARTICOLARI
INSTALLATI NON OMOLOGATI CHE RENDONO POI NECESSARIA UNA SPESA AGGIUNTIVA AL
MOMENTO DEL COLLAUDO OBBLIGATORIO PER LEGGE. Lo stesso vale per i pneumatici se
risultassero lisci.
·
Prima di lasciare il venditore, fissando la data per la prevista
consegna, ricordatevi di chiedere una copia del libretto di circolazione,
servirà al vs. assicuratore per predisporre la copertura obbligatoria per il
ritiro.
1- se non avete richiesto
un finanziamento o se lo avete richiesto ed è stato rifiutato:
a) caparra confirmatoria
(art 1385 Cod. civ.) pari solitamente almeno al 10% del valore totale esposto
in contratto. Nel conteggio non si tiene conto del ritiro eventuale dell’usato
(esempio nuovo 10.000 euro, permuta usato –2.000 euro. Acconto pari al 10% di
10.000 euro, cioè 1.000 euro). Questa caparra serve a garantirvi che quel mezzo
che avete scelto non venga venduto ad altri probabili acquirenti. La legge
impone infatti al venditore di riservarvi quel determinato motociclo solo se
avete versato una caparra pari all’importo stabilito con il concessionario Nel caso, malgrado l’accordo, abbiate
ritenuto comunque di versare una somma inferiore, sappiate che legalmente il
venditore, qualora trovasse un miglior offerente (magari solo perché più rapido
nel ritirare e saldare il mezzo di voi) può sempre decidere di venderlo ad altri,
senza rendervi l’acconto, in quanto il non versare per intero la caparra non
perfeziona gli obblighi che da tale versamento scaturiscono.
b) se il veicolo è in
pronta consegna: saldo totale della differenza da versare. Questo, oltre a
garantirvi una rapida definizione della consegna, vincola completamente il
venditore, salvo il fatto che egli può solo comunicarvi nei termini di legge il
suo rifiuto ad accogliere la vs. “proposta di acquisto”, restituendovi il doppio di quanto versato. Se però lo
preferite, potete far valere i vostri diritti in via ordinaria, chiedendo
l’esecuzione coattiva del contratto o la risoluzione con effetto definitivo per
l’inadempimento della controparte, oltre al risarcimento dei danni
effettivamente subiti.
c) Se avete reso un veicolo
usato, dopo avervi compilato adeguatamente il certificato di proprietà sul
retro con i suoi dati ed il valore che vi accrediterà al reso, dovete recarvi
immediatamente presso un notaio con lui convenzionato per firmare l’atto di
vendita in suo favore. La mancata firma dell’atto di vendita nei termini e nei
modi concordati con il venditore, essendo parte integrante dell’accordo con lui
stipulato prefigura inadempienza nei confronti del venditore. ATTENZIONE,
POTRESTE TROVARVI DI FRONTE AD UN RIFIUTO DI RITIRO DELL’USATO SE AVETE TARDATO
O AVETE OMESSO DI ADEMPIERE NEI TERMINI, COL RISULTATO DI DOVERVI TENERE
L’USATO O, PEGGIO DI AVERCI RIMESSO TUTTA LA CAPARRA SENZA AVER COMPRATO
NIENTE.
2- Se avete richiesto un
finanziamento ed è stato accettato:
a) Se l’importo finanziato
corrisponde alla differenza ancora da versare a saldo e non consegnate usato in
permuta, nulla.
b) Se l’importo finanziato
corrisponde ad una parte della cifra dovuta: saldo finale.
c) Se avete reso un
veicolo usato, leggete la parte 1 sub c al capoverso sopra.
·
Fattura
quietanzata o scontrino fiscale riportante i dati identificativi del mezzo
acquistato ed il valore intero di acquisto, compreso del valore dell’eventuale
permuta.
·
Libretto
di circolazione o, raramente, foglio di via valido sessanta giorni
dall’immatricolazione. In caso ricorra questa seconda ipotesi, esigete che il
venditore vi telefoni o vi notifichi una e-mail non appena il libretto si rende
disponibile, senza dimenticarvi di registrare la scadenza dei due mesi da
qualche parte. Nel caso il libretto di circolazione non dovesse rendersi
disponibile entro tale termine, ipotesi scarsamente ormai ricorrente, dovrete
richiedere tramite il venditore un’estensione della validità di tale documento.
·
Libretto
dei tagliandi o libretto di garanzia.
·
Libretto
dell’assistenza stradale (europassistance o ala service, per esempio). Qualora
esso non fosse fornito (alcune Case ancora non lo forniscono, oppure il veicolo
acquistato è usato) non preoccupatevi più di tanto: il trasporto del veicolo
verso l’officina del venditore è sempre a carico di quest’ultimo, ovviamente se
il problema che si verifica sul veicolo è riconducibile a difetto di
conformità.
·
A parte
il caso descritto in precedenza, in fase di acquisto si consiglia di chiedere
al venditore quali forme di assistenza stradale esso fornisca. A parità di
condizioni sia economiche sia di prodotto privilegiate il prodotto o la marca o
il prodotto usato con il servizio di assistenza stradale, forare alle tre di
notte su una strada buia potrebbe essere un’esperienza impagabile… Non
drammatizzate, tuttavia, con pochi euro tutte le assicurazioni forniscono in
aggiunta il servizio di assistenza stradale e ricordatevi che questo servizio
non è obbligatorio per legge.
·
Libretti
di uso e manutenzione del motoveicolo nuovo o usato, e di tutti gli accessori
installati sul veicolo (antifurto/valigie, e d altri apparati che richiedano
manutenzione e/o destrezza dell’utilizzatore per renderli funzionali).
·
Se
avete sottoscritto un contratto di finanziamento e non vi è stata consegnata
ancora copia di esso, dovete riceverla adesso.
·
E’
inoltre buona norma richiedere la consegna di tutte le parti originali (viti,
parabrezza, marmitte, etc.) che sono state sostituite per montarne di
differenti, sia su veicolo nuovo sia su veicolo usato. Si sconsiglia vivamente
di farsi detrarre il costo di tali particolari, in quanto, in caso poi di
cessione del bene, esso risulterà notevolmente deprezzato qualora fosse privo
dei particolari originali (l’esempio banale è riferito al parabrezza originale
dei moderni maxi scooters: infatti i prodotti after market, più alti e coprenti
degli originali, oltre a non essere formalmente omologati per la circolazione,
costano anche decisamente meno perché fabbricati con materie più “povere” degli
originali, tanto che la permuta che spesso si è portati a fare con il venditore
risulta vantaggiosa in ragione di 3 a 1 a favore del prodotto originale).
·
Prima
di allontanarvi richiedete al venditore una spiegazione semplice ma dettagliata
sui principali metodi di funzionamento del veicolo acquistato, e ricordate che
un buon venditore perde più tempo nelle spiegazioni alla consegna che
nell’abbindolarvi al momento della trattativa.
OVVERO: COSA CONTROLLARE QUANDO SI
ACQUISTA UN MOTOCICLO USATO E COME TENTARE DI CAPIRE SE HA SUBITO INCIDENTI
O PERCORSO PIU’ CHILOMETRI DI QUELLI
INDICATI.
VERIFICARE AL TATTO:
estremità leve manubrio, la parte sottostante delle pedane, estremità
forcellone e foderi forcella, estremità manubrio, estremità specchietti se
originali, punto di esposizione massimo dello/gli scarico/chi se originali.
Verificare inoltre,
sempre al tatto, gli adesivi delle carene: le case principali non coprono con
vernici trasparenti tali decals.
Pertanto, laddove presente, la moto ha probabilmente subito una riveniciatura
che solitamente è eseguita in tale modo per “risparmiare” sul costo degli
adesivi stessi. Toccate le superfici dei fanali e degli indicatori di
direzione: se li sentite abrasi, la moto ha sfregato sull’asfalto.
Nelle moto sportive,
specie quelle con il telaio verniciato, controllate che non vi siano
screpolature nella verniciatura: in tal caso il telaio è piegato; nelle moto
con il telaio in alluminio, lo stesso non deve assolutamente presentare effetti
di verniciatura
VERIFICARE A VISTA:
Radiatore (deve essere perfetto): diffidate di chi parla di sassate o cose
simili, per piegare un radiatore occorre che il sasso si sia infilato tra ruota
anteriore e corpo moto, e la cosa accade molto raramente. Verificate tutto ciò
che di non originale è presente sulla moto (specchi, terminali manubrio,
scarichi, lampeggiatori di direzione). Se il venditore non possiede gli
originali o, peggio vi comunica di averne solo una parte (uno specchio, due
frecce, uno scarico) la moto è quasi sicuramente incidentata.
La presenza di gommini
pedana pilota usurati su di una moto con meno di 30.000 km. è molto difficile,
a meno che la moto non sia stata usata solo in città.
Le prime cose da
controllare sono i dischi freno. Un’usura molto pronunciata (salinature,
profondi solchi lucidi) denuncia sempre un chilometraggio molto elevato. Al
contrario, una scarsa usura presente su moto molto anziana spiega una
sostituzione dei dischi stessi. Se si tratta di quelli anteriori non esitate a
chiederne il motivo. Di solito si sostituiscono in conseguenza di urti o
partenze con bloccadisco inserito. In seguito passate alla verifica delle parti
metalliche: la presenza di ossido o, peggio di ruggine, è normalmente presente
sui motocicli che hanno circolato in zone di mare o durante l’inverno: si
tratta di una moto più sfruttata e più soggetta a rotture e probabili problemi
elettrici in seguito ad ossidazioni già presenti.
La mancanza di
cavalletto centrale in una moto che lo ha di serie, indica la propensione di
chi l’ha posseduta in precedenza alla guida molto sportiva.
Lo stato della
trasmissione è invece assai poco indicativo, l’unico dato che ne deriva è come
la moto sia stata mantenuta dal proprietario: catene con ruggine, molto lente o
peggio con maglie grippate rivelano cattiva manutenzione anche degli organi più
nascosti. Chiedete di vedere il libretto con i tagliandi eseguiti.
Qui il discorso diviene
complesso. Innanzitutto alcuni criteri generali. Gomme consumate solo al centro
indicano ovviamente una guida tranquilla: avete di fronte una moto
probabilmente poco sfruttata. Gomme usate fino a tutto il bordo laterale, unite
a sfregamento delle pedane indicano una guida al limite delle possibilità del
mezzo.
La presenza di
pneumatici di misura non idonea o molto lisci indica, sulle moto sportive, la
possibilità che tale veicolo abbia circolato in pista. Scartate i veicoli con
gomme differenti tra anteriore e posteriore, oppure chiedete che venga
ripristinata l’accoppiata. Verificate infine che la misura ed il tipo
corrisponda a quello indicato sul libretto di circolazione.
Se sul pavimento del
negozio è presente qualche chiazza d’olio nero, sotto al veicolo che state
trattando, chiedetene il motivo. Oppure passate una mano, se la moto non è
eccessivamente carenata, sui carter motore: se li sentite bagnati, qualche
guarnizione non tiene o, peggio filtra un po’ di olio da qualche microcrepa sui
carter stessi. Se la perdita è esattamente sotto al tappo di svuotamento della
coppa, esiste la fondata possibilità che il tappo stesso sia “spanato” con la
possibilità che occorra ripararlo o sostituire la coppa dell’olio. Inoltre,
tale fatto, di solito indica un elevato numero di cambi olio, caso raro se la
moto ha meno di 40.000 km.
Fate scendere la moto
dal cavalletto: provate a sollevare il manubrio verso l’alto, stando in piedi
di fianco alla moto. La moto mostra un’escursione eccessiva, tornando ad
abbassarsi pesantemente al rilascio? Queste è una forcella molto vissuta, ha
fatto molti chilometri o li ha fatti in condizioni estreme di carico, o di uso
fuoristrada. Non basterà “cambiare l’olio” come qualche venditore suggerirà di
certo. È la molla interna ad aver perso gran parte del nerbo iniziale, a
seguito del superlavoro svolto.
E’ presente olio sul
pavimento sotto una od entrambi i foderi della forcella? Oppure toccando la
parte inferiore del fodero avvertite del bagnato? Uno od entrambi i paraoli (le
guarnizioni nere nel punto in cui la canna entra nel fodero) hanno ceduto.
Questo avviene per diversi motivi: forti escursioni termiche, grandi periodi di
inattività del veicolo, oppure presenza di microrigature sulla canna forcella,
specie se il fatto si riferisce ad una sola delle canne della forcella.
Attenzione, il controllo citato è molto importante: la presenza di olio in
caduta nella zona del disco freno anteriore può causare gravi danni in frenata.
Allo stesso modo le pastiglie freno montate sulla moto potrebbero essersi
impregnate di olio ed aver perso tutta la loro efficacia.
SOSPENSIONE/I POTERIORE/I (PER ENDURO E
SCOOTERS)
Con la moto giù dal
cavalletto, provate a molleggiare il posteriore. Avete la sensazione che ci sia
la tendenza al “rimbalzo”? Vedete il posteriore tornare immediatamente verso
l’alto? Questi fatti indicano la presenza di ammortizzatori “scoppiati”. Si
rileva infatti solo l’effetto della molla e non più quello dell’idraulica,
ossia quello di “freno” nel ritorno dall’abbassamento. A parte difetti di
progettazione, presenti soprattutto sugli scooters, si tratta di difetti simili
a quelli citati per la forcella. Un enduro che presenta un difetto simile ha
saltato molto o ha fatto troppi chilometri. Diffidate anche di chi vi parla di
“rigenerare” l’ammortizzatore. Tale rimedio ha effetti poco durevoli e poco
efficaci.
Un buon indicatore
dello stato in cui è stata tenuto il veicolo è il cannotto di sterzo. Issate o
fate issare la moto sul cavalletto centrale, se la moto lo possiede: ruotate il
manubrio facendolo scorrere in entrambe le direzioni. Lo scorrimento deve
avvenire senza alcuna fatica e, soprattutto, non devono rilevarsi punti forzati
in cui lo scorrimento si arresta: ciò indica che le piste dove devono scorrere
i cuscinetti di sterzo sono usurate e che la moto è particolarmente difficile e
pericolosa da guidare. Inoltre se tale difetto fosse presente su di un veicolo
con meno di 25.000-30.000 km, ciò indicherebbe due ipotesi: chi possedeva il
veicolo non lo ha praticamente mai portato in officina, oppure i chilometri
percorsi dal veicolo sono di più di quelli indicati sul tachimetro. Non esitate
a farvi spiegare dal venditore il motivo di tale difettosità.
Se la moto non ha il
cavalletto centrale, sarebbe bene fare la prova in due, in quanto occorre
sollevare sul cavalletto laterale il motociclo, ed una seconda persona procede
a far ruotare il manubrio come detto.
Allo stesso modo,
conviene far accertare che il cannotto non sia invece stato allentato
volutamente per celare il difetto sopraccitato: verificate che tutto sia a
posto spingendo un po’ innanzi il veicolo in folle e frenando di colpo con il
freno anteriore. Qualora si sentisse un colpo secco, unita ad una vibrazione
sulla parte anteriore alta del veicolo, il cannotto è comunque lento. Chiedete
di riportare la tensione a valori ideali e poi eseguite nuovamente la prova
dello scorrimento.
Qualcuno potrà
obiettare che tali prove sono facili per un intenditore e quasi impossibili per
un neofita. Bene non fatevi problemi a chiedere e farvi assistere dal
venditore. Inoltre fatevi garantire (se non è un privato) lo stato di tutti gli
organi che non siete in grado di controllare personalmente.
Raramente potrà
capitarvi di poter provare su strada un veicolo che desiderate acquistare. Il
motivo logico sta nel rischio, non assicurato, insito nella prova stessa.
Tuttavia, se vi capita di poter provare il veicolo, prestate attenzione ad
alcuni particolari: le gomme sono sgonfie? Il veicolo è depositato da almeno
5-6 mesi senza che nessuno lo abbia curato più di tanto, passate quindi una
mano sull’interno dei cerchi, spesso li troverete impolverati o pieni di
ragnatele. Questo avviene su di un veicolo che il venditore non vede l’ora di
vendere, segno che o è poco appetibile commercialmente o il suo prezzo è fuori
mercato: approfittatene per spuntare condizioni commerciali migliori.
Una volta avviato il
veicolo (tanto più farete fatica tanto più avvalorerete l’ipotesi precedente)
verificate la rumorosità dell’impianto di scarico e accendete l’impianto luci
per saggiarne il funzionamento.
Se vi viene concessa
una prova tale da consentirvi di svoltare l’angolo, fuori dalla visuale del
venditore, approfittatene per fermarvi e riverificare alla luce del giorno
tutti i probabili difetti estetici presenti sul veicolo.
Durante la guida
prestate orecchio ai rumori provenienti dalla zona posteriore di trasmissione,
specie se state provando uno scooter. Sempre se provate uno scooter, provate ad
accelerare piano, la trasmissione non deve “saltellare”: Questo indica usura
anomala o irrigidimento delle parti mobili. Inoltre, se state provando uno
scooter di cilindrata medio bassa e non di dimensioni eccessive, provate a
lasciarlo procedere per qualche metro in rettilineo senza tenere il manubrio:
questa prova va fatta solo se si possiede una sufficiente esperienza di guida,
se la strada è sgombra, pulita, pianeggiante e non c’è vento e serve per capire
se il veicolo è dritto di telaio e di forcelle. Raramente un veicolo
incidentato e mal riparato procede in linea retta, se le condizioni ambientali
sono quelle descritte. Attenzione a non svolgere questa prova se sul veicolo si
trovano installate una o più borse posteriori o anche solo i telai di
ancoraggio delle stesse alla moto: le oscillazioni del manubrio dovute alla
presenza di questi accessori non vi consentirebbero una prova obiettiva e
sicura e sono comunque un fatto assolutamente normale.
Infine: gravi rumori di
distribuzione consigliano di lasciar perdere l’acquisto: un buon venditore li
avrebbe eliminati prima di mettere in vendita la moto, a tutto c’è rimedio,
meno che all’incapacità di chi fa questo per mestiere.
Come al solito nella
legislazione, una cosa che sarebbe potuta essere semplice è un groviglio di
norme di cui spesso non ne sono a conoscenza nemmeno gli uffici della
motorizzazione.
Vediamo allora, codice
della strada alla mano, di chiarire una volta e per tutte cosa si può guidare,
con quale patente e cerchiamo anche di sfatare qualche leggenda metropolitana.
Innanzi tutto è
necessario operare una prima distinzione tra patente, A o B, conseguita con la
vigenza del vecchio codice o del nuovo codice.
Analizziamo allora
prima gli effetti del conseguimento della patente con il vecchio codice,
facendo particolare attenzione alla data di conseguimento della patente stessa.
Se conseguita entro il 31.12.1985,
abilita alla conduzione di moto di qualsiasi cilindrata e potenza, sia sul
territorio nazionale che all’estero; se conseguita tra l’1.1.1986 e il 25.4.1988, abilita alla conduzione di moto di qualsiasi
cilindrata e potenza, ma solo sul territorio nazionale. Per poter guidare
all’estero è necessario un esame integrativo, cioè sostenere la prova pratica
(su questo punto ci torneremo, perché non è semplice quanto sembra); se
conseguita dal 26.4.1988 al 30.9.93, abilita alla conduzione di moto di
qualsiasi cilindrata e potenza, sia sul territorio nazionale che all’estero. In
tutti e tre i casi era consentito trasportare il passeggero solo dopo aver
compiuto la maggiore età. Il trascorrere del tempo ha reso inutile questa
disposizione.
Per coloro i quali si
trovassero nella condizione di dover sostenere la prova pratica al fine di
poter guidare all’estero (vi ricordo che se non ottemperaste a quest’obbligo la
vostra assicurazione si rivarrebbe su di voi in caso di incidente), è
importante effettuare l’esame con moto di potenza superiore ai 35 kW (o 48 CV
per i nostalgici). Altrimenti arrivereste al paradosso che, malgrado i molti
anni da cui guidate la vostra moto, dovreste sottostare alle limitazioni
previste per i neopatentati. Inoltre escludete di sostenere l’esame con un
veicolo a cambio automatico. In questo caso infatti potreste condurre solo
veicoli col cambio automatico (laddove si intende per cambio automatico il
variatore continuo di velocità, ma gli estensori del codice della strada
proprio tanto bravi in tecnica non sono).
Patente B:
Sempre “vecchio codice”.
Anche qui bisogna fare attenzione alle date.
Se conseguita entro il 31.12.1985,
abilita alla conduzione di moto di qualsiasi cilindrata e potenza, sia sul
territorio nazionale che all’estero, se conseguita dall’1.1.1986 al 25.4.1988,
abilita alla conduzione di moto di qualsiasi cilindrata e potenza, ma solo sul
territorio nazionale. Per poter guidare all’estero è necessario un esame
integrativo, cioè sostenere la prova pratica; se conseguita a partire dal 24.6.1988,
abilita solo alla conduzione di motocicli con potenza non superiore a 11 kW (15
CV) e cilindrata sino a 125.
Sfatiamo quindi la
leggenda metropolitana che se il motociclo non supera gli 11 kW ma la
cilindrata è, ad esempio, 150 cc, allora questa patente va bene. Per quanto
riguarda il trasporto del passeggero, valgono le stesse considerazioni sopra
svolte.
E adesso veniamo alle
dolenti note, analizziamo cioè cosa dice il nuovo codice della strada.
Qui da tener presente
non è la data di conseguimento della patente, ma l’età di chi ha preso la patente.
La patente sarà sempre
categoria A, a cambiare è il numero che la segue, a seconda dello “steep”.
A sedici anni si può
conseguire la patente A1, che abilita alla guida di motocicli con potenza non
superiore a 11 kW e cilindrata sino a 125. Non è consentito trasportare il
passeggero.
Tra i 18 e i 19 anni è
possibile condurre motocicli con potenza non superiore a 25 kW (i famosi 34
CV), indipendentemente dalla cilindrata. Da qui in poi è sempre consentito il
trasporto del passeggero.
Se si hanno compiuto i 20
anni e la patente è stata conseguita da meno di due anni, è possibile condurre
motocicli con potenza non superiore a 25 kW, indipendentemente dalla
cilindrata, fino allo scadere del secondo anno di patente.
Se si hanno compiuto i
20 anni e la patente è stata conseguita da almeno due anni, ma rilasciata fino
al 30 settembre 1999 siete a cavallo
(in tutti i sensi) perché potete condurre motocicli di ogni cilindrata e
potenza.
Se la patente A
decidete di conseguirla a 21 anni bisogna distinguere con che moto avete fatto
l’esame.
Con motocicli con
potenza non superiore a 35 kW, è possibile condurre motocicli con potenza non
superiore a 25 kW, indipendentemente dalla cilindrata, fino allo scadere del
secondo anno di patente. Non è un errore di battitura, semplicemente una norma
priva di logica o con una sua logica nascosta: nascosta tanto bene che io non
la trovo.
Con motocicli con
potenza superiore a 35 kW potete condurre motocicli di ogni cilindrata e
potenza, senza essere sottoposto al purgatorio dei due anni di tirocinio.
Se non avete capito un
tubo, non prendetevela con me, ma con la commissione trasporti prima e il
parlamento poi.
Deve porsi attenzione
sulla norma che prevede che il passaggio dalla sottocategoria A1 alla categoria
A non è automatico, ma il titolare di patente della sottocategoria A1 che
intende conseguire la patente di categoria A deve sostenere la prova pratica su
veicolo adeguato.
A salvaguardia dei diritti "acquisiti", si stabilisce che per il
rilascio delle patenti di guida della patente di guida della sottocategoria A1 le disposizioni impartite con la presente
circolare avranno effetto dal 1 ottobre 1999.
Di conseguenza, le patenti della sottocategoria A1 rilasciate fino al 30
settembre 1999 si trasformano automaticamente nella categoria A
"limitata" al compimento del diciottesimo anno di età da parte dei
loro titolari e nella categoria A "senza limiti" quando i loro
titolari compiono il ventesimo anno di età, mentre le patenti della
sottocategoria A1 rilasciate dal 1 ottobre 1999 non potranno mai trasformarsi
automaticamente nella categoria A.
1. Sui veicoli nuovi:
tutti i difetti di costruzione e realizzazione che rendono il veicolo venduto
non conforme all’uso per il quale esso è stato concepito, con l’esclusione dei
difetti derivanti dalla normale usura del mezzo e tutti i difetti che lo
rendono non conforme a quanto dichiaratole in sede di trattativa, nonché
all’uso particolare che il cliente aveva dichiarato voler fare del veicolo e
che il venditore conosceva ed aveva accettato.
2. Sui veicoli usati:
tutti i difetti che rendono il veicolo non conforme a quanto ci si debba
aspettare da veicolo similare in analoghe condizioni di usura, e tutte le
difformità riscontrabili rispetto a quanto promesso dal venditore, nonché tutte
le difformità di funzionamento rispetto all’uso particolare del veicolo che si
era dichiarato voler fare al venditore, se il venditore lo conosceva e lo aveva
accettato.
3. Sulle riparazioni
eseguite in officina: tutti i difetti di installazione del particolare
riconducibili a fatto dell’installatore o a difetto di prodotto, nonché tutti i
difetti relativi al particolare installato, sia funzionali sia estetici.
4. Sui ricambi o sugli
accessori acquistati al banco e non installati: unicamente i difetti
riconducibili al prodotto (libretti di istruzione e montaggio incomprensibili,
difettosità estetica o funzionale che rende il particolare inidoneo alla sua
corretta installazione ed allo svolgimento delle funzioni per cui è stato
progettato) e difetti che rendono inidoneo il particolare all’uso specifico cui
il cliente aveva dichiarato voler destinare il particolare, se il venditore lo
conosceva e lo aveva accettato.
La legge a cui ci
riferiamo è il Decreto Legislativo N°24 del 02/02/2002, seguente alla direttiva
99/44 CE. In Italia la legge è entrata in vigore il 23/03/2002, pertanto si
applica solo alle vendite eseguite a partire da tale data.
Quando presenta
idoneità all’uso e caratteristiche identiche a beni identici.
Quando presenta
idoneità all’uso simile a quella di beni analoghi.
Quando risponde alla
descrizione fatta dal venditore.
Quando risponde alle
dichiarazioni pubblicitarie.
Quando è idoneo all’uso
particolare del consumatore, se esso è stato dichiarato dal consumatore ed il
venditore lo ha dichiarato possibile e quindi accettabile.
Due anni, che decorrono
dalla data di emissione del documento fiscale che attribuisce la proprietà del
bene al consumatore. Attenzione, in caso di motociclo nuovo, la decorrenza è
per prassi fissata alla data di immatricolazione. Attenzione pertanto, se si
ritira il motociclo un mese dopo averla immatricolato, si è perso un mese di
garanzia senza che il bene abbia circolato. Nel caso di bene USATO, il
venditore può stabilire, in accordo con il cliente una durata minore, MAI
INFERIORE ALL’ANNO. Detto periodo decorre DALLA DATA DI EFFETTIVA CONSEGNA DEL
BENE USATO NELLE MANI DEL CLIENTE, DATA CHE SARA’ RILEVATA DA APPOSITO VERBALE
DI CONSEGNA CHE IL VENDITORE CONSERVERA’ TRA I PROPRI CARTEGGI.
In realtà ciò non è
possibile.
Sui veicoli nuovi, vale
il principio che l’elenco (peraltro già molto meno tassativo ultimamente) fatto
dalla Casa Madre sul libretto di garanzia serva un po’ da spartiacque. Ma ciò
che scrive il costruttore non ha rilevanza alcuna, con la nuova normativa. Se
il costruttore esclude la sostituzione della batteria, ma la stessa si è
scaricata per cattivo funzionamento del dispositivo di ricarica presente sul
mezzo, sarà difficile per il venditore non riconoscere un nesso di causalità
tra rottura della batteria e malfunzionamento della ricarica della stessa.
Sui veicoli usati, vale
il principio che tutto ciò che corrisponde alla normale usura determinatasi in
base ai chilometri o agli anni di vita di quel veicolo, non è in garanzia. Per
capire meglio, di volta in volta ciò che possa essere o meno riconosciuto in
garanzia, provate a porvi i seguenti quesiti:
Se una batteria dura in
media tre anni, potrò chiedere la sostituzione della mia batteria che è quella
originale, se la moto ha tre anni e mezzo? La risposta è no, così come non
potrò mai chiedere la sostituzione di una lampadina in garanzia, anche il giorno
dopo l’acquisto, se questa funzionava al momento del ritiro del veicolo.
Si usa definire come
non garantibile: tutto ciò che corrisponde o che dimostra l’usura del veicolo,
o ciò che è più usurato della media (in questo caso deve essere consegnata una
relazione che lo attesta). Non è mai in garanzia ciò che risulta non conforme a
vista, usando la diligenza media (uno specchio crepato, una sella rotta, una
graffiatura sulla carrozzeria).
In ogni caso, il
momento decisivo, sull’usato, va fatto risalire alla consegna: se qualcosa non
funziona e lo si accetta così, non potrà invocarsene la sostituzione, poiché
era già rotto prima della consegna.
Sul nuovo il criterio è
molto più elastico: deve funzionare tutto ciò che funziona su veicolo identico
nuovo, mentre sull’usato, ogni veicolo ha una sua storia particolare, per cui è
molto meno dimostrabile ciò che deve essere funzionante secondo la media…
Motociclo Nuovo:
Fattura Accompagnatoria o differita intestata al cliente e riportante i dati
essenziali del veicolo (numero di targa e di telaio, indicazione di marca e
modello, indicazione del corrispettivo totale della transazione, con
esposizione dell’importo versato a titolo di spese per le pratiche di
immatricolazione, e di quello eventualmente versato per accessori, modifiche,
ecc. con relativa descrizione del bene o dell’operazione eseguita.
Motociclo Usato:
Fattura Accompagnatoria o differita in regime di margine usato (bene esente da
I.V.A.) o dichiarazione scritta con le stesse indicazioni richieste per il
veicolo nuovo.
Riparazione o
manutenzione di motociclo: Ricevuta Fiscale o Fattura Fiscale (se il soggetto
ha la partita Iva) rilasciata tassativamente all’atto del pagamento delle
prestazioni eseguite. La ricevuta fiscale deve perlomeno contenere i seguenti
dati: ragione Sociale completa della ditta che ha eseguito le operazioni
descritte, numero progressivo interno, natura, qualità, quantità e, possibilmente
codici attribuiti dal costruttore dei ricambi installati, il tutto esposto per
singole voci e riportando la marca dei prodotti utilizzati (l’indicazione 4 kg.
di olio non ha alcun valore legale, sia per rivalersi nei confronti
dell’installatore, sia per rivalersi nei confronti del venditore del veicolo
che potrà sempre opporre l’inidoneità del ricambio utilizzato. Si pensi alla
indicazione: “nr.1 filtro olio”: tale indicazione non specifica se il filtro
olio che è stato montato è quello idoneo per quella moto e neppure il
costruttore del filtro stesso, rendendo non opponibile un’applicazione di
prezzi di listino sbagliata, ed anche un difetto originato dal filtro stesso.
Infatti non si potrà praticamente reclamare con l’installatore non potendo
dimostrare (nel caso specifico se il filtro fosse a cartuccia interno) che
filtro fu montato e neppure con il venditore del veicolo in quanto non fu lui a
montare il filtro in questione. La ricevuta fiscale deve inoltre contenere:
dati identificativi del motociclo ed almeno il cognome del cliente. E’ prassi
corretta richiedere una firma di accettazione lavori sulla ricevuta stessa da
parte del cliente.
Su ricambi, accessori,
abbigliamento venduti a banco: scontrino fiscale dal quale si evinca almeno la
natura del bene, anche generica, specie se il prezzo applicato è quello di
listino (non va bene la dicitura “Reparto 1” perché non identifica alcunché,
può già andare bene la dicitura “Ricambi” se si compra una candela e la si paga
il prezzo ufficiale, oppure “accessori Givi”, “Parabrezza”, ecc.
Prima di sporgere
reclamo:
1. Sul motoveicolo nuovo:
attenersi alle disposizioni relative alla manutenzione che trova descritte nel
libretto di uso e manutenzione ed a quelle che il venditore le ha descritto in
fase di consegna.
2. Sul motoveicolo usato:
attenersi alle disposizioni relative alla manutenzione che il venditore (unico
responsabile per il mezzo acquistato) le ha prescritto sia per iscritto sia
verbalmente.
3. Sulle riparazioni di
officina: attenersi alle prescrizioni fornite dall’installatore se ritenute fondamentali, normalmente
scritte in calce al documento fiscale che le verrà rilasciato alla consegna o
su allegato comunque scritto.
4. Sugli acquisti di parti
di ricambio, accessori, abbigliamento: solo laddove presenti, attenersi
scrupolosamente alle istruzioni contenute negli articoli acquistati, sia in
merito alla installazione sia all’utilizzo.
Quindi:
1/2/3- recarsi presso
il venditore del bene ritenuto difettoso, producendo oltre al motociclo, anche
copia del documento fiscale, nonché, se trattasi di motociclo: copia delle
ricevute fiscali attestanti la manutenzione regolarmente eseguita.
4-recarsi presso il
venditore con: documento fiscale già citato e bene ritenuto difettoso con
relativa/o scatola o imballo in cui venne consegnato all’origine.
Mentre la garanzia
legale è, come stiamo vedendo, la garanzia che responsabilizza il venditore e
lo pone come unico interlocutore con il consumatore che reclami difetti di
conformità sul prodotto acquistato, la garanzia convenzionale è la speciale
copertura concessa direttamente al consumatore dal costruttore del bene. Nel
campo motociclistico ci si imbatterà sempre nel cosiddetto “LIBRETTO DI
GARANZIA” che altro non è che un carnet ove annotare gli interventi di
manutenzione eseguiti sul veicolo. Su questo carnet sono sovente riportate
delle condizioni o degli eventi che il costruttore ritiene di voler coprire
direttamente al consumatore, evitandogli da subito qualsiasi discussione con il
venditore del bene. La garanzia convenzionale, essendo una copertura
contrattuale, può essere sottoposta a delle specifiche condizioni che il
costruttore impone al cliente finale: tra queste rientra normalmente
l’esecuzione della manutenzione agli intervalli prestabiliti e presso officine
ufficiali della rete di vendita di quella determinata Casa Motociclistica.
La garanzia
convenzionale può avere durata libera, che stabilisce il costruttore del bene.
Occorre pertanto ricordare ancora una volta che il responsabile nei confronti
del cliente è tassativamente il venditore. Se il costruttore del bene
stabilisce di offrire una garanzia convenzionale di 12 mesi, è libero di farlo.
In ogni caso sussiste l’obbligo del venditore di coprire i difetti di
conformità per 24 mesi dalla data di vendita.
In questo caso il
venditore sta proponendo una garanzia convenzionale. ATTENZIONE: la garanzia
convenzionale non sostituisce quella legale, né può limitarne gli effetti. Può
solo affiancarsi a quella legale. Sotto l’aspetto pratico, se ella avesse
stipulato un contratto di acquisto di quel veicolo ed il venditore non avesse
scritto di suo pugno “garanzia legale di un anno”, anche consegnando il carnet
di cui le ha parlato, la garanzia legale sul veicolo sarebbe stata pari a 24
mesi, cioè due anni. Inoltre, la garanzia convenzionale in ogni caso serve a
aggiungere alla normale garanzia di legge elementi e servizi da fornire al
cliente. Pertanto, qualsiasi indicazione che obblighi a rivolgersi a “numeri
verdi” o a Call centers ESTERNI all’azienda del venditore, non ha alcuna
validità. IL DIFETTO DI CONFORMITA’ VA INNANZI TUTTO FATTO RILEVARE AL
VENDITORE, se poi questi vorrà appoggiarsi a forme di garanzia esterne, resterà
semplicemente un fatto suo privato, senza alcuna rilevanza giuridica verso il
cliente.
No, non è così. Abbiamo
già spiegato che è preciso obbligo del venditore garantire i difetti di
conformità del prodotto. Questo significa chiaramente che tutti i difetti
preesistenti alla consegna del bene usato, o tutti i difetti derivanti
dall’usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati correttamente
mostrati al cliente, non sono mai riconoscibili come difetti di conformità.
D’altronde, il concetto è piuttosto semplice da comprendere: si compra una moto
usata per risparmiare; tale risparmio si traduce per il consumatore
inevitabilmente in un maggior rischio di rottura del veicolo. Se il veicolo non
avesse queste prerogative, infatti, non potrebbe costare sensibilmente meno
dello stesso veicolo nuovo. Inoltre, è altrettanto facilmente comprensibile il
fatto che, se un bene nuovo che costi, per esempio 10, abbia due anni di
garanzia integrali, magari dati in dotazione dal costruttore insieme al bene,
un bene usato che costi 3 o 4 abbia molte meno possibilità di essere garantito.
Inoltre, va sempre
ricordata l’origine del termine a cui ci si riferisce: USATO, appunto. IL
VENDITORE GARANTIRA’ CHE IL BENE E’ USATO, MAGARI IN UN CERTO MODO, PIU’ O MENO
PESANTEMENTE DAL PRECEDENTE PROPRIETARIO, MA NON POTRA’ MAI GARANTIRE CHE
ESSENDO USATO ESSO NON SI ROMPA, PROPRIO PERCHE’ TRA LE CARATTERISTICHE
SALIENTI DEL BENE C’E’ GIA’ IN PARTENZA L’USURA PREESISTENTE ALL’ACQUISTO.
AI FINI DI TALE
GARANZIA, SONO QUINDI CONSIDERATI SOLO I DIFETTI NON DERIVANTI DALL’USO NORMALE
DELLA COSA.
Questa è una
conseguenza logica della nuova normativa. Infatti, poiché la legge impone al
venditore professionale di garantire tutto l’usato che commercializza, egli può
logicamente essere indotto a non fornire tale garanzia su beni dei quali non è
effettivamente proprietario e quindi responsabile. Una parte della dottrina in
materia ritiene che il venditore dovrebbe rispondere con garanzia solo dei beni
a lui intestati, e che quindi egli non risponda delle difformità presenti sui
beni intestati a terzi soggetti anche se da lui rivenduti. Tale interpretazione
è però contraria allo spirito della legge e non può accogliersi favorevolmente:
se fosse vera sempre, allora il venditore professionale non fornirebbe garanzia
neppure su, poniamo per esempio, un bauletto usato proveniente da un cliente,
basterebbe farsi rilasciare dal privato semplice dichiarazione che tale bene
non è del concessionario per eludere la normativa. Pare invece corretto
affermare che il venditore professionale deve rispondere completamente ed in
base alla nuova normativa per tutti i beni (nessuno escluso, altrimenti la
legge lo direbbe) da lui rivenduti. Pertanto, egli risponde anche dei
difetti dei motocicli a lui non intestati, ma da lui rivenduti.
La domanda è molto
interessante. Pare potersi affermare che, preesistendo il REQUISITO
FONDAMENTALE che il motociclo sia ancora intestato ad un privato, la trattativa
di vendita, anche se si svolge all’interno dei locali di vendita del
concessionario, debba tassativamente svolgersi tra privati (il cedente e
l’acquirente) senza interessamento del venditore, né in fase decisionale e di
trattativa, né in fase di consegna del mezzo, per la quale il venditore dovrà
limitarsi a mettere il veicolo fuori dal negozio NELLE MANI DEL PRECEDENTE
PROPRIETARIO O IN QUELLE DEL NUOVO PROPRIETARIO SE QUESTI DIMOSTRERA’ LA
TITOLARITA’ DEL DIRITTO.
Quindi, appare corretta
l’impostazione data ultimamente da qualche rivenditore: questi rifiuta di
prendere le moto “in conto vendita” facendo poi firmare procura a vendere ed
annotando l’operazione sull’apposito registro della questura (ora demandato
agli uffici commercio dei comuni), mentre preferisce istituire un “conto
esposizione” nel quale offre uno spazio del proprio negozio dietro
corresponsione di corrispettivo per “l’affitto” al privato, esponendo sul
veicolo il numero di telefono del venditore ed eventualmente offrendo una serie
di servizi aggiuntivi (lavaggio, rimessaggio, pubblicazione foto su Internet o
su riviste sempre specificando che si tratta di bene venduto da privato), ma
mai facendosi riconoscere un corrispettivo per la vendita più o meno diretta
del bene in questione.
Allo stesso modo è da
escludersi tassativamente che qualora un motociclo sia ancora intestato al
precedente proprietario, ma venga in parte o in toto commercializzato da
rivenditore professionale, possa evitarsi una responsabilità in prima persona
dell’ente venditore, ritenendosi sufficiente a dimostrare la rivendita
professionale anche solo: a)la pubblicità svolta in nome e per conto del
concessionario; b)la trattativa verbale tra concessionario e acquirente; c)il
versamento, nelle mani del concessionario di somme di danaro anche se imputate
al privato intestatario; d)la risultanza contabile da cui si possa evincere che
il concessionario aveva scontato il valore o parte di esso del motociclo poi
posto in vendita in nome del privato da un precedente acquisto eseguito dal
privato stesso nel suo negozio.
No, non è vero. Occorre
distinguere quali effetti possa avere l’esecuzione o meno di tagliandi presso
l’officina del venditore o presso officina esterna.
Nel caso si faccia
eseguire la manutenzione presso l’officina del concessionario venditore, è
evidente che se il cliente ha rispettato le scadenze chilometriche a cui tali
interventi devono essere eseguiti, nulla dovrà poi dimostrare al venditore in
merito alla regolare manutenzione, poiché essa non sarà contestabile dallo
stesso venditore in nessun caso.
Nel caso la
manutenzione sia stata eseguita presso un’officina esterna, qualsiasi, è
preciso onere del cliente dimostrare che tale manutenzione non solo è stata
eseguita alle scadenze regolari, ma anche che le operazioni prescritte dal
costruttore ai fini della regolare manutenzione sono state tutte seguite dal
meccanico esterno. QUESTO FATTO E’ DIMOSTRABILE UNICAMENTE CON L’ESIBIZIONE DELLE
RICEVUTE FISCALI EMESSE DALL’OFFICINA DALLE QUALI SI EVINCANO CHIARAMENTE: DATI
IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO, CHILOMETRAGGIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI,
OPERAZIONI ESEGUITE CON LORO DESCRIZIONE SINTETICA, MANODOPERA ADDEBITATA E
MARCA, CODICE E TIPOLOGIA DEI RICAMBI IMPIEGATI. Occorre pertanto aver ben
presente il fatto che, qualora la manutenzione, anche se eseguita in buona fede
ed agli intervalli prescritti dal costruttore, ma utilizzando materiali non
idonei o eseguendo operazioni inferiori o diverse da quelle prescritte,
comporterà l’automatica estinzione dell’obbligo di garantire il veicolo da
parte del venditore. Questo fatto avrà inoltre effetto automaticamente negativo
sulla conseguente garanzia convenzionale, esonerando anche il costruttore dal
rispondere dei difetti da lui direttamente garantiti.
Non vorremmo complicare
troppo la vita, ma l’interpretazione corretta pare essere la seguente:
veicoli acquistati
nuovi: occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sia sul
libretto di uso e manutenzione del veicolo, sia a quelle riportate sul carnet
di garanzia (c.d. “garanzia convenzionale”, vedi sopra)
veicoli acquistati
usati: se il venditore non fornisce indicazioni scritte (esempio:
eseguire il cambio olio ogni 3.000 km, cambiare la candela ogni 1.000 km, ecc.)
gli intervalli a cui far eseguire gli interventi dovranno coincidere con quelli
prescritti in origine dalla Casa produttrice del mezzo. Per conoscerli, a parte
il fatto che il venditore è sempre tenuto a dichiarare tali intervalli, si può
ricorrere al libretto di uso e manutenzione se presente (se non presente
conviene chiederne una copia al venditore, anche pagandola), oppure rivolgersi
ai siti Internet dei produttori o importatori (segnaliamo quello della Honda
Italia per completezza e precisione) Se non si trova alcun’indicazione, la cosa
più saggia da fare è farsi rilasciare una dichiarazione scritta indicante con
precisione quando vadano eseguiti gli interventi dal venditore del veicolo che
è l’unico responsabile nei confronti del cliente.
Va inoltre tenuto
sempre conto, IN OGNI CASO, che è tassativamente necessario ed obbligatorio
rispettare i CHILOMETRAGGI PRESCRITTI. In caso di un tagliando previsto,
poniamo il caso, a 6.000 km. ed eseguito invece a 6.300 km, il venditore,
applicando in maniera tassativa la normativa potrebbe sempre rifiutarsi di
applicare la garanzia.
D’altra parte, si
tratta anche di buon senso, se il cliente esige precisione e correttezza deve essere
pronto a garantire lo stesso impegno nei confronti della controparte.
In ogni caso, farà fede
il chilometraggio SCRITTO sulla ricevuta fiscale rilasciata dal meccanico che
ha eseguito il lavoro. Se poi si riesce a farsi scrivere 6.000 in luogo dei 6.300
meglio così. E’ peraltro perfettamente comprensibile che anche chi esegue i
tagliandi tenda a rispettare la reale situazione esistente, poiché sarà sempre
responsabile di quello che dichiarerà.
La risposta è No. O
meglio, può farlo, a patto di rinunciare totalmente a qualsiasi forma di
garanzia. Infatti, nessuno potrà mai provare di avere eseguito i tagliandi
previsti, mancando un documento ufficiale che lo attesti. Inoltre è il caso di
ricordare che anche le operazioni più semplici, come ad esempio ingrassare la
catena, non possono essere eseguite sulla pubblica via, ma solo in aree
private.
Se il concessionario è
anche il venditore di quel veicolo, egli è libero di decidere delle conseguenze
che ne subirà, timbrandole il libretto di garanzia senza eseguire realmente gli
interventi, infatti: a) dichiara di aver eseguito come proprie delle operazioni
eseguite da altri; b) dichiara il falso nei confronti del potenziale successivo
acquirente del suo veicolo e della Casa Madre che rappresenta, con conseguenze
facilmente prevedibili, laddove si verificassero inconvenienti determinati da
cattiva manutenzione del mezzo.
Se chi timbra il libretto
di garanzia non è invece il venditore, tale timbratura non riveste alcun
effetto nei confronti del venditore, il quale, per applicare la garanzia è
tenuto a richiedere l’esibizione dei documenti FISCALI comprovanti l’esecuzione
della manutenzione.
Riallacciandoci al
discorso precedente, il problema non esiste. In questo caso il responsabile
della manutenzione è, per forza, lo stesso venditore. Se non le viene
consegnato alcun documento (ricevuta fiscale con l’indicazione che il
corrispettivo non è stato pagato perché omaggiato), sarà sufficiente il
semplice timbro, sempre nei termini chilometrici esatti, sul libretto di
garanzia.
Se lei ha acquistato un
veicolo nuovo, è sufficiente che si rivolga all’importatore o al costruttore
del veicolo. Se ha acquistato un veicolo usato, a patto che ella si attenga
alle disposizioni del venditore, o del costruttore, non esiste alcun obbligo di
rivolgersi ad un meccanico piuttosto che ad un altro.
Ribadiamo che non
esiste in linea di massima alcun obbligo di eseguire la manutenzione presso il
venditore o presso una sua officina affiliata e/o autorizzata. Affermiamo che
“aiuta”, eliminando alla radice tutte le contestazioni sul come e sul dove
certe operazioni si siano eseguite. Nessun venditore potrà mai contestare l’uso
di un olio o di un filtro piuttosto che di un altro se l’installatore è lui
stesso.
Lo è solo per gli
eventi occorsi al suo ex-veicolo dalla data di consegna fisica nelle mani del
concessionario. Le norme del codice civile che si applicavano prima della nuova
normativa, in quanto Ella non è un rivenditore professionale, si applicano
tuttora.
Potrà essere sempre
chiamato a rispondere di dichiarazioni mendaci rese al concessionario (come ad
esempio chilometraggi alterati, incidenti nascosti, numero proprietari in
misura diversa da quella dichiarata, mancata esecuzione di tagliandi e campagne
di richiamo obbligatorie, ecc.). Non sarà invece chiamato a rispondere degli
eventi occorsi al veicolo dopo la rivendita, se questi non dipendono da fatto
di cui sopra. Poniamo il caso che il venditore a cui Ella ha reso la sua moto
ignori in assoluta buonafede che la moto ha percorso 100.000 km, anziché 70.000
come riportato sullo strumento, poiché lei lo aveva fatto sostituire per
rottura dopo 30.000 km. e non dichiari questo fatto al venditore. Questi
rivende la moto ed il cliente capita nell’officina dove Ella fece eseguire il
lavoro e riconosce la moto. In questo peraltro rarissimo caso scolastico, il
venditore ha il diritto, potendo provare l’evento che Ella aveva dolosamente celato, a fronte di un rimborso
richiestogli dal nuovo acquirente del suo ex- veicolo, di recedere nei suoi
confronti, richiedendole un rimborso a sua volta. Segnaliamo inoltre che si è
responsabili dello stato del veicolo sino alla effettiva consegna al
concessionario. Poniamo il caso che oggi Ella vada a farsi valutare la moto
usata per acquistarne un’altra. Terminata la trattativa, decide di acquistare
il nuovo veicolo. Nella proposta d’acquisto sono fissati i valori definitivi,
approvati da entrambe le parti, ma la consegna del nuovo viene rimandata avanti
di quindici giorni. In accordo con il venditore decidete di posticipare anche
la consegna del veicolo dato in permuta. Sappia che il venditore ha la piena
facoltà di riconsiderare il valore in base alla eventuale usura ulteriore
intercorsa nel periodo in cui Ella attendeva il nuovo. Non solo: qualsiasi
evento negativo occorso dalla data di sottoscrizione alla consegna effettiva
che non abbia dichiarato autorizza addirittura il venditore a rifiutare il
ritiro del veicolo usato, obbligandola contestualmente a dare corso
all’acquisto del nuovo veicolo.
POTENDO DARE UN
CONSIGLIO, SI DA’ SEMPRE QUELLO DI CONSEGNARE L’USATO IMMEDIATAMENTE, O, AL
PIU’ TARDI, IL GIORNO DOPO. SI EVITERANNO DISCUSSIONI SPIACEVOLI E
RICONTRATTAZIONI SICURAMENTE POCO AVVINCENTI PER IL PROPRIO PORTAFOGLI.
La risposta è insita
nella domanda:
se il contachilometri
riporta un ‘indicazione uguale o di poco superiore allo zero, la moto, se già
immatricolata, è da ritenersi a tutti gli effetti NUOVA. Questo fatto produce
due effetti: 1- la garanzia CONVENZIONALE (si veda sopra per le definizioni già
date) è valida per il periodo residuo rimanente a disposizione tra la
data di immatricolazione e quella di scadenza fissata dal costruttore; 2- la
garanzia legale, fornita dal venditore sarà invece di due anni non riducibile
ad un anno, cosa che sarebbe possibile solo se il veicolo risultasse usato,
ossia avesse circolato effettivamente su strada.
Se il contachilometri
riporta invece cifre che superano le unità, ed appare palese l’uso su strada
(si verifichi lo stato d’uso dei battistrada e dei dischi freno, per esempio)
il veicolo va ritenuto usato, ed in questo caso, a parte gli effetti sulla
garanzia convenzionale, che sono i medesimi per il veicolo già immatricolato ma
che non ha circolato, il venditore può legittimamente fissare un periodo di un
anno di garanzia legale.
Raramente può verificarsi
il caso in cui il veicolo sia usato ma privo di immatricolazione: si tratta
generalmente dei veicoli che la concessionaria ha utilizzato per brevi periodi
con la cosiddetta TARGA PROVA: questi veicoli vanno ritenuti nuovi a tutti gli
effetti, in quanto non è stata attivata neppure la garanzia convenzionale
presso il costruttore.
Evidentemente, non può
affermarsi lo stesso per i veicoli destinati ad uso sportivo (moto racing per
uso in pista o da cross) che palesemente appaiano usati al di là dei semplici
“giri dimostrativi”. Questi sono da ritenersi veicoli usati, anche perché
difficilmente il concessionario potrà attivare alcuna garanzia convenzionale
presso il costruttore, che normalmente è informato dell’uso particolare al
quale fu destinato quel mezzo.
Ella non indica se
l’acquisto si riferisce ad un veicolo nuovo, proveniente da stock immagazzinato
dal venditore o se invece si tratta di un veicolo usato.
Iniziamo dal caso più
semplice: il veicolo usato. Il venditore è tenuto a fornire la medesima
garanzia che le fornirebbe se acquistasse un veicolo usato di marchio tuttora
in produzione. Ci sia permesso comunque evidenziare ciò che appare già palese
nella sua domanda: lei stesso afferma che l’azienda dalla quale fu prodotto il
motociclo che sta acquistando ha cessato la produzione. E’ quindi assolutamente
in grado di capire le probabili difficoltà di approvvigionamento di tutta una serie
di ricambi che il venditore potrebbe incontrare nel prestare assistenza al
veicolo. Quindi appare palese che il venditore Le stia vendendo un veicolo
conforme alla situazione in cui si trova, ovvero un veicolo del quale
probabilmente, a fronte di uno sconto commerciale piuttosto elevato, le viene
già implicitamente presentata una probabile situazione di difficoltà futura,
per la quale sarebbe irragionevole che Ella poi chiedesse al venditore la
risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo di acquisto.
Ben diverso sarebbe il
caso in cui Ella acquistasse il motociclo senza conoscere la reale situazione
di cessata produzione o di esistenza di quel Marchio o, peggio, il venditore le
assicurasse situazioni gestionali di quel
determinato Marchio diverse da come si presentano nella realtà. In
questo caso, potendo dimostrare la propria ignoranza in “buona fede”, magari
perché la produzione è cessata poco prima che perfezionasse il suo acquisto,
avrebbe con ogni probabilità diritto a vedersi riconoscere una riduzione del
prezzo pagato, salvo che lo stesso fosse già stato piuttosto basso rispetto
alle quotazioni di mercato, fatto che la doveva far riflettere che qualcosa non
fosse “perfetto”.
Nel caso di acquisto di
veicolo nuovo: prezzi particolarmente bassi, diciamo scontati di un 35-40% o
più rispetto alle quotazioni di listino ufficiali, debbono sempre insospettire,
ed il venditore dovrà fornire adeguate spiegazioni, poiché nessuno, di solito
vende in perdita ciò che commercializza. Ancora più palese sarà la situazione,
facilmente identificabile, di trattativa su di un veicolo del quale non esiste
più, su alcuna rivista specializzata, il listino di vendita al pubblico.
Qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che un acquisto così vada sempre
rifiutato. Noi propendiamo per una soluzione intermedia. Occorre comunque
considerare che il venditore deve garantire per due anni la conformità del
veicolo nuovo, che deve funzionare in maniera corretta. Deve peraltro garantire
la regolare eseguibilità della manutenzione periodica, la reperibilità dei
ricambi (che può benissimo avere nel suo magazzino). Inoltre, spesso si
fanno affari molto proficui, acquistando veicoli di stock obsoleti dei
concessionari, tenendo conto anche che normalmente, soprattutto nel settore
scooter, moltissimi componenti, anche meccanici, sono sovente gli stessi
montati anche da Marche più famose e ancora presenti sul mercato.
L’effetto di cui siamo
certi è che comunque non sarà possibile per il venditore fornire la cosiddetta
garanzia convenzionale, ossia quella di cui risponde il costruttore, anche
rivolgendosi ad altri concessionari del Marchio presenti in luoghi diversi da
quello ove si acquistò il veicolo. Ecco perché diventa fondamentale che la
garanzia fornita dal venditore sia possibilmente scritta e molto dettagliata.
Dal suo caso
particolare traiamo tutti gli esempi possibili per chiarire questo punto.
La legge è molto
chiara: la garanzia che il venditore deve fornire, sia su veicolo nuovo
che su di un veicolo usato riguarda non
solo la conformità del motociclo rispetto a quanto dal venditore dichiarato, ma
anche e soprattutto la conformità, la rispondenza, all’uso particolare
che il cliente aveva dichiarato di voler fare con quel determinato oggetto.
Ciò significa una cosa
soltanto: DICHIARATE SEMPRE SE DI UN MOTOCICLO O DI UN ACCESSORIO O DI UN CAPO
DI ABBIGLIAMENTO, DESIDERATE FARE UN USO FUORI DELL’ORDINARIO. LA
RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI VERIFICATISI DURANTE QUELL’USO
PARTICOLARE SARA’ DEL VENDITORE SOLO SE POTRETE DIMOSTRARE CHE LUI ERA A CONOSCENZA DELL’USO A CUI VOLEVATE
DESTINARE LA COSA ACQUISTATA.
Da questo ragionamento
derivano casi particolari. Se state acquistando lo scooter per vostro marito
che pesa 130 chili, e lui non è presente all’acquisto, e non lo dichiarate in
apertura di trattativa, non potrete poi
reclamare in seguito perché le sospensioni vanno a fondo corsa. Come poteva il
venditore sapere che invece di una persona di peso medio lo scooter avrebbe
fatto gli straordinari?
Altre e non improbabili
conseguenze possono verificarsi se acquistate una moto da enduro che monta gomme
da asfalto e pensate di farci sovente gite in campagna, se acquistate una moto
due tempi usata e non dichiarate che ci andrete a “spalancare il gas” in pista,
se acquistate uno scooter due tempi e non dite, laddove esista un probabile
blocco del traffico per tali mezzi nel centro storico della vs. città, che
dovrete usarlo per andarci appunto in centro.
Il venditore, infatti
dà per scontato che determinate informazioni che esulano dalla normale ed
ordinaria amministrazione, o che riguardano cose piuttosto palesi e visibili,
siano dal cliente già verificate in partenza o, al più, sia il cliente stesso a
doversene preoccupare.
Altra cosa è la
reticenza o il fornire informazioni errate da parte del venditore: in questo
ambito opera appunto la legge tutelandovi. Va inoltre ed infine considerato il
grado di preparazione media dello specifico cliente. E’ quindi il venditore a
dover interpretare di volta in volta le capacità specifiche dell’interlocutore.
Pertanto chiarite sempre chi siete e cosa volete, cosa sapete in materia
motociclistica. Esponete chiaramente tutti i vostri dubbi, fate scrivere sul
contratto in modo esplicito che volete destinare il motociclo ad un determinato
uso specifico, solo così il venditore non potrà poi negare un suo
coinvolgimento ed una sua specifica consapevolezza e quindi una sua precisa
approvazione di quanto gli avevate richiesto prima di acquistare.
La questione è fiscale,
o burocratica, se preferisce. Se Lei sottoscrivesse un regolare contratto, a
prestazioni corrispettive, controfirmato da entrambe le parti, esso, in base ai
dettami operanti oggi in Italia, per avere valore legale, necessiterebbe di
essere depositato all’ufficio del registro e questo comporterebbe il pagamento
di un’imposta (detta appunto di registro) che graverebbe su di Lei. L’ostacolo
è stato aggirato facendo quindi firmare una Proposta d’acquisto, ossia, una
richiesta che il cliente fa al venditore di poter acquistare un determinato
bene (equiparato a bene immobile, come un’abitazione per intenderci) a
determinate condizioni. Il venditore si limita a non rifiutare la proposta che
il cliente gli fa. Così facendo avvalla la richiesta e vi dà corso. Attenzione,
però: proprio perché si tratta di una proposta d’acquisto il venditore ha un
termine, fissato in sette giorni per rifiutare PER ISCRITTO al cliente la
proposta stessa.
Il diritto di
ripensamento viene oggi sbandierato come un diritto “a prescindere” a favore
del compratore. In realtà la possibilità che un cliente possa recedere dal
contratto firmato dopo aver ripensato e riconsiderato quanto fatto, ottenendo
la non esecuzione dello stesso con restituzione anche degli acconti versati,
opera solo in alcuni casi.
Innanzi tutto non si
applica ai contratti conclusi presso la sede principale o secondaria del
venditore, quindi mai per gli acquisti eseguiti in negozio.
Il diritto di
ripensamento è operabile solo nelle vendite concluse presso il domicilio o il
luogo di lavoro del compratore; nelle vendite tramite catalogo (quindi postali,
Internet, o campionario), nelle vendite eseguite durante manifestazioni
fieristiche, in quelle eseguite tramite telepromozione o telemarketing, durante
gite turistiche, in ogni caso sempre al di fuori dei locali normalmente
destinati alla rivendita, come invece sono gli show-rooms o i negozi dei
concessionari di moto.
Come già enunciato
nella fase di spiegazione della normativa, in caso si acquisti un qualsiasi
prodotto in scatola (anche in kit di montaggio, ma comunque non installato), il
venditore potrà essere chiamato a rispondere solo della non conformità del
prodotto rispetto a quanto da lui (anche tramite indicazioni ed istruzioni di
montaggio) dichiarato in sede di vendita o di promozione della vendita
eseguita.
Premesso il fatto che,
senza lo scontrino di acquisto nessuno può dimostrare la titolarità del
diritto, e che pertanto si consiglia vivamente di farselo rilasciare sempre
dal venditore, Ella avrebbe potuto chiedere la sostituzione solo se la
marmitta fosse stata pressoché nuova, ossia appena installatala avesse
riscontrato una rumorosità differente da quella di marmitta uguale nuova
montata su veicolo dello stesso modello a quello in Suo possesso. In questo
caso sarebbe stato preciso obbligo del venditore, innanzi tutto accertarsi che
l’installazione da Ella o dal suo meccanico eseguita non fosse stata la causa
del difetto, ed una volta escluso ciò, egli avrebbe dovuto sostituire la
marmitta. Qualcuno potrebbe domandarsi quindi a cosa serve la garanzia di due
anni, se, una volta installato un particolare che deve andare a completare un
bene composto, non è più possibile praticamente chiederne la sostituzione. Il
periodo così lungo tutela il consumatore in caso di differimento del momento di
installazione, rispetto al momento dell’acquisto. Se la marmitta, montata due
anni dopo l’acquisto, possedendo ancora il titolo d’acquisto, si fosse rivelata
non conforme, se ne sarebbe potuto chiedere la sostituzione. Ed a nulla
sarebbero poi valse le giustificazioni del venditore che il prodotto non viene
più costruito o che si trattava di una svendita per fine serie. In questo caso
il venditore dovrebbe, una volta resogli il prodotto difettoso, restituire la
cifra sborsata dal cliente o sostituire il prodotto difettoso con altro analogo
anche di diverso produttore, ma senza esborso di danaro per il cliente.
Detto in sintesi
potrebbe anche corrispondere quasi alla verità pratica delle cose. Nel
commercio di parti di ricambio o di particolari che necessitano di
installazione, il venditore può essere chiamato a rispondere di difettosità
del prodotto solamente nei casi in cui il prodotto commercializzato sia non
conforme al contratto di vendita. Quindi, il venditore risponderà solo
qualora abbia venduto un ricambio dichiarato adatto a essere installato su quel
determinato bene a cui il cliente aveva fatto esplicitamente riferimento
(esempio, una catena di trasmissione chiesta per il modello xxx, che poi non si
riesce ad installare perché più corta o troppo larga; una batteria di
dimensioni errate rispetto allo spazio di alloggiamento; una freccia con
l’attacco per un modello od una versione differente) nonché in tutti i casi di
palese difformità, ma sul prodotto nuovo (esempio particolarmente critico: una
batteria preparata dal venditore già carica, che appena installata risulta assolutamente
priva di carica; la stessa batteria priva delle viti per l’installazione,
oppure con il corpo in plastica crepato). Mai risponderà legalmente del difetto
il venditore di ricambi se il difetto è causato da cattiva installazione o
manutenzione, salvo il venditore sia anche l’installatore e/o il manutentore
del ricambio, ma in questo caso non sarà chiamato per difetto di conformità,
bensì per cattiva installazione del prodotto (magari non eseguita in conformità
ai dettami del produttore) o per cattiva manutenzione a lui imputabile (ha dato
una tensione di ricarica troppo elevata alla batteria, ecc.). Così, continuando
con gli esempi pratici:
Non sarà mai attivabile
la richiesta di rimborso per un kit trasmissione venduto imballato e che ha
percorso più di 1 metro (sarebbe più corretto dire, più di un giro completo di
trasmissione), o per una batteria che abbia ricevuto anche solo una ricarica
dal veicolo sul quale fu installata, o per un ammortizzatore che abbia
ammortizzato e il difetto non sia il fatto che è risultato scarico al primo
colpo). Questo perché la garanzia tutela le prestazioni, o meglio, le
caratteristiche del prodotto nuovo, non quelle del prodotto usato. Attenzione
quindi anche a ponderare bene quando convenga o meno fare installazioni
“self-service” o anche quando sia meglio acquistare in un punto ricambi e
portare il particolare ad un terzo installatore, difficilmente riusciremo a
chiedere la sostituzione, tranne se il terzo installatore riconosca un suo
errore (e sempre che vi riconosca come clienti, dato che spesso non rilascia
ricevuta fiscale…). Pare corretto consigliare di acquistare e far montare il
ricambio nello stesso punto vendita, sempre se il valore del particolare non
consigli strade alternative: in ogni caso fatevi sempre rilasciare ricevuta
fiscale del lavoro fatto eseguire, da quel momento anche se cessa la
dimostrabilità del difetto di prodotto per il venditore, comincia la
responsabilità dell’installatore del prodotto, che segue le normali procedure
antecedenti l’attuale normativa (1 anno di tempo).
In fin dei conti,
sarebbe estremamente scorretto consentire l’azione di reclamo a chi si sia
installato per conto suo un particolare se il difetto deriva da cattiva o
maldestra installazione, anche se il costruttore ha dato come caratteristica la
facilità di montaggio, visto che si dà come impossibile la percorribilità
di azione di reclamo a chi non fa eseguire la manutenzione del proprio
motociclo correttamente.
In primo luogo deve
sapere che questo tipo di veicolo ha l’obbligo, secondo il codice della strada,
di essere meccanicamente limitato alla velocità prescritta dal codice stesso,
ovvero 45 km/h. Pertanto, ogni modifica, ammesso che il venditore si dichiari
disponibile ad eseguirla, comporterà:
1. la non rispondenza del
veicolo al codice della strada, rendendolo di fatto non omologato per la
circolazione su strada pubblica;
2. la non rispondenza dell’impianto
di scarico alle norme costruttive riportate sul libretto di circolazione,
quindi l’impossibilità di superare, senza nuove modifiche, le visite per le
revisioni ed i collegamenti che vanno eseguite dopo i primi quattro anni di
vita del veicolo e, successivamente, ogni due anni;
3. la non rispondenza del
veicolo a quanto dichiarato al proprio assicuratore in sede contrattuale, fatto
che può legittimamente comportare il recesso unilaterale dell’assicurazione dal
contratto, con conseguenze facilmente intuibili.
4. la non conformità del
veicolo a quanto vendutole in origine con decadimento da ogni diritto di
risarcimento per difetti in garanzia.
In ogni caso, il
venditore, per eseguire le modifiche cui lei accenna, deve farsi rilasciare dal
maggiorenne responsabile del veicolo (la persona che risulta titolare del
contratto di assicurazione) una dichiarazione firmata in cui lei afferma di
voler utilizzare il veicolo per uso competitivo su area privata. In tutti i
casi di mancanza di tale “scarico di responsabilità”, il venditore, o il
meccanico autore della modifica, si rende responsabile pienamente della
modifica che potrà sempre risultare eseguita in contrarietà alle richieste del
cliente o, peggio, in sua ignoranza in buona fede, riversando sull’operatore le
medesime responsabilità che ricadono sul titolare del veicolo.
Il contrassegno di
identificazione per i veicoli di cilindrata 50cc, detto “targhino”, deve
necessariamente essere apposto su tutti i veicoli della categoria citata
durante la circolazione su strada pubblica. Il suo scopo è quello di consentire
l’identificazione di persona legalmente responsabile di tutti gli eventi
occorsi durante la circolazione o la sosta su strada pubblica. Pertanto, può
rilasciarsi solo a persona maggiorenne (in caso di acquisto per minorenni, si
individua normalmente tale persona in un genitore, ma non è obbligatorio) e
normalmente alla stessa persona che poi assicura il veicolo. Il contrassegno
viene rilasciato direttamente dalla motorizzazione o dalle agenzie di pratiche
automobilistiche. Per ottenerlo occorrono: documento di identità in corso di
validità e codice fiscale, più il versamento del corrispettivo relativo (ovviamente
più basso se si fa richiesta direttamente alla motorizzazione).
Il contrassegno è di
norma “personale”. Questo termine indica in realtà il fatto che il contrassegno
non segue il veicolo alla sua eventuale rivendita o demolizione, ma resta di
proprietà dell’intestatario, che per disfarsene (operazione peraltro
sconsigliata, mantenere il contrassegno non comporta alcun obbligo di pagamento
di tasse o bolli) deve recarsi nuovamente in motorizzazione per la
cancellazione dai registri di pubblica sicurezza.
La scelta è solo
vostra. Chi cede un contrassegno personale ne rimane comunque responsabile di
fronte agli eventi che poi si manifesteranno in seguito alla sua circolazione.
Pertanto il consiglio da dare al suo parente è comunque quello di verbalizzare
per iscritto “il prestito” del contrassegno, onde poi poter eventualmente
procedere a tutti gli atti che ne seguissero, quali contravvenzioni, denunce di
smarrimento o di furto, ecc.
Il venditore del
ciclomotore ha perfettamente ragione. Alcune compagnie assicuratrici, anzi, per
meglio dire, alcuni broker poco informati, trovando nel programma di
compilazione del contratto di assicurazione uno spazio per il numero di targa,
commettono l’errore di esigere talvolta anche in modo ottuso tale dato. Lei sta
di fatto assicurando un ciclomotore, il cui unico dato certo è il numero di
telaio. Questo perché il contrassegno è, per definizione, personale. Lei
potrebbe avere due ciclomotori non circolanti contemporaneamente e possedere
un’unica targhina, nessuno lo vieta. Anzi, si sconsiglia di assicurare il
numero di targhino: se ciò avvenisse, lei potrebbe con un’unica assicurazione,
in tempi diversi, circolare con veicoli
diversi.
Rimanendo nel campo dei
ciclomotori, la tassa in domanda è ancora una tassa sulla circolazione.
Pertanto, il bollo dei ciclomotori va pagato solo in caso di messa in
circolazione e può essere contestato solo dalle forze dell’ordine preposte al
controllo sulla circolazione, quindi occorre averlo sempre allegato al libretto
di circolazione del ciclomotore. Se il veicolo resta inutilizzato, non
esiste l’obbligo di bollarlo, e non esiste la possibilità per gli Uffici
Finanziari di verificarne il pagamento, in quanto il ciclomotore non è un bene
mobile registrato (al momento) quindi è il possesso e la circolazione dello
stesso a costituire in capo al soggetto che lo usa oneri ed obblighi inerenti.
La tassa in oggetto è fissa, pertanto va versata alla messa in circolazione del
veicolo (presso un ufficio postale o un tabaccaio) e rimane uguale anche se
pagata per un solo mese, decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno e va pagata sul telaio E NON SUL TARGHINO, PER I MOTIVI ESPOSTI
PRECEDENTEMENTE.
Per i veicoli targati,
cioè con cilindrata superiore ai 50cc, la tassa è riconducibile al possesso del
bene, ossia alla sua intestazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Pertanto l’obbligo del pagamento del bollo decorre dalla data di prima
immatricolazione. Può avere, a seconda del periodo dell’anno in cui il veicolo
è stato immatricolato, diversa decorrenza. Il bollo dei veicoli targati può
avere scadenza/decorrenza da Gennaio o da Luglio dell’anno solare. Il pagamento
va eseguito entro il mese successivo a quello di scadenza. Il mancato pagamento
viene accertato dagli Uffici Finanziari (ufficio Entrate) e non più dagli
organi di pubblica sicurezza preposti alla circolazione, pertanto non è
obbligatoria l’allegazione al libretto di circolazione del veicolo, né tanto
meno, l’esposizione sul veicolo e agli organi citati.
Si consiglia di
continuare a pagare tale imposta presso le delegazioni Aci, esibendo il
libretto di circolazione. Infatti detti uffici sono di fatto gli unici ad avere
il controllo telematico del veicolo e della sua storia “fiscale”, mentre
tabaccai e uffici postali, spesso “inventano” scadenze ed importi del tutto
fantasiosi, tra l’altro lasciando in capo al soggetto pagante ogni
responsabilità dell’errore commesso, cosa che invece non avviene nelle
delegazioni Aci che sono responsabili degli errori commessi in fase di
compilazione.
Certamente sì. Come
detto sopra il bollo sui veicoli targati è tassa di proprietà con scadenze
precise. Lei diviene titolare del veicolo solo dopo che lo stesso le viene
intestato al P.R.A., ossia dopo che il venditore ha firmato in suo favore
l’atto di vendita. Inoltre, come detto, data la tipologia della tassa in
oggetto, non esiste l’obbligo di esibizione del bollo durante la circolazione.
La tassa verrà eventualmente contestata al precedente proprietario, sino
alla prima data di scadenza raggiungibile dopo la vendita. Sarebbe peraltro
importante che il venditore le avesse consegnato una fotocopia del vecchio
bollo, questo onde accertare lo stato attuale della tassa stessa. In ogni caso,
se ciò fosse impossibile, si rechi presso una delegazione Aci con il libretto
di circolazione. In pochi minuti sarà in grado di conoscere scadenza del bollo
ed eventuali omissioni di pagamento del precedente proprietario (fatto comunque
che non ha alcuna implicazione per lei, la multa arriverà in ogni caso al
precedente proprietario, per i periodi di sua competenza).
La moto che ha
acquistato era stata messa in sospensione dal pagamento della tassa dal
concessionario. L’esenzione è una procedura che consente ai rivenditori di
usato (quelli che possiedono la licenza per vendere l’usato) di sospendere il
pagamento della tassa di possesso dei motoveicoli che si trovano in deposito
presso di loro per essere rivenduti. Ciò è possibile tramite comunicazioni
specifiche che il concessionario deve inoltrare ogni quadrimestre ad un
apposito Ufficio delle Entrate competente territorialmente. In tali
comunicazioni il rivenditore include: 1- i veicoli ricevuti per la rivendita;
2- I veicoli venduti, quindi, tornati in circolazione. Questo consente al
venditore di non trovarsi a pagare importi enormi di bolli per veicoli che non
stanno circolando.
Nel suo caso, lei ha
acquistato un veicolo che, nel momento in cui il bollo è scaduto, è rientrato
negli elenchi dei veicoli esentati temporaneamente e sino a passaggio di
proprietà dal pagamento della tassa di proprietà. Ella deve pertanto farsi
comunicare con esattezza la data dell’atto di vendita dal concessionario a
lei del veicolo acquistato. Con tale data deve recarsi presso una delegazione
Aci chiedendo espressamente il rientro da esenzione.
Cosa succede se: a)
omette di comunicare che si trattava di veicolo in esenzione? b) non va a
pagare il bollo?
a) pagare l’intero ammontare
del bollo, comprensivo anche del periodo (o frazione di periodo) decorrente
dall’ultima scadenza precedente alla scadenza successiva, pagando anche
interessi di mora e sanzioni non solo che non le competono, ma anche ingiusti,
in quanto il venditore per sospendere il pagamento del bollo aveva comunque
pagato un servizio allo Stato.
b) dopo alcuni anni (di
solito tre) lei riceverà l’ingiunzione a pagare per il periodo di sua
competenza, in quanto non solo la vendita è stata regolarmente registrata al P.R.A.,
trasferendo in capo a lei tutti gli oneri fiscali della tassa in oggetto, ed
anche perché il concessionario ha provveduto a comunicare la cessione del
veicolo a lei, attivando i controlli dell’Ufficio Entrate.
Può farlo solo in base
al periodo in cui immatricola il veicolo nuovo.
Se il motoveicolo viene
immatricolato per la prima volta nel periodo che va tra il primo Febbraio ed il
trentuno Luglio di ogni anno, il bollo avrà scadenza ANNUALE nel mese di
GENNAIO.
Se il motoveicolo viene
immatricolato per la prima volta nel periodo che va tra il primo Agosto ed il
trentuno Gennaio di ogni anno, il bollo avrà scadenza ANNUALE nel mese di
LUGLIO.
Le scadenze diverse sia
per durata (semestrali, quadrimestrali) sia per mese, non hanno più nessuna
validità, da diversi anni.
Ciclomotori nuovi: dal
terzo giorno dopo la prima messa in circolazione (si consiglia comunque visto
l’importo fisso, di fare il bollo prima della messa in circolazione.
Ciclomotori usati: dal
giorno di effettiva riammissione alla circolazione.
Motocicli nuovi: la
tassa decorre dal giorno di immatricolazione. Per i veicoli immatricolati negli
ultimi DIECI GIORNI DEL MESE (attenzione alla lunghezza effettiva del mese) è
concesso il pagamento differito nel corso del mese successivo. In tutti gli
altri casi il pagamento va eseguito comunque entro il mese di immatricolazione.
Motocicli usati: la
tassa decorre, se il bollo che viene consegnato in copia dal venditore è ancora
in corso di validità, dal mese successivo a quello indicato come scadenza sulla
copia stessa. Se il veicolo rientra da esenzione (vedi sopra) dal giorno in cui
viene firmato l’atto di vendita in vs. favore (non sempre coincide con il
giorno di ritiro del motociclo, soprattutto se avete ritirato il veicolo in
ritardo rispetto a quanto concordato con il venditore). Se il precedente bollo
non venne pagato dall’allora proprietario: rifacendovi alle scadenze della
domanda precedente, la moto va ribollata dalla prima scadenza in base alla data
di prima immatricolazione raggiungibile dal momento che è in vs. possesso. Per
il periodo antecedente risponderà sempre il precedente proprietario (o il
venditore se non aveva proceduto alla messa in esenzione, vedi sopra).
La risposta è negativa.
Anzi, è tassativamente negativa. Con ogni probabilità sarà lo stesso venditore
a negarle l’utilizzo, ma qualora lo concedesse sappia che l’uso della
cosiddetta TARGA PROVA è riservato dalle norme vigenti, al titolare ed ai
dipendenti del negozio di vendita, e che pertanto in caso di sinistro, essa non
fornisce alcuna copertura a terzi soggetti estranei ai rapporti di cui sopra.
Oltre a probabili sanzioni amministrative, lei corre il rischio di causare
danni che non sarà in grado di risarcire. Ovviamente, dell’uso improprio,
risponde in solido anche il titolare della concessionaria, ovvero il soggetto
indicato sul libretto di circolazione della TARGA PROVA stessa.
In primo luogo, se
acquistate un qualsiasi tipo di veicolo, nuovo od usato, rivolgetevi solo ad
aziende in possesso di regolari licenze di vendita (alcuni elementi sono rivelatori
dell’assenza di tali requisiti: a) la fattura di vendita vi viene intestata da
un venditore diverso; b)l’usato viene venduto e “ritirato” con procura a
vendere e non con “minipassaggio”; c) non vi viene consentito di visionare la
licenza commerciale.
Esigete SEMPRE documentazione
fiscale delle operazioni eseguite. Chiunque vi chiede dei soldi per fare
qualcosa è tenuto non solo ad assumersi la responsabilità dell’incarico
accettato, ma anche a rilasciare ricevuta delle somme incassate. Inoltre,
qualsiasi venditore è comunque obbligato a fatturare anche la merce usata.
Limitate gli acquisti
di ricambi “al banco”, cioè non installati, solo se conoscete molto bene chi
installerà questi prodotti, scartate l’idea del “Fai da te”, anche se
abbastanza semplice, in quanto ciò vi leverà quasi tutte le possibilità di
sporgere reclamo a chicchessia per un errata installazione e, probabilmente
renderà assai arduo dimostrare qualsiasi difetto derivante da prodotto.
Se acquistate un
motociclo usato, esigete sempre che venga eseguita prima dell’uscita dal
negozio di vendita, la revisione per la circolazione, in base al mese di prima
immatricolazione, ed un tagliando il più completo possibile. Fatevi sempre
inoltre dichiarare quali particolari sono stati installati come nuovi, in
quanto essi godono comunque del regime biennale di garanzia.
Rifiutatevi di
acquistare una moto da un venditore che non ne conosce tempistiche e modalità
di manutenzione.
Rifiutatevi di
acquistare un motociclo nuovo od usato tramite il meccanico di fiducia. Per
quanto gli siate amici, probabilmente le moto che vende non sono di sua
proprietà, perché non ha la licenza per il commercio. Quindi non risponderà mai
completamente di ciò che ha venduto.
Rifiutate permute dove
vi venga richiesta la semplice procura a vendere, in quanto questo documento
non trasferisce al concessionario quasi nessuna responsabilità per il mezzo
ritirato.
Rifiutate inoltre
l’acquisto di parti di ricambio o di accessori da installare se l’imballaggio
risulta alterato o non integro, salvo che il venditore vi rilasci una
dichiarazione sollevandovi da ogni responsabilità in tal senso.
Se vi recate ad
acquistare abbigliamento tecnico per un amico od un parente non presente
all’acquisto, abbiate cura di rilevare le misure dei capi da acquistare, anche
portandovi un campione simile (es. guanti, scarpe); se acquistate un casco
rilevate la circonferenza cranica del destinatario; acquistate sempre in
presenza di un amico o conoscente (non parete diretto) e dichiarando l’uso, la
destinazione e la misura di ciò che vi serve. Diversamente vi potranno sempre
opporre di non essere stati sufficientemente chiari per sostituirvi il
particolare che non andasse bene al destinatario dell’acquisto. Ricordate anche
che il titolare del diritto a far valere le difformità è il compratore e non il
destinatario della merce.
Se qualche amico o
conoscente possiede capi di abbigliamento o accessori o un motociclo dei quali
è rimasto particolarmente soddisfatto e che vi piacciono, cercate di acquistare
gli stessi prodotti, sarà sempre più facile dimostrare una difformità avendo un
prodotto uguale funzionante con cui paragonarlo che dimostrare tale difetto
senza poter fare alcun confronto.
Assolutamente no. In
questo caso infatti lei altererebbe quelle che sono le caratteristiche del
veicolo così come riportate sulla carta di circolazione. E’ possibile
depotenziare, ma il lavoro deve essere eseguito presso una officina autorizzata
e il tutto certificato poi dalla motorizzazione in seguito a regolare collaudo,
solo quei modelli per i quali la casa costruttrice ha già provveduto ad omologare
il depotenziamento e che quindi fornisce i ricambi necessari a tale operazione.
Bisogna distinguere.
Nel caso ella installasse un silenziatore non omologato per uso stradale,
allora si tratterebbe sempre di una modifica fuorilegge, pesantemente
sanzionata. Nel caso invece installasse un silenziatore regolarmente omologato
per uso stradale e per la sua moto, allora nessun problema. Si accerti sempre
che il silenziatore rechi la sigla di omologazione ( lettera E seguita da un
numero corrispondente al paese di omologazione della comunità europea) e porti
sempre con se il certificato di omologazione del silenziatore che le sarà
consegnato al momento dell’acquisto. E’ solo il caso di ricordare, ancora una
volta, che le alterazioni così apportate, hanno riflesso sulla garanzia di
legge ed anche su quella “convenzionale”, comportando il decadimento delle
stesse.
A meno che la moto non
sia già stata omologata con diverse misure di pneumatici (è il caso di alcune
sportive), l’operazione, pur se teoricamente possibile, nella pratica diviene
inattuabile. Se esistono omologazioni per misure differenti da quelle
installate, esse sono di norma riportate sul libretto di circolazione.
Nel momento in cui si
variano le misure delle coperture, è necessario l’aggiornamento della carta di
circolazione. Ma per ottenere ciò è necessario prima ottenere il nullaosta
della casa costruttrice del veicolo, nullaosta che, tranne in particolari casi,
le case non concedono. Atteggiamento tra l’altro comprensibile, laddove si
tenga conto che le misure dei pneumatici sono frutto di studi, ricerche e
collaudi, mentre la variazione, non essendo stata testata potrebbe determinare
un peggioramento delle qualità dinamiche del veicolo.
No, nessuna, a patto
che si tratti di ricambi regolarmente omologati, recanti cioè la stampigliatura
“E” seguita dal numero identificativo del paese della comunità europea di omologazione. In caso contrario si
tratta di ricambi non omologati, quindi non installabili. Nel caso in cui il
venditore glieli abbia garantiti come omologati, potrà rivalersi su di lui,
secondo i dettami della nuova normativa in tema di garanzia.
In caso di
compravendita tra privati, non troverà applicazione la normativa fin qui
spiegata, ma si applicherà la normativa contenuta nel codice civile e che è la
medesima che si applicava anche prima dell’entrata in vigore della nuova
normativa. L'art. 1476 del codice civile, ci dice quali sono gli obblighi del
venditore: egli dovrà consegnare la cosa al compratore, fargliene acquistare la
proprietà o il diritto e garantire il compratore dall'evizione (cioè che il
compratore sia privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una
pronunzia giudiziaria che accerti un difetto, anteriore alla vendita, nel
diritto del venditore) e dai vizi della cosa. I rimedi a disposizione del
compratore, però, sono diversi da quelli previsti in caso si acquisti da un
concessionario, e ambedue prevedono l'intervento giurisdizionale. Tali rimedi
sono: 1) l'azione redibitoria, che è una forma di domanda con la quale si
chiede la risoluzione del contratto, 2) l'azione estimatoria, con la quale il
venditore chiede una riduzione del prezzo in rapporto ai vizi della cosa. In
ogni caso poi di mancanza di buona fede del venditore (quando
questi non sia riuscito a provare che ignorava in buona fede i difetti), questi
sarà sempre tenuto a risarcire gli eventuali danni.
Ambedue le azioni hanno
rigorosi termini per la loro attivazione: otto giorni dalla scoperta del vizio,
a pena di decadenza, per la sua denunzia al venditore e un anno dalla
consegna per la relativa azione, altrimenti l'azione si prescrive.
È quindi importante
notare come la tutela tra privati sia sicuramente più difficile da ottenere, in
quanto la legge rimane piuttosto sul generico. Ed in ogni caso deve trattarsi
di difetti inerenti a vizi conosciuti o conoscibili da parte del venditore o
vizi taciuti in malafede.
Innanzitutto, ci sia
consentito complimentarci per la saggia decisione. E’ molto più sicuro
utilizzare una moto sportiva in pista, andando ad oltre 200 km. orari che in
strada, guidando come se si fosse in pista alla metà della velocità citata.
La polizza che viene
normalmente ed obbligatoriamente stipulata per la circolazione su strada, non
compre alcun evento che sia occorso in pista. Occorre stipulare una polizza ad
hoc. Questo perlomeno nell’ambito dell’utilizzo del proprio mezzo per fini non
agonistici o professionali. Se si è in possesso di licenza federale (licenza
pilota o promosport) si è sempre assicurati per qualsiasi tipo di evento che si
verifichi nel corso di una attività federale, compresi allenamenti e
spostamenti da e per il circuito (quindi anche fuori dalla pista).
Se si svolgono prove
libere organizzate da un motoclub senza versamento di corrispettivo, la
responsabilità è personale, mentre se si versa un corrispettivo, occorre
informarsi se nel prezzo è compresa una copertura assicurativa.
In ogni caso sembra
consigliabile stipulare sempre una polizza ad hoc.
Ricordiamo inoltre che,
in caso di urto tra veicoli, l’ordine delle attribuzioni di responsabilità
spesso usate in strada possono ribaltarsi. Basti pensare che, normalmente, in
caso di tamponamento viene sempre data la colpa a chi ha tamponato; in pista
tale presunzione può essere anche ribaltata, e spesso la responsabilità va
accertata di volta in volta, essendovi molte variabili che possono intervenire
(ostacoli in pista segnalati o meno, sporco sul manto stradale, comportamenti
imprudenti o avventati dei piloti che precedono o già caduti sulla pista).
Per qualsiasi chiarimento o per proporre quesiti non
affrontati in questa guida, potete scrivere ai seguenti indirizzi:
Non garantiamo una risposta in tempi brevi, ma una risposta
comunque la garantiamo.