Guida per il cliente

 

A cura dell’Avv. Fabio Sergio e del Dott. Pierluigi Gasparino

 

 

Sommario

Brevi cenni sulla nuova normativa.

GUIDA ALL’ACQUISTO PER IL CLIENTE

IN RIFERIMENTO ALL’APPLICAZIONE DEL D.L. N°24 DEL 02.02.2002

I documenti da produrre al momento dell’acquisto:

In caso si consegni in permuta un veicolo usato:

I documenti che occorrono per sottoscrivere un finanziamento:

I documenti che servono al momento di ritiro del veicolo acquistato:

I documenti da PRETENDERE e richiedere al venditore in fase di stipula ed alla consegna in caso di acquisto di un veicolo nuovo:

I documenti da PRETENDERE e richiedere al venditore in fase di stipula ed alla consegna in caso di acquisto di un veicolo usato:

Cosa vi chiede a questo punto il venditore:

Al momento del ritiro del mezzo acquistato, cosa chiedere al venditore:

GUIDA PRATICA ALL’ACQUISTO DELL’USATO

PARTE ESTETICA

PARTE MECCANICA

PNEUMATICI

CARTER MOTORE

FORCELLA

CANNOTTO DI STERZO

CASO RARO, LA PROVA SU STRADA

PATENTI

Patente A:

Adesso: qualche risposta alle domande più frequenti…

La garanzia europea, applicata al settore motociclistico, cosa copre?:

Qual è la normativa di riferimento e da quando è in vigore?

Quand’è che può affermarsi che un prodotto è conforme al contratto di vendita?

Che durata ha la garanzia su questi prodotti?

Si può stilare una lista dei particolari che sono in garanzia sempre e di quelli che non lo sono mai?

Quale è il documento fiscale che attribuisce la proprietà e la titolarità del diritto al cliente?:

Cosa devo fare per ottenere il riconoscimento della garanzia?

Ho sentito parlare di garanzia convenzionale, che si affianca alla garanzia legale, di cui stiamo parlando, in cosa consiste?

La garanzia “convenzionale” quanto dura?

Mi sono informato per acquistare una moto usata. Il venditore mi ha detto che per la garanzia sarei stato coperto in base ad un carnet che viene da lui fornito e che dura un anno. In ogni caso mi ha spiegato che occorre rivolgersi al numero verde di questa assistenza per avere l’ok alla riparazione, è corretto?

Quindi su una moto usata, tutto quello che si rompe, è in garanzia?

Volevo mettere la mia moto usata in “conto vendita” presso il concessionario dove l’acquistai. Mi sono sentito rispondere che si tratta di un servizio non più possibile.

Come si individua allora la responsabilità per i difetti di conformità su di un bene usato, se non è di proprietà del venditore?

È vero, come mi hanno detto, che debbo fare i tagliandi sulla mia moto solo presso l’officina del venditore?

I tagliandi di manutenzione, quando vanno eseguiti?

Posso eseguire la manutenzione della mia moto personalmente?

Ma se il concessionario mi timbra il libretto di garanzia?

Il mio concessionario mi ha omaggiato il primo tagliando. Come dimostrerò di averlo eseguito?

Come si individua l’officina “autorizzata” per la mia moto?

È vero che , una volta che ho reso l’usato al concessionario, smetto di esserne responsabile del tutto?

Un veicolo immatricolato a “chilometri zero” è considerato veicolo nuovo o veicolo usato?

Sto trattando per l’acquisto un veicolo di un noto Marchio che ha cessato la produzione, come mi debbo comportare?

Vorrei comprare una moto omologata per uso stradale-enduro, per poi adibirla ad un uso fuoristradistico più gravoso, il venditore me ne garantisce tale uso particolare?

Perché il contratto che sottoscrivo si chiama “proposta d’acquisto”, e non “contratto”? Perché il venditore si può rifiutare di controfirmarlo?

Il venditore mi ha fatto sottoscrivere una marea di clausole sul retro della proposta di acquisto, tranquillizzandomi, e assicurandomi che tanto posso esercitare il “diritto di ripensamento”, è vero?

Circa un anno fa ho acquistato da un ricambista a banco, una marmitta per il mio scooter 50. Adesso la marmitta che ho installato personalmente, è molto rumorosa, mi sono allora recato presso il ricambista chiedendogli di sostituirmela in garanzia. Lui si è rifiutato, sostenendo che il difetto non è imputabile al venditore. E’ corretto il suo comportamento?

Quindi, un venditore di ricambi, non sostituisce mai nulla in garanzia?

Ho acquistato uno scooter 50 nuovo. Il problema è che fa una velocità ridicola, posso farlo modificare, facendo levare i “fermi”?

Ho intenzione di acquistare un ciclomotore 50 cc. Come funziona il rilascio del cosiddetto “targhino”?

Vorrei acquistare un ciclomotore e mio zio ha un “targhino” che gli è rimasto ed è tutt’ora inutilizzato. Posso usare questo contrassegno o debbo farne uno differente?

L’assicurazione per assicurare il mio ciclomotore mi chiede il numero di targa. Il venditore si rifiuta di darmi questo dato, dicendo che basta il numero di telaio. E’ vero?

Il bollo quando va pagato?

Ho acquistato una moto usata ed il concessionario non mi ha consegnato l’originale del bollo, è corretto il suo comportamento?

Ho acquistato una moto usata ed il concessionario mi ha detto che debbo fare “il rientro da esenzione”, cosa significa?

Posso scegliere la scadenza del bollo del mio motociclo nuovo? Quando debbo pagare il primo bollo?

Da quando decorre l’obbligo di versamento della tassa di possesso?

Ho acquistato la mia nuova moto durante il periodo invernale, approfittando di un’offerta davvero convincente. Vorrei evitare di assicurarla, non utilizzandola subito. Posso farmi prestare la “targa Prova” dal concessionario?

Quali consigli si possono dare, ad un futuro acquirente, nel settore motociclistico?

Sono un neo patentato in procinto di acquistare un motociclo con potenza superiore a 35 kw: posso provvedere personalmente a depotenziarlo per rientrare nei limiti della mia patente?

Devo sostituire il silenziatore della mia moto, e ho deciso di installarne uno after market. Devo rinnovare la carta di circolazione?

Vorrei installare dei pneumatici di misura differente dall’originale sulla mia moto. Posso farlo?

Vorrei sostituire gli specchi retrovisori e gli indicatori di direzione della mia moto con altri più “accattivanti” esteticamente: Ci sono controindicazioni?

Se si acquista un veicolo usato da un privato, che tipo di tutela è prevista?

Ho acquistato una moto sportiva e vorrei andarci a girare in pista. Con la normale assicurazione r.c. che utilizzo per spostarmi con la moto su strada, sono assicurato?

 

 

Brevi cenni sulla nuova normativa.

 

Sicuramente molti di voi saranno già informati del fatto che la garanzia sui prodotti in commercio (definiti beni di consumo) è stata estesa a due anni. Tutti i mezzi di informazione ne hanno dato notizia, salutando l’introduzione della nuova normativa come un netto progresso in favore della tutela dei consumatori. L’Italia, con il D.Lgs. 2.2.2002, n° 24 ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria 1999/44/CE in materia di contratto di vendita e di garanzie di consumo. Il D.Lgs. citato introduce, dopo l’art. 1519 del codice civile, gli articoli  dal 1519 bis al 1519 nonies. Ma realmente questa legge porterà dei benefici ai consumatori? e se si, quali? e cosa cambia in concreto nel rapporto tra il consumatore e il venditore? e, più in dettaglio, cosa ci serve conoscere di questa normativa in rapporto alla nostra passione? a queste, ma anche a tante altre domande, cercheremo di dare una risposta il più possibile esauriente. Divideremo quindi questa nostra lunga chiacchierata in due parti: la prima vedrà una introduzione, noiosa ma necessaria, alla normativa in questione, mentre la seconda conterrà tutte quelle indicazioni più specifiche che possono essere utili quando andiamo dal concessionario per coronare i nostri sogni.

La maggiore novità consiste nello spostamento della responsabilità, e quindi dell’obbligo di fornire la garanzia, dal produttore al venditore.

Incominciamo con il dire che questa normativa introduce, con l’art. 1519 bis C.c., tra le altre cose, la esatta definizione di chi e cosa debba intendersi per consumatore, venditore e bene di consumo (è la prima volta che la legge definisce la figura di consumatore).

Consumatore: qualsiasi persona fisica che acquisti un bene di consumo da utilizzare esclusivamente nell’ambito privato e quindi al di fuori della propria attività professionale od imprenditoriale.

Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che utilizzi uno dei contratti suddetti nell’ambito della propria  attività imprenditoriale o professionale;
Bene di consumo: qualsiasi bene mobile materiale già esistente o da fabbricare o produrre (anche da assemblare), con espressa esclusione dei beni oggetto di vendita forzata, dell’acqua e del gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata, e dell’energia elettrica. Sono esclusi, così, i beni immobili, i beni immateriali quali diritto d’autore, marchi, brevetti, diritti di credito ecc.
Sono ricompresi, altresì, i beni usati per i quali la garanzia può essere ridotta fino ad un anno ed i cui difetti di conformità sono valutati in ragione dell’usura del bene in rapporto al suo effettivo utilizzo.

In definitiva il consumatore è la persona fisica, quale soggetto privato, che acquista un bene di consumo per fini unicamente personali (cioè non per svolgere la sua attività), mentre il venditore è il soggetto nella veste di commerciante o professionista e il produttore è il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore nel territorio della U.E. o qualsiasi altra persona che si presenta quale produttore sul bene di consumo o presenta il suo nome, marchio o altro segno proprio sul prodotto.

Sicuramente l’aspetto più importante, il perno intorno cui ruota l’intera normativa, è contenuto nell’art. 1519 ter C.c.: la conformità del bene al contratto di vendita. Ciò significa che il bene deve rispettare i requisiti, le qualità e le funzioni stabiliti contrattualmente dalle parti, anche nel caso in cui non è stipulato un contratto per iscritto ed il venditore consegna il bene ed il consumatore versa il prezzo.Sempre il summenzionato articolo prescrive che la conformità sia determinata in relazione a quattro condizioni che se mancanti rendono il bene difettoso:

a) l’idoneità all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) la conformità alla descrizione fatta dal venditore e il possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) la presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) l’idoneità all’uso particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti concludenti.
Viene ricompresa nell’ipotesi di non conformità il caso di imperfetta installazione del bene, anche quando, in relazione ai beni per i quali si prevede che l’installazione sia effettuata dal consumatore, vi sia carenza nelle istruzioni fornite (pensiamo ad un accessorio after-market, quale potrebbe essere un plexiglas o un portapacchi).
Si comprende come sia assolutamente necessario che le aziende verifichino molto attentamente i depliant pubblicitari, l‘etichettatura dei prodotti, i propri libretti di uso, installazione e manutenzione e, pertanto tutte le informazioni che contraddistinguono il bene e che solitamente sono diffusi al pubblico di potenziali consumatori.

Il successivo art.1519 quater prescrive che il venditore debba rispondere al consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In tal caso, infatti, il consumatore avrà diritto al ripristino del bene. In alternativa potrà chiedere la sostituzione o la riparazione del bene, salvo il caso in cui il rimedio richiesto risulti essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, comportando spese irragionevoli in relazione al valore del bene e all’entità del difetto.
In qualsiasi caso, comunque, il consumatore non dovrà affrontare alcuna spesa supplementare, pertanto il venditore si assumerà le spese di spedizione, manodopera e di materiali.

In caso di oggettiva impossibilità e/o onerosità della riparazione o della sostituzione oppure nell’ipotesi in cui il venditore non provveda entro un congruo termine (purtroppo questo è un punto debole della normativa, mancando una specificazione di quale sia il lasso di tempo da ritenersi, per l’appunto, “congruo”), il consumatore potrà richiedere una adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Prima che il consumatore effettui la scelta o, comunque, anche dopo la stessa, il venditore può offrire uno dei rimedi di cui sopra e quindi la riparazione o la sostituzione; in entrambe i casi è necessario il consenso espresso del consumatore.

Qui però è necessaria una precisazione: questo aspetto della normativa è solo apparentemente più favorevole al consumatore, mentre invece riduce la tutela giurisdizionale in vigore con la vecchia normativa. Cambia infatti l’ordine dei diritti stabiliti dalla garanzia legale a favore del consumatore: prima la riparazione/sostituzione e poi eventualmente la risoluzione del contratto.

Inoltre la gradazione dei rimedi si presenta ambigua ed alimenterà le controversie fra consumatori e venditori, anche perché in molti casi la valutazione è soggettiva (si pensi ad un consumatore che si accorge di una macchia di ruggine sulla motocicletta appena acquistata: non si accontenterà di una riparazione, sia per l’estetica del prodotto sia perché penserà che è stato fabbricato male e che il difetto potrebbe ripresentarsi).

L’art.1519 quinquies offre cittadinanza al diritto di regresso del venditore finale che altrimenti risponderebbe anche per difetti a lui non imputabili. Infatti, in caso di difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, il venditore avrà il diritto di agire in rivalsa contro il responsabile entro un anno decorrente dal momento in cui il venditore stesso ha soddisfatto le richieste del consumatore.

Questa norma assume particolare rilievo soprattutto in tema di assistenza e manutenzione del bene, eseguita da persona diversa dal venditore o da persona da questo autorizzata.

Tale diritto, comunque, potrà essere oggetto di rinuncia o di patto contrario, poiché i fornitori, produttori e i rivenditori della stessa catena contrattuale di un bene di consumo potranno, mediante apposite pattuizioni contrattuali, derogare al diritto di regresso o graduare a proprio piacimento le responsabilità derivanti dalla difettosità dei prodotti.

Come già sottolineato la principale novità della nuova normativa è costituita dalla garanzia legale di due anni dalla consegna del bene, periodo in cui, pertanto, il venditore è considerato responsabile del difetto di conformità. Il compratore decade dalla suddetta garanzia se non denuncia il difetto di cui sopra entro due mesi (sarebbe stato preferibile indicare sessanta giorni, per ovvie ragioni interpretative) dalla scoperta, salvo che il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o l’abbia occultato.
Importante è l’introduzione della presunzione relativa disciplinata dal terzo comma dell’art.1519 sexies secondo cui i difetti di conformità che si manifestino entro 6 mesi (anche qui attenzione a contare i giorni, dire centottanta giorni avrebbe reso il tutto più semplice) dalla consegna del bene si presumono già esistenti sin dalla data della loro consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene.
Ricevono disciplina anche i beni di consumo usati i quali vengono garantiti mediante un accordo tra consumatore e venditore per non meno di un anno.

Infine la nuova disciplina prevede che l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescriva nel termine di 26 mesi  dalla consegna del bene.

Altro istituto, invece, è la garanzia convenzionale disciplinata dall’art.1519 septies. Essa consiste nella prestazione di garanzie ulteriori da parte del venditore o del produttore rispetto alle garanzie statuite dalla direttiva europea o dalla normativa nazionale di riferimento sulla vendita dei beni di consumo.

In sostanza la garanzia convenzionale si compone di qualsiasi impegno di un venditore o produttore, senza l’aggiunta di costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, nel caso in cui non corrisponda alle condizioni enunciate nelle dichiarazioni di cui all’art.1519 ter b) e c).
Tale garanzia deve essere prestata altresì, su richiesta del consumatore, su supporto duraturo ed accessibile al consumatore, essere in lingua italiana con caratteri  non meno evidenti di altre lingue, indicare l’oggetto della garanzia in modo esplicito e comprensibile, la sua durata, l’estensione territoriale, il nome ed indirizzo di chi la presta ed ogni altro elemento essenziale per farla valere. Il consumatore è comunque titolare dei diritti minimi previsti dalla legislazione nazionale in materia di vendita di beni di consumo e la garanzia convenzionale non pregiudica siffatti diritti, così come previsto dall’art.1519 octies.

Nell’ipotesi, comunque, in cui tale garanzia non obbedisca ai dettami di cui sopra, non sarà colpita da nullità ed il consumatore se ne potrà giovare ed anzi pretenderne l’applicazione.
E’ sancita l’inderogabilità delle nuove norme, salvo per il caso della garanzia per i beni usati che potrà essere ridotta, come già detto, con accordo delle parti fino ad un anno.
Inoltre le deroghe non avranno alcun valore neppure nel caso di clausole che prevedano l’applicazione di una legge di un paese extracomunitario se il contratto presenti un collegamento preciso con il territorio di uno Stato membro.

Chiosa infine l’art. 1519 nonies che tali disposizioni non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.

 

GUIDA ALL’ACQUISTO PER IL CLIENTE

IN RIFERIMENTO ALL’APPLICAZIONE

DEL D.L. N°24 DEL 02.02.2002

 

La presente guida ha lo scopo unicamente di cercare di ridurre al minimo gli ambiti di incertezza nell’applicazione della norma, in considerazione degli aspetti pratici piu’ diffusi nel settore del commercio motocicli nuovi ed usati, loro parti di ricambio ed accessori.

Si ritiene intanto utile una prima parte descrittiva relativa ad aspetti pratici e burocratici correlati all’acquisto di un motoveicolo, nuovo od usato. Si passerà poi ad una seconda parte più legata a possibili problematiche inerenti l’applicazione della normativa.

 

I documenti da produrre al momento dell’acquisto:

·        Documento di identità personale in corso di validità.

·        Numero di attribuzione del codice fiscale (numero di partita Iva per le ditte individuali).

·        Autocertificazione di residenza (il modulo viene fornito dal venditore, deve essere compilato in modo autonomo ed autografato dal cliente).

·        Autocertificazione relativa alla società  - se ditta non individuale - (il modulo viene fornito dal venditore e va compilato da persona munita dei poteri di firma risultanti da certificato della camera di commercio).

·        Se acquistate un veicolo nuovo, eventuale richiesta preferibilmente scritta: a) che il veicolo acquistato risponda alla normativa Euro 1 o Euro 2; b) di attribuzione di numero di targa pari o dispari;  c) che il modello descritto sia di produzione di un determinato anno o sia proveniente da stock in offerta.

 

In caso si consegni in permuta un veicolo usato:

·        Libretto di circolazione in originale.

·        Certificato di proprietà in originale (se non lo avete dovete richiederlo al precedente venditore del motociclo o presso l’agenzia dove venne eseguito il passaggio di proprietà, se acquistato usato).

·        Fotocopia del bollo in corso di validità (serve al concessionario per sapere in che data iniziare a sospendere il bollo, c.d. “esenzione”, e al successivo acquirente per sapere quando riprendere a suo nome i pagamenti).

·        Libretto di uso e manutenzione.

·        Libretto dei tagliandi eseguiti o di garanzia e/o copia delle ricevute fiscali dei lavori eseguiti presso officine esterne (si tenga presente che in assenza di dimostrazione della manutenzione eseguita chi ritira il veicolo potrà deprezzarlo notevolmente rispetto alle comuni valutazioni).

·        Doppie chiavi e trousse attrezzi.

·        Eventuali parti originali smontate dal veicolo, tenuto conto del fatto che parti installate artigianalmente o modifiche che rendono il veicolo non conforme al codice della strada o alle fiches d’omologazione originali, comportano notevole deprezzamento del valore del veicolo e la possibilità che il venditore ne rifiuti il ritiro  nel caso in cui le modifiche apportate risultano sostanzialmente irreversibili.

 

I documenti che occorrono per sottoscrivere un finanziamento:

·        Oltre a documento di identità valido già citato, occorre l’ultima busta paga percepita o l’ultimo modello unico se si è liberi professionisti o lavoratori non dipendenti.

·        Si consiglia inoltre di predisporre il pagamento continuativo sul proprio conto corrente bancario (c.d. “r.i.d.”). Il sistema è completamente esente da commissioni ed evita, oltre alle code agli sportelli postali, anche di dimenticare di pagare una o più rate, fatto che comporta l’automatico inserimento nella Banca Dati CRIF che impedisce l’accesso ad altri finanziamenti per cinque anni successivi al ritardo generato. In caso si aderisca a questo sistema occorre fornire le coordinate bancarie complete del Vs. conto corrente al venditore (se non le conoscete portatevi il libretto degli assegni, sono indicate lì) e firmare sul contratto di finanziamento nell’apposito riquadro.

 

I documenti che servono al momento di ritiro del veicolo acquistato:

Copia del contratto assicurativo indicante chiaramente l’ora e la data di decorrenza della copertura assicurativa di responsabilità civile.

Non dimenticate che Il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via, rilasciati dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese. Il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi.

Se avete reso un veicolo usato: ricevuta a riscontro che avete firmato l’atto di vendita a favore del venditore presso il luogo che lo stesso vi aveva indicato (non dimenticate di comunicare la data in cui avete eseguito tale operazione).

 

I documenti da PRETENDERE e richiedere al venditore in fase di stipula ed alla consegna in caso di acquisto di un veicolo nuovo:

·        Proposta d’acquisto contenente: MARCA, MODELLO ESATTO, COLORE ESATTO, VERSIONE SPECIFICA DEL MODELLO, PREZZO DI LISTINO, PREZZO APPLICATO AL NETTO DI SCONTI E/O PROMOZIONI, IMPORTO DELLA MESSA IN STRADA, LISTA ED IMPORTO DEGLI OPTIONALS, SPECIFICAZIONE SCRITTA DELLE MODIFICHE O INSTALLAZIONI PARTICOLARI CHE SI RICHIEDONO A PAGAMENTO O MENO AL VENDITORE. LADDOVE IL VEICOLO PROVENGA DALL’ESPOSIZIONE SI CHIEDA DI INDICARNE IL NUMERO DI MATRICOLA. Se sull’acquisto effettuato si procede a reso di motociclo usato, deve essere indicato il valore di valutazione da portare in detrazione sul totale dell’acquisto, al netto di ogni onere a vs. (spese per volture, riparazioni, ecc.).

·        La proposta di acquisto così formulata deve essere sottoscritta dall’acquirente, l’indicazione del giorno di consegna non ha valore tassativo pertanto è indicativa. Non dimenticate di leggere con attenzione (e, se del caso, chiedere spiegazioni) le condizioni generali che accompagnano la proposta di acquisto. La proposta di acquisto è un contratto, regolato dalle disposizioni del codice civile, negli articoli 1321 e seguenti.

·        NON DIMENTICATE DI RICHIEDERE NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE: UN VENDITORE SERIO NON AVRA’ NESSUN PROBLEMA A FARVI VISIONARE I LOCALI ADIBITI ALL’ASSITENZA E A SPIEGARVI LE MODALITA’ ED I COSTI DELL’ASSITENZA. DIFFIDATE DA CHI E’ VOLUTAMENTE EVASIVO O DIMOSTRA DI NON AVERE LE CONOSCENZE O GLI STRUMENTI PER ESEGUIRE L’ASSITENZA E RICORDATE SEMPRE CHE RESPONSABILE DELLA VENDITA E DEL POST-VENDITA AI FINI DELLA NORMATIVA IN OGGETTO RISULTA ESSERE IL VENDITORE.

·        In caso abbiate sottoscritto un finanziamento, o desideriate sottoscriverlo: preventivo di finanziamento scritto indicante: Ragione Sociale della Società Finanziaria, Importo Totale dell’acquisto e importo della cifra finanziata, numero di rate previste per il rimborso e importo della rata mensile, importo totale rimborsato alla fine del finanziamento, scadenza della prima rata (normalmente a trenta giorni dalla sottoscrizione, ma esistono proposte con prima rata dopo tre, quattro, sei o nove mesi che naturalmente costano di più perché impiegano più tempo ad essere estinte) importo delle eventuali c.d. “spese di apertura pratica” o spese di istruttoria, ricordando che tali importi devono essere inseriti nel contratto di finanziamento e devono farne parte integrante, tanto da dover essere finanziate (chi vi chiedesse importi fuori dal contratto sta compiendo un abuso sia sotto l’aspetto fiscale che legale, procurandosi un ingiusto arricchimento). Se il finanziamento prevede la cosiddetta “maxirata” chiedete che vi venga dettagliatamente illustrata la modalità di estinzione o di rifinanziamento della stessa, sapendo che spesso questa operazione ha tassi enormemente più elevati del normale e conviene solo se il venditore vi garantisce che alla scadenza della maxirata vi ritirerà l’usato estinguendovi contestualmente il finanziamento. Tassi “TAN” e “TAEG” applicati. Non sempre in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento il venditore è tenuto a consegnarvi subito copia del contratto sottoscritto: questo avviene solo se il venditore utilizza l’invio telematico della pratica e se essa viene immediatamente approvata dalla Società Finanziaria (di solito per importi particolarmente bassi di acquisto), inoltre ciò può avvenire solo se il numero di telaio o il numero di targa del veicolo finanziato possono essere comunicati subito alla Società Finanziaria dal venditore, quindi solo per i veicoli già disponibili presso il salone. Se il contratto di finanziamento viene respinto, ricordate che se avete sottoscritto la proposta di acquisto siete comunque vincolati all’acquisto del mezzo, in quanto nessun venditore è obbligato a assumersi il rischio di un finanziamento se non vi sono i presupposti per erogarlo. Chiedete in ogni caso la restituzione dei documenti che avete consegnato attestanti il Vs. reddito o la loro distruzione, e richiedete inoltre una copia del contratto di finanziamento sbarrata con scritto respinto e sottoscritta dal venditore.

Prima di lasciare il negozio, ricordatevi di predisporre i termini per la comunicazione dei dati che dovrete far avere al vs. assicuratore. Solitamente questi gradisce una copia via fax del libretto di circolazione o del foglio di via, LA SOLUZIONE IDEALE E’ QUELLA DI FORNIRE DIRETTAMENTE AL VENDITORE IL NUMERO DI FAX A CUI SPEDIRE LA DOCUMENTAZIONE, il venditore lo farà volentieri, impiega certo meno tempo a fare un fax che a cercarvi al telefono magari con il rischio di dovervi richiamare altre volte e comunque poi sentirsi affermare che preferite un fax del libretto direttamente all’assicuratore….

 

I documenti da PRETENDERE e richiedere al venditore in fase di stipula ed alla consegna in caso di acquisto di un veicolo usato:

·        Proposta di acquisto contenente: MARCA, MODELLO ESATTO, NUMERO DI TARGA, PREZZO DEL VEICOLO, IMPORTO DEGLI ONERI DI TRASFERIMENTO A VS. NOME (ANCHE SE VI SARANNO POI RICHIESTI A PARTE DALL’AGENZIA DI PRATICHE A CUI SI RIVOLGE IL VENDITORE), IMPORTO DEGLI EVENTUALI OPTIONALS E SUPPLEMENTI CHE FATE INSTALLARE A PARTE, DESCRIZIONE SCRITTA DEL TIPO DI GARANZIA ( SE NON E’ INDICATO NULLA LA GARANZIA E’ DI DUE ANNI, DIVERSAMENTE IL VENDITORE DEVE COMUNICARVI PER ISCRITTO CHE IL PERIODO DI GARANZIA E’ RIDOTTO AD UN ANNO (PERIODI PIU’ BREVI NON HANNO EFFETTO ANCHE SE DA VOI APPROVATI PER ISCRITTO, RIPORTANDO LA GARANZIA AI DUE ANNI NORMATIVI). Se sull’acquisto effettuato procedete a reso di motociclo usato, deve essere indicato il valore di valutazione da portare in detrazione sul totale dell’acquisto, al netto di ogni onere a vs. carico (spese per volture, riparazioni, ecc.).

·        In fase precontrattuale sarebbe buona norma farsi consegnare una dichiarazione scritta sullo stato di uso pregresso del veicolo. Ricordate infatti che la garanzia non copre le rotture derivanti sia dall’usura pregressa del veicolo se essa vi è stata illustrata, sia le rotture o lo stato di difformità già esistenti sul veicolo se sono riconducibili a particolari estetici, quindi perfettamente visibili o a particolari di cui vi è stata fornita descrizione corretta.

·        Se desiderate impiegare il veicolo usato che acquistate in un determinato modo, differente dal normale impiego cui il costruttore normalmente lo destina, chiedete al venditore che vi scriva sulla proposta d’acquisto “veicolo idoneo al seguente utilizzo:…. (fuoristrada, uso in pista, cross, trasporto pizze, trasporto carichi eccedenti il tal peso, ecc.). RICORDATE CHE NORMALMENTE QUESTI TIPI DI IMPIEGO PARTICOLARI SONO PIU’ GRAVOSI PER IL VEICOLO, QUINDI SE IL VENDITORE HA ACCETTATO DI DESCRIVERLO NELLA PROPOSTA D’ACQUISTO SIGNIFICA CHE E’ SICURO CHE IL VEICOLO CHE VI STA VENDENDO SARA’ IN GRADO DI ASSOLVERE IL COMPITO PARTICOLARE RICHIESTO. PROPRIO IN CASO DI ROTTURE DERIVANTI DALL’USO PARTICOLARE APPREZZERETE MAGGIORMENTE LA TUTELA DATAVI DALLA NUOVA NORMATIVA: QUI IL VENDITORE NON POTRA’ DISCONOSCERE UNA REALE DIFFORMITA’ TRA QUANTO DESCRITTOVI IN FASE DI VENDITA E QUANTO IN REALTA’ VERIFICATOSI NELL’IMPIEGO DEL VEICOLO. Evitate comunque di vessare il venditore con richieste irragionevoli o palesi del tipo “Quanti chilometri può fare ancora questo motore?” e qualora il venditore decidesse bontà sua di dichiararlo, chiedergli di scriverlo sul contratto. In quel caso vi scriverebbe probabilmente “cinque chilometri” per ovvie ragioni. Ricordate anche che far dichiarare idoneo all’uso in pista o in fuoristrada un motociclo, non significa che poi quel veicolo sia omologato per circolare sulla strada pubblica o caricando un passeggero….

·        Se fate installare accessori o particolari nuovi, ricordate al venditore di scrivere “bauletto marca tal dei tali nuovo”, oppure “gomma anteriore nuova”, e così via. Questo perché, anche se avete accordato al venditore la riduzione ad un anno del periodo di garanzia sul veicolo, sui particolari nuovi la garanzia è tassativamente di due anni, anche se installati su veicolo usato.

·        Se nel prezzo stabilito dal venditore è previsto un tagliando di manutenzione chiedete al venditore di metterlo per iscritto, e ricordate che qualora sia scritto “Tagliando completo”, esso deve prevedere TUTTE le operazioni che la Casa Madre del veicolo che avete acquistato prevede a quel chilometraggio sui manuali di officina…

·        Se il veicolo acquistato usato rientra tra quelli per i quali è obbligatorio il collaudo per revisione (elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito www.trasportinavigazione.it) ESIGETE CHE ESSO SIA ESEGUITO A SPESE DEL VENDITORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL VEICOLO NELLE VS. MANI. L’assenza del collaudo difatti prefigura DA SUBITO una non conformità del veicolo alla circolazione su strada pubblica, pertanto il venditore è tenuto a dichiarare tale incongruenza sul contratto.

·        Non dimenticate di chiedere a quale normativa (euro 1, 2, ecc..) il veicolo usato risponda e chiedete che vi sia indicato non tanto sul contratto, ma SOPRATTUTTO SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, sapendo che in fase di passaggio di proprietà, se il veicolo acquistato è omologato per una delle normative citate dalla Casa Madre, la ristampa del libretto di circolazione (che costa pochi Euro) automaticamente farà apparire come per magia la dicitura indicante a quale normativa il veicolo risponda (si consiglia di chiedere sempre la ristampa, a scanso di equivoci, costa davvero pochissimo, qualche venditore ve la omaggerà volentieri).

·        Se acquistate un veicolo non targato (scooter o “cinquantino”) non dimenticate di farvi dichiarare se esso risulta a “codice” oppure no. Sappiate infatti che se acquistate consapevoli del fatto che il veicolo è stato già manomesso e quindi supera i 45 km orari obbligatori per legge, una volta in possesso del mezzo di questa circostanza sarete sempre chiamati a rispondere innanzi le autorità ed il vs. assicuratore.

·        Infine, se il veicolo è privo di particolari originali (luci frecce, parabrezza, parafanghi, ecc) e nulla viene specificato in contratto sappiate che il veicolo che riceverete sarà esattamente quello che avete visionato, quindi fate attenzione, POTREBBERO ESSERCI DEI PARTICOLARI INSTALLATI NON OMOLOGATI CHE RENDONO POI NECESSARIA UNA SPESA AGGIUNTIVA AL MOMENTO DEL COLLAUDO OBBLIGATORIO PER LEGGE. Lo stesso vale per i pneumatici se risultassero lisci.

·        Prima di lasciare il venditore, fissando la data per la prevista consegna, ricordatevi di chiedere una copia del libretto di circolazione, servirà al vs. assicuratore per predisporre la copertura obbligatoria per il ritiro.

 

Cosa vi chiede a questo punto il venditore:

1-   se non avete richiesto un finanziamento o se lo avete richiesto ed è stato rifiutato:

 

a)  caparra confirmatoria (art 1385 Cod. civ.) pari solitamente almeno al 10% del valore totale esposto in contratto. Nel conteggio non si tiene conto del ritiro eventuale dell’usato (esempio nuovo 10.000 euro, permuta usato –2.000 euro. Acconto pari al 10% di 10.000 euro, cioè 1.000 euro). Questa caparra serve a garantirvi che quel mezzo che avete scelto non venga venduto ad altri probabili acquirenti. La legge impone infatti al venditore di riservarvi quel determinato motociclo solo se avete versato una caparra pari all’importo stabilito con il concessionario  Nel caso, malgrado l’accordo, abbiate ritenuto comunque di versare una somma inferiore, sappiate che legalmente il venditore, qualora trovasse un miglior offerente (magari solo perché più rapido nel ritirare e saldare il mezzo di voi) può sempre decidere di venderlo ad altri, senza rendervi l’acconto, in quanto il non versare per intero la caparra non perfeziona gli obblighi che da tale versamento scaturiscono.

b)  se il veicolo è in pronta consegna: saldo totale della differenza da versare. Questo, oltre a garantirvi una rapida definizione della consegna, vincola completamente il venditore, salvo il fatto che egli può solo comunicarvi nei termini di legge il suo rifiuto ad accogliere la vs. “proposta di acquisto”, restituendovi  il doppio di quanto versato. Se però lo preferite, potete far valere i vostri diritti in via ordinaria, chiedendo l’esecuzione coattiva del contratto o la risoluzione con effetto definitivo per l’inadempimento della controparte, oltre al risarcimento dei danni effettivamente subiti.

c)   Se avete reso un veicolo usato, dopo avervi compilato adeguatamente il certificato di proprietà sul retro con i suoi dati ed il valore che vi accrediterà al reso, dovete recarvi immediatamente presso un notaio con lui convenzionato per firmare l’atto di vendita in suo favore. La mancata firma dell’atto di vendita nei termini e nei modi concordati con il venditore, essendo parte integrante dell’accordo con lui stipulato prefigura inadempienza nei confronti del venditore. ATTENZIONE, POTRESTE TROVARVI DI FRONTE AD UN RIFIUTO DI RITIRO DELL’USATO SE AVETE TARDATO O AVETE OMESSO DI ADEMPIERE NEI TERMINI, COL RISULTATO DI DOVERVI TENERE L’USATO O, PEGGIO DI AVERCI RIMESSO TUTTA LA CAPARRA SENZA AVER COMPRATO NIENTE.

2-   Se avete richiesto un finanziamento ed è stato accettato:

 

a)  Se l’importo finanziato corrisponde alla differenza ancora da versare a saldo e non consegnate usato in permuta, nulla.

b)  Se l’importo finanziato corrisponde ad una parte della cifra dovuta: saldo finale.

c)   Se avete reso un veicolo usato, leggete la parte 1 sub c al capoverso sopra.

 

Al momento del ritiro del mezzo acquistato, cosa chiedere al venditore:

·        Fattura quietanzata o scontrino fiscale riportante i dati identificativi del mezzo acquistato ed il valore intero di acquisto, compreso del valore dell’eventuale permuta.

·        Libretto di circolazione o, raramente, foglio di via valido sessanta giorni dall’immatricolazione. In caso ricorra questa seconda ipotesi, esigete che il venditore vi telefoni o vi notifichi una e-mail non appena il libretto si rende disponibile, senza dimenticarvi di registrare la scadenza dei due mesi da qualche parte. Nel caso il libretto di circolazione non dovesse rendersi disponibile entro tale termine, ipotesi scarsamente ormai ricorrente, dovrete richiedere tramite il venditore un’estensione della validità di tale documento.

·        Libretto dei tagliandi o libretto di garanzia.

·        Libretto dell’assistenza stradale (europassistance o ala service, per esempio). Qualora esso non fosse fornito (alcune Case ancora non lo forniscono, oppure il veicolo acquistato è usato) non preoccupatevi più di tanto: il trasporto del veicolo verso l’officina del venditore è sempre a carico di quest’ultimo, ovviamente se il problema che si verifica sul veicolo è riconducibile a difetto di conformità.

·        A parte il caso descritto in precedenza, in fase di acquisto si consiglia di chiedere al venditore quali forme di assistenza stradale esso fornisca. A parità di condizioni sia economiche sia di prodotto privilegiate il prodotto o la marca o il prodotto usato con il servizio di assistenza stradale, forare alle tre di notte su una strada buia potrebbe essere un’esperienza impagabile… Non drammatizzate, tuttavia, con pochi euro tutte le assicurazioni forniscono in aggiunta il servizio di assistenza stradale e ricordatevi che questo servizio non è obbligatorio per legge.

·        Libretti di uso e manutenzione del motoveicolo nuovo o usato, e di tutti gli accessori installati sul veicolo (antifurto/valigie, e d altri apparati che richiedano manutenzione e/o destrezza dell’utilizzatore per renderli funzionali).

·        Se avete sottoscritto un contratto di finanziamento e non vi è stata consegnata ancora copia di esso, dovete riceverla adesso.

·        E’ inoltre buona norma richiedere la consegna di tutte le parti originali (viti, parabrezza, marmitte, etc.) che sono state sostituite per montarne di differenti, sia su veicolo nuovo sia su veicolo usato. Si sconsiglia vivamente di farsi detrarre il costo di tali particolari, in quanto, in caso poi di cessione del bene, esso risulterà notevolmente deprezzato qualora fosse privo dei particolari originali (l’esempio banale è riferito al parabrezza originale dei moderni maxi scooters: infatti i prodotti after market, più alti e coprenti degli originali, oltre a non essere formalmente omologati per la circolazione, costano anche decisamente meno perché fabbricati con materie più “povere” degli originali, tanto che la permuta che spesso si è portati a fare con il venditore risulta vantaggiosa in ragione di 3 a 1 a favore del prodotto originale).

·        Prima di allontanarvi richiedete al venditore una spiegazione semplice ma dettagliata sui principali metodi di funzionamento del veicolo acquistato, e ricordate che un buon venditore perde più tempo nelle spiegazioni alla consegna che nell’abbindolarvi al momento della trattativa.


GUIDA PRATICA ALL’ACQUISTO DELL’USATO

 

OVVERO: COSA CONTROLLARE QUANDO SI ACQUISTA UN MOTOCICLO USATO E COME TENTARE DI CAPIRE SE HA SUBITO INCIDENTI O  PERCORSO PIU’ CHILOMETRI DI QUELLI INDICATI.

 

PARTE ESTETICA

 

VERIFICARE AL TATTO: estremità leve manubrio, la parte sottostante delle pedane, estremità forcellone e foderi forcella, estremità manubrio, estremità specchietti se originali, punto di esposizione massimo dello/gli scarico/chi se originali.

Verificare inoltre, sempre al tatto, gli adesivi delle carene: le case principali non coprono con vernici trasparenti tali decals. Pertanto, laddove presente, la moto ha probabilmente subito una riveniciatura che solitamente è eseguita in tale modo per “risparmiare” sul costo degli adesivi stessi. Toccate le superfici dei fanali e degli indicatori di direzione: se li sentite abrasi, la moto ha sfregato sull’asfalto.

Nelle moto sportive, specie quelle con il telaio verniciato, controllate che non vi siano screpolature nella verniciatura: in tal caso il telaio è piegato; nelle moto con il telaio in alluminio, lo stesso non deve assolutamente presentare effetti di verniciatura

VERIFICARE A VISTA: Radiatore (deve essere perfetto): diffidate di chi parla di sassate o cose simili, per piegare un radiatore occorre che il sasso si sia infilato tra ruota anteriore e corpo moto, e la cosa accade molto raramente. Verificate tutto ciò che di non originale è presente sulla moto (specchi, terminali manubrio, scarichi, lampeggiatori di direzione). Se il venditore non possiede gli originali o, peggio vi comunica di averne solo una parte (uno specchio, due frecce, uno scarico) la moto è quasi sicuramente incidentata.

La presenza di gommini pedana pilota usurati su di una moto con meno di 30.000 km. è molto difficile, a meno che la moto non sia stata usata solo in città.

 

PARTE MECCANICA

Le prime cose da controllare sono i dischi freno. Un’usura molto pronunciata (salinature, profondi solchi lucidi) denuncia sempre un chilometraggio molto elevato. Al contrario, una scarsa usura presente su moto molto anziana spiega una sostituzione dei dischi stessi. Se si tratta di quelli anteriori non esitate a chiederne il motivo. Di solito si sostituiscono in conseguenza di urti o partenze con bloccadisco inserito. In seguito passate alla verifica delle parti metalliche: la presenza di ossido o, peggio di ruggine, è normalmente presente sui motocicli che hanno circolato in zone di mare o durante l’inverno: si tratta di una moto più sfruttata e più soggetta a rotture e probabili problemi elettrici in seguito ad ossidazioni già presenti.

La mancanza di cavalletto centrale in una moto che lo ha di serie, indica la propensione di chi l’ha posseduta in precedenza alla guida molto sportiva.

Lo stato della trasmissione è invece assai poco indicativo, l’unico dato che ne deriva è come la moto sia stata mantenuta dal proprietario: catene con ruggine, molto lente o peggio con maglie grippate rivelano cattiva manutenzione anche degli organi più nascosti. Chiedete di vedere il libretto con i tagliandi eseguiti.

 

PNEUMATICI

Qui il discorso diviene complesso. Innanzitutto alcuni criteri generali. Gomme consumate solo al centro indicano ovviamente una guida tranquilla: avete di fronte una moto probabilmente poco sfruttata. Gomme usate fino a tutto il bordo laterale, unite a sfregamento delle pedane indicano una guida al limite delle possibilità del mezzo.

La presenza di pneumatici di misura non idonea o molto lisci indica, sulle moto sportive, la possibilità che tale veicolo abbia circolato in pista. Scartate i veicoli con gomme differenti tra anteriore e posteriore, oppure chiedete che venga ripristinata l’accoppiata. Verificate infine che la misura ed il tipo corrisponda a quello indicato sul libretto di circolazione.

 

CARTER MOTORE

Se sul pavimento del negozio è presente qualche chiazza d’olio nero, sotto al veicolo che state trattando, chiedetene il motivo. Oppure passate una mano, se la moto non è eccessivamente carenata, sui carter motore: se li sentite bagnati, qualche guarnizione non tiene o, peggio filtra un po’ di olio da qualche microcrepa sui carter stessi. Se la perdita è esattamente sotto al tappo di svuotamento della coppa, esiste la fondata possibilità che il tappo stesso sia “spanato” con la possibilità che occorra ripararlo o sostituire la coppa dell’olio. Inoltre, tale fatto, di solito indica un elevato numero di cambi olio, caso raro se la moto ha meno di 40.000 km.

 

FORCELLA

Fate scendere la moto dal cavalletto: provate a sollevare il manubrio verso l’alto, stando in piedi di fianco alla moto. La moto mostra un’escursione eccessiva, tornando ad abbassarsi pesantemente al rilascio? Queste è una forcella molto vissuta, ha fatto molti chilometri o li ha fatti in condizioni estreme di carico, o di uso fuoristrada. Non basterà “cambiare l’olio” come qualche venditore suggerirà di certo. È la molla interna ad aver perso gran parte del nerbo iniziale, a seguito del superlavoro svolto.

E’ presente olio sul pavimento sotto una od entrambi i foderi della forcella? Oppure toccando la parte inferiore del fodero avvertite del bagnato? Uno od entrambi i paraoli (le guarnizioni nere nel punto in cui la canna entra nel fodero) hanno ceduto. Questo avviene per diversi motivi: forti escursioni termiche, grandi periodi di inattività del veicolo, oppure presenza di microrigature sulla canna forcella, specie se il fatto si riferisce ad una sola delle canne della forcella. Attenzione, il controllo citato è molto importante: la presenza di olio in caduta nella zona del disco freno anteriore può causare gravi danni in frenata. Allo stesso modo le pastiglie freno montate sulla moto potrebbero essersi impregnate di olio ed aver perso tutta la loro efficacia.

 

SOSPENSIONE/I POTERIORE/I (PER ENDURO E SCOOTERS)

Con la moto giù dal cavalletto, provate a molleggiare il posteriore. Avete la sensazione che ci sia la tendenza al “rimbalzo”? Vedete il posteriore tornare immediatamente verso l’alto? Questi fatti indicano la presenza di ammortizzatori “scoppiati”. Si rileva infatti solo l’effetto della molla e non più quello dell’idraulica, ossia quello di “freno” nel ritorno dall’abbassamento. A parte difetti di progettazione, presenti soprattutto sugli scooters, si tratta di difetti simili a quelli citati per la forcella. Un enduro che presenta un difetto simile ha saltato molto o ha fatto troppi chilometri. Diffidate anche di chi vi parla di “rigenerare” l’ammortizzatore. Tale rimedio ha effetti poco durevoli e poco efficaci.

 

CANNOTTO DI STERZO

Un buon indicatore dello stato in cui è stata tenuto il veicolo è il cannotto di sterzo. Issate o fate issare la moto sul cavalletto centrale, se la moto lo possiede: ruotate il manubrio facendolo scorrere in entrambe le direzioni. Lo scorrimento deve avvenire senza alcuna fatica e, soprattutto, non devono rilevarsi punti forzati in cui lo scorrimento si arresta: ciò indica che le piste dove devono scorrere i cuscinetti di sterzo sono usurate e che la moto è particolarmente difficile e pericolosa da guidare. Inoltre se tale difetto fosse presente su di un veicolo con meno di 25.000-30.000 km, ciò indicherebbe due ipotesi: chi possedeva il veicolo non lo ha praticamente mai portato in officina, oppure i chilometri percorsi dal veicolo sono di più di quelli indicati sul tachimetro. Non esitate a farvi spiegare dal venditore il motivo di tale difettosità.

Se la moto non ha il cavalletto centrale, sarebbe bene fare la prova in due, in quanto occorre sollevare sul cavalletto laterale il motociclo, ed una seconda persona procede a far ruotare il manubrio come detto.

Allo stesso modo, conviene far accertare che il cannotto non sia invece stato allentato volutamente per celare il difetto sopraccitato: verificate che tutto sia a posto spingendo un po’ innanzi il veicolo in folle e frenando di colpo con il freno anteriore. Qualora si sentisse un colpo secco, unita ad una vibrazione sulla parte anteriore alta del veicolo, il cannotto è comunque lento. Chiedete di riportare la tensione a valori ideali e poi eseguite nuovamente la prova dello scorrimento.

Qualcuno potrà obiettare che tali prove sono facili per un intenditore e quasi impossibili per un neofita. Bene non fatevi problemi a chiedere e farvi assistere dal venditore. Inoltre fatevi garantire (se non è un privato) lo stato di tutti gli organi che non siete in grado di controllare personalmente.

 

CASO RARO, LA PROVA SU STRADA

Raramente potrà capitarvi di poter provare su strada un veicolo che desiderate acquistare. Il motivo logico sta nel rischio, non assicurato, insito nella prova stessa. Tuttavia, se vi capita di poter provare il veicolo, prestate attenzione ad alcuni particolari: le gomme sono sgonfie? Il veicolo è depositato da almeno 5-6 mesi senza che nessuno lo abbia curato più di tanto, passate quindi una mano sull’interno dei cerchi, spesso li troverete impolverati o pieni di ragnatele. Questo avviene su di un veicolo che il venditore non vede l’ora di vendere, segno che o è poco appetibile commercialmente o il suo prezzo è fuori mercato: approfittatene per spuntare condizioni commerciali migliori.

Una volta avviato il veicolo (tanto più farete fatica tanto più avvalorerete l’ipotesi precedente) verificate la rumorosità dell’impianto di scarico e accendete l’impianto luci per saggiarne il funzionamento.

Se vi viene concessa una prova tale da consentirvi di svoltare l’angolo, fuori dalla visuale del venditore, approfittatene per fermarvi e riverificare alla luce del giorno tutti i probabili difetti estetici presenti sul veicolo.

Durante la guida prestate orecchio ai rumori provenienti dalla zona posteriore di trasmissione, specie se state provando uno scooter. Sempre se provate uno scooter, provate ad accelerare piano, la trasmissione non deve “saltellare”: Questo indica usura anomala o irrigidimento delle parti mobili. Inoltre, se state provando uno scooter di cilindrata medio bassa e non di dimensioni eccessive, provate a lasciarlo procedere per qualche metro in rettilineo senza tenere il manubrio: questa prova va fatta solo se si possiede una sufficiente esperienza di guida, se la strada è sgombra, pulita, pianeggiante e non c’è vento e serve per capire se il veicolo è dritto di telaio e di forcelle. Raramente un veicolo incidentato e mal riparato procede in linea retta, se le condizioni ambientali sono quelle descritte. Attenzione a non svolgere questa prova se sul veicolo si trovano installate una o più borse posteriori o anche solo i telai di ancoraggio delle stesse alla moto: le oscillazioni del manubrio dovute alla presenza di questi accessori non vi consentirebbero una prova obiettiva e sicura e sono comunque un fatto assolutamente normale.

Infine: gravi rumori di distribuzione consigliano di lasciar perdere l’acquisto: un buon venditore li avrebbe eliminati prima di mettere in vendita la moto, a tutto c’è rimedio, meno che all’incapacità di chi fa questo per mestiere.

 

PATENTI

 

Come al solito nella legislazione, una cosa che sarebbe potuta essere semplice è un groviglio di norme di cui spesso non ne sono a conoscenza nemmeno gli uffici della motorizzazione.

Vediamo allora, codice della strada alla mano, di chiarire una volta e per tutte cosa si può guidare, con quale patente e cerchiamo anche di sfatare qualche leggenda metropolitana.

Innanzi tutto è necessario operare una prima distinzione tra patente, A o B, conseguita con la vigenza del vecchio codice o del nuovo codice.

Analizziamo allora prima gli effetti del conseguimento della patente con il vecchio codice, facendo particolare attenzione alla data di conseguimento della patente stessa.

 

Patente A:

Se conseguita entro il 31.12.1985, abilita alla conduzione di moto di qualsiasi cilindrata e potenza, sia sul territorio nazionale che all’estero; se conseguita tra l’1.1.1986 e il 25.4.1988,  abilita alla conduzione di moto di qualsiasi cilindrata e potenza, ma solo sul territorio nazionale. Per poter guidare all’estero è necessario un esame integrativo, cioè sostenere la prova pratica (su questo punto ci torneremo, perché non è semplice quanto sembra); se conseguita dal 26.4.1988 al 30.9.93, abilita alla conduzione di moto di qualsiasi cilindrata e potenza, sia sul territorio nazionale che all’estero. In tutti e tre i casi era consentito trasportare il passeggero solo dopo aver compiuto la maggiore età. Il trascorrere del tempo ha reso inutile questa disposizione.

Per coloro i quali si trovassero nella condizione di dover sostenere la prova pratica al fine di poter guidare all’estero (vi ricordo che se non ottemperaste a quest’obbligo la vostra assicurazione si rivarrebbe su di voi in caso di incidente), è importante effettuare l’esame con moto di potenza superiore ai 35 kW (o 48 CV per i nostalgici). Altrimenti arrivereste al paradosso che, malgrado i molti anni da cui guidate la vostra moto, dovreste sottostare alle limitazioni previste per i neopatentati. Inoltre escludete di sostenere l’esame con un veicolo a cambio automatico. In questo caso infatti potreste condurre solo veicoli col cambio automatico (laddove si intende per cambio automatico il variatore continuo di velocità, ma gli estensori del codice della strada proprio tanto bravi in tecnica non sono).

Patente B:

Sempre “vecchio codice”. Anche qui bisogna fare attenzione alle date.

Se conseguita entro il 31.12.1985, abilita alla conduzione di moto di qualsiasi cilindrata e potenza, sia sul territorio nazionale che all’estero, se conseguita dall’1.1.1986 al 25.4.1988, abilita alla conduzione di moto di qualsiasi cilindrata e potenza, ma solo sul territorio nazionale. Per poter guidare all’estero è necessario un esame integrativo, cioè sostenere la prova pratica; se conseguita a partire dal 24.6.1988, abilita solo alla conduzione di motocicli con potenza non superiore a 11 kW (15 CV) e cilindrata sino a 125.

Sfatiamo quindi la leggenda metropolitana che se il motociclo non supera gli 11 kW ma la cilindrata è, ad esempio, 150 cc, allora questa patente va bene. Per quanto riguarda il trasporto del passeggero, valgono le stesse considerazioni sopra svolte.

E adesso veniamo alle dolenti note, analizziamo cioè cosa dice il nuovo codice della strada.

Qui da tener presente non è la data di conseguimento della patente, ma l’età di chi ha preso la patente.

La patente sarà sempre categoria A, a cambiare è il numero che la segue, a seconda dello “steep”.

A sedici anni si può conseguire la patente A1, che abilita alla guida di motocicli con potenza non superiore a 11 kW e cilindrata sino a 125. Non è consentito trasportare il passeggero.

Tra i 18 e i 19 anni è possibile condurre motocicli con potenza non superiore a 25 kW (i famosi 34 CV), indipendentemente dalla cilindrata. Da qui in poi è sempre consentito il trasporto del passeggero.

Se si hanno compiuto i 20 anni e la patente è stata conseguita da meno di due anni, è possibile condurre motocicli con potenza non superiore a 25 kW, indipendentemente dalla cilindrata, fino allo scadere del secondo anno di patente.

Se si hanno compiuto i 20 anni e la patente è stata conseguita da almeno due anni, ma rilasciata fino al 30 settembre 1999  siete a cavallo (in tutti i sensi) perché potete condurre motocicli di ogni cilindrata e potenza.

Se la patente A decidete di conseguirla a 21 anni bisogna distinguere con che moto avete fatto l’esame.

Con motocicli con potenza non superiore a 35 kW, è possibile condurre motocicli con potenza non superiore a 25 kW, indipendentemente dalla cilindrata, fino allo scadere del secondo anno di patente. Non è un errore di battitura, semplicemente una norma priva di logica o con una sua logica nascosta: nascosta tanto bene che io non la trovo.

Con motocicli con potenza superiore a 35 kW potete condurre motocicli di ogni cilindrata e potenza, senza essere sottoposto al purgatorio dei due anni di tirocinio.

Se non avete capito un tubo, non prendetevela con me, ma con la commissione trasporti prima e il parlamento poi.

 

Deve porsi attenzione sulla norma che prevede che il passaggio dalla sottocategoria A1 alla categoria A non è automatico, ma il titolare di patente della sottocategoria A1 che intende conseguire la patente di categoria A deve sostenere la prova pratica su veicolo adeguato.


A salvaguardia dei diritti "acquisiti", si stabilisce che per il rilascio delle patenti di guida della patente di guida della sottocategoria A1 le disposizioni impartite con la presente circolare avranno effetto dal 1 ottobre 1999.


Di conseguenza, le patenti della sottocategoria A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente nella categoria A "limitata" al compimento del diciottesimo anno di età da parte dei loro titolari e nella categoria A "senza limiti" quando i loro titolari compiono il ventesimo anno di età, mentre le patenti della sottocategoria A1 rilasciate dal 1 ottobre 1999 non potranno mai trasformarsi automaticamente nella categoria A.

Adesso: qualche risposta alle domande più frequenti…

 

La garanzia europea, applicata al settore motociclistico, cosa copre?:

1.    Sui veicoli nuovi: tutti i difetti di costruzione e realizzazione che rendono il veicolo venduto non conforme all’uso per il quale esso è stato concepito, con l’esclusione dei difetti derivanti dalla normale usura del mezzo e tutti i difetti che lo rendono non conforme a quanto dichiaratole in sede di trattativa, nonché all’uso particolare che il cliente aveva dichiarato voler fare del veicolo e che il venditore conosceva ed aveva accettato.

2.    Sui veicoli usati: tutti i difetti che rendono il veicolo non conforme a quanto ci si debba aspettare da veicolo similare in analoghe condizioni di usura, e tutte le difformità riscontrabili rispetto a quanto promesso dal venditore, nonché tutte le difformità di funzionamento rispetto all’uso particolare del veicolo che si era dichiarato voler fare al venditore, se il venditore lo conosceva e lo aveva accettato.

3.    Sulle riparazioni eseguite in officina: tutti i difetti di installazione del particolare riconducibili a fatto dell’installatore o a difetto di prodotto, nonché tutti i difetti relativi al particolare installato, sia funzionali sia estetici.

4.    Sui ricambi o sugli accessori acquistati al banco e non installati: unicamente i difetti riconducibili al prodotto (libretti di istruzione e montaggio incomprensibili, difettosità estetica o funzionale che rende il particolare inidoneo alla sua corretta installazione ed allo svolgimento delle funzioni per cui è stato progettato) e difetti che rendono inidoneo il particolare all’uso specifico cui il cliente aveva dichiarato voler destinare il particolare, se il venditore lo conosceva e lo aveva accettato.

 

Qual è la normativa di riferimento e da quando è in vigore?

La legge a cui ci riferiamo è il Decreto Legislativo N°24 del 02/02/2002, seguente alla direttiva 99/44 CE. In Italia la legge è entrata in vigore il 23/03/2002, pertanto si applica solo alle vendite eseguite a partire da tale data.

 

Quand’è che può affermarsi che un prodotto è conforme al contratto di vendita?

Quando presenta idoneità all’uso e caratteristiche identiche a beni identici.

Quando presenta idoneità all’uso simile a quella di beni analoghi.

Quando risponde alla descrizione fatta dal venditore.

Quando risponde alle dichiarazioni pubblicitarie.

Quando è idoneo all’uso particolare del consumatore, se esso è stato dichiarato dal consumatore ed il venditore lo ha dichiarato possibile e quindi accettabile.

 

Che durata ha la garanzia su questi prodotti?

Due anni, che decorrono dalla data di emissione del documento fiscale che attribuisce la proprietà del bene al consumatore. Attenzione, in caso di motociclo nuovo, la decorrenza è per prassi fissata alla data di immatricolazione. Attenzione pertanto, se si ritira il motociclo un mese dopo averla immatricolato, si è perso un mese di garanzia senza che il bene abbia circolato. Nel caso di bene USATO, il venditore può stabilire, in accordo con il cliente una durata minore, MAI INFERIORE ALL’ANNO. Detto periodo decorre DALLA DATA DI EFFETTIVA CONSEGNA DEL BENE USATO NELLE MANI DEL CLIENTE, DATA CHE SARA’ RILEVATA DA APPOSITO VERBALE DI CONSEGNA CHE IL VENDITORE CONSERVERA’ TRA I PROPRI CARTEGGI.

 

Si può stilare una lista dei particolari che sono in garanzia sempre e di quelli che non lo sono mai?

In realtà ciò non è possibile.

Sui veicoli nuovi, vale il principio che l’elenco (peraltro già molto meno tassativo ultimamente) fatto dalla Casa Madre sul libretto di garanzia serva un po’ da spartiacque. Ma ciò che scrive il costruttore non ha rilevanza alcuna, con la nuova normativa. Se il costruttore esclude la sostituzione della batteria, ma la stessa si è scaricata per cattivo funzionamento del dispositivo di ricarica presente sul mezzo, sarà difficile per il venditore non riconoscere un nesso di causalità tra rottura della batteria e malfunzionamento della ricarica della stessa.

Sui veicoli usati, vale il principio che tutto ciò che corrisponde alla normale usura determinatasi in base ai chilometri o agli anni di vita di quel veicolo, non è in garanzia. Per capire meglio, di volta in volta ciò che possa essere o meno riconosciuto in garanzia, provate a porvi i seguenti quesiti:

Se una batteria dura in media tre anni, potrò chiedere la sostituzione della mia batteria che è quella originale, se la moto ha tre anni e mezzo? La risposta è no, così come non potrò mai chiedere la sostituzione di una lampadina in garanzia, anche il giorno dopo l’acquisto, se questa funzionava al momento del ritiro del veicolo.

Si usa definire come non garantibile: tutto ciò che corrisponde o che dimostra l’usura del veicolo, o ciò che è più usurato della media (in questo caso deve essere consegnata una relazione che lo attesta). Non è mai in garanzia ciò che risulta non conforme a vista, usando la diligenza media (uno specchio crepato, una sella rotta, una graffiatura sulla carrozzeria).

In ogni caso, il momento decisivo, sull’usato, va fatto risalire alla consegna: se qualcosa non funziona e lo si accetta così, non potrà invocarsene la sostituzione, poiché era già rotto prima della consegna.

Sul nuovo il criterio è molto più elastico: deve funzionare tutto ciò che funziona su veicolo identico nuovo, mentre sull’usato, ogni veicolo ha una sua storia particolare, per cui è molto meno dimostrabile ciò che deve essere funzionante secondo la media…

 

Quale è il documento fiscale che attribuisce la proprietà e la titolarità del diritto al cliente?:

Motociclo Nuovo: Fattura Accompagnatoria o differita intestata al cliente e riportante i dati essenziali del veicolo (numero di targa e di telaio, indicazione di marca e modello, indicazione del corrispettivo totale della transazione, con esposizione dell’importo versato a titolo di spese per le pratiche di immatricolazione, e di quello eventualmente versato per accessori, modifiche, ecc. con relativa descrizione del bene o dell’operazione eseguita.

Motociclo Usato: Fattura Accompagnatoria o differita in regime di margine usato (bene esente da I.V.A.) o dichiarazione scritta con le stesse indicazioni richieste per il veicolo nuovo.

Riparazione o manutenzione di motociclo: Ricevuta Fiscale o Fattura Fiscale (se il soggetto ha la partita Iva) rilasciata tassativamente all’atto del pagamento delle prestazioni eseguite. La ricevuta fiscale deve perlomeno contenere i seguenti dati: ragione Sociale completa della ditta che ha eseguito le operazioni descritte, numero progressivo interno, natura, qualità, quantità e, possibilmente codici attribuiti dal costruttore dei ricambi installati, il tutto esposto per singole voci e riportando la marca dei prodotti utilizzati (l’indicazione 4 kg. di olio non ha alcun valore legale, sia per rivalersi nei confronti dell’installatore, sia per rivalersi nei confronti del venditore del veicolo che potrà sempre opporre l’inidoneità del ricambio utilizzato. Si pensi alla indicazione: “nr.1 filtro olio”: tale indicazione non specifica se il filtro olio che è stato montato è quello idoneo per quella moto e neppure il costruttore del filtro stesso, rendendo non opponibile un’applicazione di prezzi di listino sbagliata, ed anche un difetto originato dal filtro stesso. Infatti non si potrà praticamente reclamare con l’installatore non potendo dimostrare (nel caso specifico se il filtro fosse a cartuccia interno) che filtro fu montato e neppure con il venditore del veicolo in quanto non fu lui a montare il filtro in questione. La ricevuta fiscale deve inoltre contenere: dati identificativi del motociclo ed almeno il cognome del cliente. E’ prassi corretta richiedere una firma di accettazione lavori sulla ricevuta stessa da parte del cliente.

Su ricambi, accessori, abbigliamento venduti a banco: scontrino fiscale dal quale si evinca almeno la natura del bene, anche generica, specie se il prezzo applicato è quello di listino (non va bene la dicitura “Reparto 1” perché non identifica alcunché, può già andare bene la dicitura “Ricambi” se si compra una candela e la si paga il prezzo ufficiale, oppure “accessori Givi”, “Parabrezza”, ecc.

 

Cosa devo fare per ottenere il riconoscimento della garanzia?

Prima di sporgere reclamo:

1.    Sul motoveicolo nuovo: attenersi alle disposizioni relative alla manutenzione che trova descritte nel libretto di uso e manutenzione ed a quelle che il venditore le ha descritto in fase di consegna.

2.    Sul motoveicolo usato: attenersi alle disposizioni relative alla manutenzione che il venditore (unico responsabile per il mezzo acquistato) le ha prescritto sia per iscritto sia verbalmente.

3.    Sulle riparazioni di officina: attenersi alle prescrizioni fornite dall’installatore  se ritenute fondamentali, normalmente scritte in calce al documento fiscale che le verrà rilasciato alla consegna o su allegato comunque scritto.

4.    Sugli acquisti di parti di ricambio, accessori, abbigliamento: solo laddove presenti, attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute negli articoli acquistati, sia in merito alla installazione sia all’utilizzo.

Quindi:

1/2/3- recarsi presso il venditore del bene ritenuto difettoso, producendo oltre al motociclo, anche copia del documento fiscale, nonché, se trattasi di motociclo: copia delle ricevute fiscali attestanti la manutenzione regolarmente eseguita.

4-recarsi presso il venditore con: documento fiscale già citato e bene ritenuto difettoso con relativa/o scatola o imballo in cui venne consegnato all’origine.

 

Ho sentito parlare di garanzia convenzionale, che si affianca alla garanzia legale, di cui stiamo parlando, in cosa consiste?

Mentre la garanzia legale è, come stiamo vedendo, la garanzia che responsabilizza il venditore e lo pone come unico interlocutore con il consumatore che reclami difetti di conformità sul prodotto acquistato, la garanzia convenzionale è la speciale copertura concessa direttamente al consumatore dal costruttore del bene. Nel campo motociclistico ci si imbatterà sempre nel cosiddetto “LIBRETTO DI GARANZIA” che altro non è che un carnet ove annotare gli interventi di manutenzione eseguiti sul veicolo. Su questo carnet sono sovente riportate delle condizioni o degli eventi che il costruttore ritiene di voler coprire direttamente al consumatore, evitandogli da subito qualsiasi discussione con il venditore del bene. La garanzia convenzionale, essendo una copertura contrattuale, può essere sottoposta a delle specifiche condizioni che il costruttore impone al cliente finale: tra queste rientra normalmente l’esecuzione della manutenzione agli intervalli prestabiliti e presso officine ufficiali della rete di vendita di quella determinata Casa Motociclistica.

 

La garanzia “convenzionale” quanto dura?

La garanzia convenzionale può avere durata libera, che stabilisce il costruttore del bene. Occorre pertanto ricordare ancora una volta che il responsabile nei confronti del cliente è tassativamente il venditore. Se il costruttore del bene stabilisce di offrire una garanzia convenzionale di 12 mesi, è libero di farlo. In ogni caso sussiste l’obbligo del venditore di coprire i difetti di conformità per 24 mesi dalla data di vendita.

 

Mi sono informato per acquistare una moto usata. Il venditore mi ha detto che per la garanzia sarei stato coperto in base ad un carnet che viene da lui fornito e che dura un anno. In ogni caso mi ha spiegato che occorre rivolgersi al numero verde di questa assistenza per avere l’ok alla riparazione, è corretto?

In questo caso il venditore sta proponendo una garanzia convenzionale. ATTENZIONE: la garanzia convenzionale non sostituisce quella legale, né può limitarne gli effetti. Può solo affiancarsi a quella legale. Sotto l’aspetto pratico, se ella avesse stipulato un contratto di acquisto di quel veicolo ed il venditore non avesse scritto di suo pugno “garanzia legale di un anno”, anche consegnando il carnet di cui le ha parlato, la garanzia legale sul veicolo sarebbe stata pari a 24 mesi, cioè due anni. Inoltre, la garanzia convenzionale in ogni caso serve a aggiungere alla normale garanzia di legge elementi e servizi da fornire al cliente. Pertanto, qualsiasi indicazione che obblighi a rivolgersi a “numeri verdi” o a Call centers ESTERNI all’azienda del venditore, non ha alcuna validità. IL DIFETTO DI CONFORMITA’ VA INNANZI TUTTO FATTO RILEVARE AL VENDITORE, se poi questi vorrà appoggiarsi a forme di garanzia esterne, resterà semplicemente un fatto suo privato, senza alcuna rilevanza giuridica verso il cliente.

 

Quindi su una moto usata, tutto quello che si rompe, è in garanzia?

No, non è così. Abbiamo già spiegato che è preciso obbligo del venditore garantire i difetti di conformità del prodotto. Questo significa chiaramente che tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato, o tutti i difetti derivanti dall’usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati correttamente mostrati al cliente, non sono mai riconoscibili come difetti di conformità. D’altronde, il concetto è piuttosto semplice da comprendere: si compra una moto usata per risparmiare; tale risparmio si traduce per il consumatore inevitabilmente in un maggior rischio di rottura del veicolo. Se il veicolo non avesse queste prerogative, infatti, non potrebbe costare sensibilmente meno dello stesso veicolo nuovo. Inoltre, è altrettanto facilmente comprensibile il fatto che, se un bene nuovo che costi, per esempio 10, abbia due anni di garanzia integrali, magari dati in dotazione dal costruttore insieme al bene, un bene usato che costi 3 o 4 abbia molte meno possibilità di essere garantito.

Inoltre, va sempre ricordata l’origine del termine a cui ci si riferisce: USATO, appunto. IL VENDITORE GARANTIRA’ CHE IL BENE E’ USATO, MAGARI IN UN CERTO MODO, PIU’ O MENO PESANTEMENTE DAL PRECEDENTE PROPRIETARIO, MA NON POTRA’ MAI GARANTIRE CHE ESSENDO USATO ESSO NON SI ROMPA, PROPRIO PERCHE’ TRA LE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL BENE C’E’ GIA’ IN PARTENZA L’USURA PREESISTENTE ALL’ACQUISTO.

AI FINI DI TALE GARANZIA, SONO QUINDI CONSIDERATI SOLO I DIFETTI NON DERIVANTI DALL’USO NORMALE DELLA COSA.

 

Volevo mettere la mia moto usata in “conto vendita” presso il concessionario dove l’acquistai. Mi sono sentito rispondere che si tratta di un servizio non più possibile.

Questa è una conseguenza logica della nuova normativa. Infatti, poiché la legge impone al venditore professionale di garantire tutto l’usato che commercializza, egli può logicamente essere indotto a non fornire tale garanzia su beni dei quali non è effettivamente proprietario e quindi responsabile. Una parte della dottrina in materia ritiene che il venditore dovrebbe rispondere con garanzia solo dei beni a lui intestati, e che quindi egli non risponda delle difformità presenti sui beni intestati a terzi soggetti anche se da lui rivenduti. Tale interpretazione è però contraria allo spirito della legge e non può accogliersi favorevolmente: se fosse vera sempre, allora il venditore professionale non fornirebbe garanzia neppure su, poniamo per esempio, un bauletto usato proveniente da un cliente, basterebbe farsi rilasciare dal privato semplice dichiarazione che tale bene non è del concessionario per eludere la normativa. Pare invece corretto affermare che il venditore professionale deve rispondere completamente ed in base alla nuova normativa per tutti i beni (nessuno escluso, altrimenti la legge lo direbbe) da lui rivenduti. Pertanto, egli risponde anche dei difetti dei motocicli a lui non intestati, ma da lui rivenduti.

 

Come si individua allora la responsabilità per i difetti di conformità su di un bene usato, se non è di proprietà del venditore?

La domanda è molto interessante. Pare potersi affermare che, preesistendo il REQUISITO FONDAMENTALE che il motociclo sia ancora intestato ad un privato, la trattativa di vendita, anche se si svolge all’interno dei locali di vendita del concessionario, debba tassativamente svolgersi tra privati (il cedente e l’acquirente) senza interessamento del venditore, né in fase decisionale e di trattativa, né in fase di consegna del mezzo, per la quale il venditore dovrà limitarsi a mettere il veicolo fuori dal negozio NELLE MANI DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO O IN QUELLE DEL NUOVO PROPRIETARIO SE QUESTI DIMOSTRERA’ LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO.

Quindi, appare corretta l’impostazione data ultimamente da qualche rivenditore: questi rifiuta di prendere le moto “in conto vendita” facendo poi firmare procura a vendere ed annotando l’operazione sull’apposito registro della questura (ora demandato agli uffici commercio dei comuni), mentre preferisce istituire un “conto esposizione” nel quale offre uno spazio del proprio negozio dietro corresponsione di corrispettivo per “l’affitto” al privato, esponendo sul veicolo il numero di telefono del venditore ed eventualmente offrendo una serie di servizi aggiuntivi (lavaggio, rimessaggio, pubblicazione foto su Internet o su riviste sempre specificando che si tratta di bene venduto da privato), ma mai facendosi riconoscere un corrispettivo per la vendita più o meno diretta del bene in questione.

Allo stesso modo è da escludersi tassativamente che qualora un motociclo sia ancora intestato al precedente proprietario, ma venga in parte o in toto commercializzato da rivenditore professionale, possa evitarsi una responsabilità in prima persona dell’ente venditore, ritenendosi sufficiente a dimostrare la rivendita professionale anche solo: a)la pubblicità svolta in nome e per conto del concessionario; b)la trattativa verbale tra concessionario e acquirente; c)il versamento, nelle mani del concessionario di somme di danaro anche se imputate al privato intestatario; d)la risultanza contabile da cui si possa evincere che il concessionario aveva scontato il valore o parte di esso del motociclo poi posto in vendita in nome del privato da un precedente acquisto eseguito dal privato stesso nel suo negozio.

 

È vero, come mi hanno detto, che debbo fare i tagliandi sulla mia moto solo presso l’officina del venditore?

No, non è vero. Occorre distinguere quali effetti possa avere l’esecuzione o meno di tagliandi presso l’officina del venditore o presso officina esterna.

Nel caso si faccia eseguire la manutenzione presso l’officina del concessionario venditore, è evidente che se il cliente ha rispettato le scadenze chilometriche a cui tali interventi devono essere eseguiti, nulla dovrà poi dimostrare al venditore in merito alla regolare manutenzione, poiché essa non sarà contestabile dallo stesso venditore in nessun caso.

Nel caso la manutenzione sia stata eseguita presso un’officina esterna, qualsiasi, è preciso onere del cliente dimostrare che tale manutenzione non solo è stata eseguita alle scadenze regolari, ma anche che le operazioni prescritte dal costruttore ai fini della regolare manutenzione sono state tutte seguite dal meccanico esterno. QUESTO FATTO E’ DIMOSTRABILE UNICAMENTE CON L’ESIBIZIONE DELLE RICEVUTE FISCALI EMESSE DALL’OFFICINA DALLE QUALI SI EVINCANO CHIARAMENTE: DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO, CHILOMETRAGGIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI, OPERAZIONI ESEGUITE CON LORO DESCRIZIONE SINTETICA, MANODOPERA ADDEBITATA E MARCA, CODICE E TIPOLOGIA DEI RICAMBI IMPIEGATI. Occorre pertanto aver ben presente il fatto che, qualora la manutenzione, anche se eseguita in buona fede ed agli intervalli prescritti dal costruttore, ma utilizzando materiali non idonei o eseguendo operazioni inferiori o diverse da quelle prescritte, comporterà l’automatica estinzione dell’obbligo di garantire il veicolo da parte del venditore. Questo fatto avrà inoltre effetto automaticamente negativo sulla conseguente garanzia convenzionale, esonerando anche il costruttore dal rispondere dei difetti da lui direttamente garantiti.

 

I tagliandi di manutenzione, quando vanno eseguiti?

Non vorremmo complicare troppo la vita, ma l’interpretazione corretta pare essere la seguente:

veicoli acquistati nuovi: occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sia sul libretto di uso e manutenzione del veicolo, sia a quelle riportate sul carnet di garanzia (c.d. “garanzia convenzionale”, vedi sopra)

veicoli acquistati usati: se il venditore non fornisce indicazioni scritte (esempio: eseguire il cambio olio ogni 3.000 km, cambiare la candela ogni 1.000 km, ecc.) gli intervalli a cui far eseguire gli interventi dovranno coincidere con quelli prescritti in origine dalla Casa produttrice del mezzo. Per conoscerli, a parte il fatto che il venditore è sempre tenuto a dichiarare tali intervalli, si può ricorrere al libretto di uso e manutenzione se presente (se non presente conviene chiederne una copia al venditore, anche pagandola), oppure rivolgersi ai siti Internet dei produttori o importatori (segnaliamo quello della Honda Italia per completezza e precisione) Se non si trova alcun’indicazione, la cosa più saggia da fare è farsi rilasciare una dichiarazione scritta indicante con precisione quando vadano eseguiti gli interventi dal venditore del veicolo che è l’unico responsabile nei confronti del cliente.

Va inoltre tenuto sempre conto, IN OGNI CASO, che è tassativamente necessario ed obbligatorio rispettare i CHILOMETRAGGI PRESCRITTI. In caso di un tagliando previsto, poniamo il caso, a 6.000 km. ed eseguito invece a 6.300 km, il venditore, applicando in maniera tassativa la normativa potrebbe sempre rifiutarsi di applicare la garanzia.

D’altra parte, si tratta anche di buon senso, se il cliente esige precisione e correttezza deve essere pronto a garantire lo stesso impegno nei confronti della controparte.

In ogni caso, farà fede il chilometraggio SCRITTO sulla ricevuta fiscale rilasciata dal meccanico che ha eseguito il lavoro. Se poi si riesce a farsi scrivere 6.000 in luogo dei 6.300 meglio così. E’ peraltro perfettamente comprensibile che anche chi esegue i tagliandi tenda a rispettare la reale situazione esistente, poiché sarà sempre responsabile di quello che dichiarerà.

 

Posso eseguire la manutenzione della mia moto personalmente?

La risposta è No. O meglio, può farlo, a patto di rinunciare totalmente a qualsiasi forma di garanzia. Infatti, nessuno potrà mai provare di avere eseguito i tagliandi previsti, mancando un documento ufficiale che lo attesti. Inoltre è il caso di ricordare che anche le operazioni più semplici, come ad esempio ingrassare la catena, non possono essere eseguite sulla pubblica via, ma solo in aree private.

 

Ma se il concessionario mi timbra il libretto di garanzia?

Se il concessionario è anche il venditore di quel veicolo, egli è libero di decidere delle conseguenze che ne subirà, timbrandole il libretto di garanzia senza eseguire realmente gli interventi, infatti: a) dichiara di aver eseguito come proprie delle operazioni eseguite da altri; b) dichiara il falso nei confronti del potenziale successivo acquirente del suo veicolo e della Casa Madre che rappresenta, con conseguenze facilmente prevedibili, laddove si verificassero inconvenienti determinati da cattiva manutenzione del mezzo.

Se chi timbra il libretto di garanzia non è invece il venditore, tale timbratura non riveste alcun effetto nei confronti del venditore, il quale, per applicare la garanzia è tenuto a richiedere l’esibizione dei documenti FISCALI comprovanti l’esecuzione della manutenzione.

 

Il mio concessionario mi ha omaggiato il primo tagliando. Come dimostrerò di averlo eseguito?

Riallacciandoci al discorso precedente, il problema non esiste. In questo caso il responsabile della manutenzione è, per forza, lo stesso venditore. Se non le viene consegnato alcun documento (ricevuta fiscale con l’indicazione che il corrispettivo non è stato pagato perché omaggiato), sarà sufficiente il semplice timbro, sempre nei termini chilometrici esatti, sul libretto di garanzia.

 

Come si individua l’officina “autorizzata” per la mia moto?

Se lei ha acquistato un veicolo nuovo, è sufficiente che si rivolga all’importatore o al costruttore del veicolo. Se ha acquistato un veicolo usato, a patto che ella si attenga alle disposizioni del venditore, o del costruttore, non esiste alcun obbligo di rivolgersi ad un meccanico piuttosto che ad un altro.

Ribadiamo che non esiste in linea di massima alcun obbligo di eseguire la manutenzione presso il venditore o presso una sua officina affiliata e/o autorizzata. Affermiamo che “aiuta”, eliminando alla radice tutte le contestazioni sul come e sul dove certe operazioni si siano eseguite. Nessun venditore potrà mai contestare l’uso di un olio o di un filtro piuttosto che di un altro se l’installatore è lui stesso.

 

È vero che , una volta che ho reso l’usato al concessionario, smetto di esserne responsabile del tutto?

Lo è solo per gli eventi occorsi al suo ex-veicolo dalla data di consegna fisica nelle mani del concessionario. Le norme del codice civile che si applicavano prima della nuova normativa, in quanto Ella non è un rivenditore professionale, si applicano tuttora.

Potrà essere sempre chiamato a rispondere di dichiarazioni mendaci rese al concessionario (come ad esempio chilometraggi alterati, incidenti nascosti, numero proprietari in misura diversa da quella dichiarata, mancata esecuzione di tagliandi e campagne di richiamo obbligatorie, ecc.). Non sarà invece chiamato a rispondere degli eventi occorsi al veicolo dopo la rivendita, se questi non dipendono da fatto di cui sopra. Poniamo il caso che il venditore a cui Ella ha reso la sua moto ignori in assoluta buonafede che la moto ha percorso 100.000 km, anziché 70.000 come riportato sullo strumento, poiché lei lo aveva fatto sostituire per rottura dopo 30.000 km. e non dichiari questo fatto al venditore. Questi rivende la moto ed il cliente capita nell’officina dove Ella fece eseguire il lavoro e riconosce la moto. In questo peraltro rarissimo caso scolastico, il venditore ha il diritto, potendo provare l’evento che Ella aveva  dolosamente celato, a fronte di un rimborso richiestogli dal nuovo acquirente del suo ex- veicolo, di recedere nei suoi confronti, richiedendole un rimborso a sua volta. Segnaliamo inoltre che si è responsabili dello stato del veicolo sino alla effettiva consegna al concessionario. Poniamo il caso che oggi Ella vada a farsi valutare la moto usata per acquistarne un’altra. Terminata la trattativa, decide di acquistare il nuovo veicolo. Nella proposta d’acquisto sono fissati i valori definitivi, approvati da entrambe le parti, ma la consegna del nuovo viene rimandata avanti di quindici giorni. In accordo con il venditore decidete di posticipare anche la consegna del veicolo dato in permuta. Sappia che il venditore ha la piena facoltà di riconsiderare il valore in base alla eventuale usura ulteriore intercorsa nel periodo in cui Ella attendeva il nuovo. Non solo: qualsiasi evento negativo occorso dalla data di sottoscrizione alla consegna effettiva che non abbia dichiarato autorizza addirittura il venditore a rifiutare il ritiro del veicolo usato, obbligandola contestualmente a dare corso all’acquisto del nuovo veicolo.

POTENDO DARE UN CONSIGLIO, SI DA’ SEMPRE QUELLO DI CONSEGNARE L’USATO IMMEDIATAMENTE, O, AL PIU’ TARDI, IL GIORNO DOPO. SI EVITERANNO DISCUSSIONI SPIACEVOLI E RICONTRATTAZIONI SICURAMENTE POCO AVVINCENTI PER IL PROPRIO PORTAFOGLI.

 

Un veicolo immatricolato a “chilometri zero” è considerato veicolo nuovo o veicolo usato?

La risposta è insita nella domanda:

se il contachilometri riporta un ‘indicazione uguale o di poco superiore allo zero, la moto, se già immatricolata, è da ritenersi a tutti gli effetti NUOVA. Questo fatto produce due effetti: 1- la garanzia CONVENZIONALE (si veda sopra per le definizioni già date) è valida per il periodo residuo rimanente a disposizione tra la data di immatricolazione e quella di scadenza fissata dal costruttore; 2- la garanzia legale, fornita dal venditore sarà invece di due anni non riducibile ad un anno, cosa che sarebbe possibile solo se il veicolo risultasse usato, ossia avesse circolato effettivamente su strada.

Se il contachilometri riporta invece cifre che superano le unità, ed appare palese l’uso su strada (si verifichi lo stato d’uso dei battistrada e dei dischi freno, per esempio) il veicolo va ritenuto usato, ed in questo caso, a parte gli effetti sulla garanzia convenzionale, che sono i medesimi per il veicolo già immatricolato ma che non ha circolato, il venditore può legittimamente fissare un periodo di un anno di garanzia legale.

Raramente può verificarsi il caso in cui il veicolo sia usato ma privo di immatricolazione: si tratta generalmente dei veicoli che la concessionaria ha utilizzato per brevi periodi con la cosiddetta TARGA PROVA: questi veicoli vanno ritenuti nuovi a tutti gli effetti, in quanto non è stata attivata neppure la garanzia convenzionale presso il costruttore.

Evidentemente, non può affermarsi lo stesso per i veicoli destinati ad uso sportivo (moto racing per uso in pista o da cross) che palesemente appaiano usati al di là dei semplici “giri dimostrativi”. Questi sono da ritenersi veicoli usati, anche perché difficilmente il concessionario potrà attivare alcuna garanzia convenzionale presso il costruttore, che normalmente è informato dell’uso particolare al quale fu destinato quel mezzo.

 

Sto trattando per l’acquisto un veicolo di un noto Marchio che ha cessato la produzione, come mi debbo comportare?

Ella non indica se l’acquisto si riferisce ad un veicolo nuovo, proveniente da stock immagazzinato dal venditore o se invece si tratta di un veicolo usato.

Iniziamo dal caso più semplice: il veicolo usato. Il venditore è tenuto a fornire la medesima garanzia che le fornirebbe se acquistasse un veicolo usato di marchio tuttora in produzione. Ci sia permesso comunque evidenziare ciò che appare già palese nella sua domanda: lei stesso afferma che l’azienda dalla quale fu prodotto il motociclo che sta acquistando ha cessato la produzione. E’ quindi assolutamente in grado di capire le probabili difficoltà di approvvigionamento di tutta una serie di ricambi che il venditore potrebbe incontrare nel prestare assistenza al veicolo. Quindi appare palese che il venditore Le stia vendendo un veicolo conforme alla situazione in cui si trova, ovvero un veicolo del quale probabilmente, a fronte di uno sconto commerciale piuttosto elevato, le viene già implicitamente presentata una probabile situazione di difficoltà futura, per la quale sarebbe irragionevole che Ella poi chiedesse al venditore la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo di acquisto.

Ben diverso sarebbe il caso in cui Ella acquistasse il motociclo senza conoscere la reale situazione di cessata produzione o di esistenza di quel Marchio o, peggio, il venditore le assicurasse situazioni gestionali di quel  determinato Marchio diverse da come si presentano nella realtà. In questo caso, potendo dimostrare la propria ignoranza in “buona fede”, magari perché la produzione è cessata poco prima che perfezionasse il suo acquisto, avrebbe con ogni probabilità diritto a vedersi riconoscere una riduzione del prezzo pagato, salvo che lo stesso fosse già stato piuttosto basso rispetto alle quotazioni di mercato, fatto che la doveva far riflettere che qualcosa non fosse “perfetto”.

Nel caso di acquisto di veicolo nuovo: prezzi particolarmente bassi, diciamo scontati di un 35-40% o più rispetto alle quotazioni di listino ufficiali, debbono sempre insospettire, ed il venditore dovrà fornire adeguate spiegazioni, poiché nessuno, di solito vende in perdita ciò che commercializza. Ancora più palese sarà la situazione, facilmente identificabile, di trattativa su di un veicolo del quale non esiste più, su alcuna rivista specializzata, il listino di vendita al pubblico. Qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che un acquisto così vada sempre rifiutato. Noi propendiamo per una soluzione intermedia. Occorre comunque considerare che il venditore deve garantire per due anni la conformità del veicolo nuovo, che deve funzionare in maniera corretta. Deve peraltro garantire la regolare eseguibilità della manutenzione periodica, la reperibilità dei ricambi (che può benissimo avere nel suo magazzino). Inoltre, spesso si fanno affari molto proficui, acquistando veicoli di stock obsoleti dei concessionari, tenendo conto anche che normalmente, soprattutto nel settore scooter, moltissimi componenti, anche meccanici, sono sovente gli stessi montati anche da Marche più famose e ancora presenti sul mercato.

L’effetto di cui siamo certi è che comunque non sarà possibile per il venditore fornire la cosiddetta garanzia convenzionale, ossia quella di cui risponde il costruttore, anche rivolgendosi ad altri concessionari del Marchio presenti in luoghi diversi da quello ove si acquistò il veicolo. Ecco perché diventa fondamentale che la garanzia fornita dal venditore sia possibilmente scritta e molto dettagliata.

 

Vorrei comprare una moto omologata per uso stradale-enduro, per poi adibirla ad un uso fuoristradistico più gravoso, il venditore me ne garantisce tale uso particolare?

Dal suo caso particolare traiamo tutti gli esempi possibili per chiarire questo punto.

La legge è molto chiara: la garanzia che il venditore deve fornire, sia su veicolo nuovo che  su di un veicolo usato riguarda non solo la conformità del motociclo rispetto a quanto dal venditore dichiarato, ma anche e soprattutto la conformità, la rispondenza, all’uso particolare che il cliente aveva dichiarato di voler fare con quel determinato oggetto.

Ciò significa una cosa soltanto: DICHIARATE SEMPRE SE DI UN MOTOCICLO O DI UN ACCESSORIO O DI UN CAPO DI ABBIGLIAMENTO, DESIDERATE FARE UN USO FUORI DELL’ORDINARIO. LA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI VERIFICATISI DURANTE QUELL’USO PARTICOLARE SARA’ DEL VENDITORE SOLO SE POTRETE DIMOSTRARE CHE LUI ERA  A CONOSCENZA DELL’USO A CUI VOLEVATE DESTINARE LA COSA ACQUISTATA.

Da questo ragionamento derivano casi particolari. Se state acquistando lo scooter per vostro marito che pesa 130 chili, e lui non è presente all’acquisto, e non lo dichiarate in apertura di trattativa,  non potrete poi reclamare in seguito perché le sospensioni vanno a fondo corsa. Come poteva il venditore sapere che invece di una persona di peso medio lo scooter avrebbe fatto gli straordinari?

Altre e non improbabili conseguenze possono verificarsi se acquistate una moto da enduro che monta gomme da asfalto e pensate di farci sovente gite in campagna, se acquistate una moto due tempi usata e non dichiarate che ci andrete a “spalancare il gas” in pista, se acquistate uno scooter due tempi e non dite, laddove esista un probabile blocco del traffico per tali mezzi nel centro storico della vs. città, che dovrete usarlo per andarci appunto in centro.

Il venditore, infatti dà per scontato che determinate informazioni che esulano dalla normale ed ordinaria amministrazione, o che riguardano cose piuttosto palesi e visibili, siano dal cliente già verificate in partenza o, al più, sia il cliente stesso a doversene preoccupare.

Altra cosa è la reticenza o il fornire informazioni errate da parte del venditore: in questo ambito opera appunto la legge tutelandovi. Va inoltre ed infine considerato il grado di preparazione media dello specifico cliente. E’ quindi il venditore a dover interpretare di volta in volta le capacità specifiche dell’interlocutore. Pertanto chiarite sempre chi siete e cosa volete, cosa sapete in materia motociclistica. Esponete chiaramente tutti i vostri dubbi, fate scrivere sul contratto in modo esplicito che volete destinare il motociclo ad un determinato uso specifico, solo così il venditore non potrà poi negare un suo coinvolgimento ed una sua specifica consapevolezza e quindi una sua precisa approvazione di quanto gli avevate richiesto prima di acquistare.

 

Perché il contratto che sottoscrivo si chiama “proposta d’acquisto”, e non “contratto”? Perché il venditore si può rifiutare di controfirmarlo?

La questione è fiscale, o burocratica, se preferisce. Se Lei sottoscrivesse un regolare contratto, a prestazioni corrispettive, controfirmato da entrambe le parti, esso, in base ai dettami operanti oggi in Italia, per avere valore legale, necessiterebbe di essere depositato all’ufficio del registro e questo comporterebbe il pagamento di un’imposta (detta appunto di registro) che graverebbe su di Lei. L’ostacolo è stato aggirato facendo quindi firmare una Proposta d’acquisto, ossia, una richiesta che il cliente fa al venditore di poter acquistare un determinato bene (equiparato a bene immobile, come un’abitazione per intenderci) a determinate condizioni. Il venditore si limita a non rifiutare la proposta che il cliente gli fa. Così facendo avvalla la richiesta e vi dà corso. Attenzione, però: proprio perché si tratta di una proposta d’acquisto il venditore ha un termine, fissato in sette giorni per rifiutare PER ISCRITTO al cliente la proposta stessa.

 

Il venditore mi ha fatto sottoscrivere una marea di clausole sul retro della proposta di acquisto, tranquillizzandomi, e assicurandomi che tanto posso esercitare il “diritto di ripensamento”, è vero?

Il diritto di ripensamento viene oggi sbandierato come un diritto “a prescindere” a favore del compratore. In realtà la possibilità che un cliente possa recedere dal contratto firmato dopo aver ripensato e riconsiderato quanto fatto, ottenendo la non esecuzione dello stesso con restituzione anche degli acconti versati, opera solo in alcuni casi.

Innanzi tutto non si applica ai contratti conclusi presso la sede principale o secondaria del venditore, quindi mai per gli acquisti eseguiti in negozio.

Il diritto di ripensamento è operabile solo nelle vendite concluse presso il domicilio o il luogo di lavoro del compratore; nelle vendite tramite catalogo (quindi postali, Internet, o campionario), nelle vendite eseguite durante manifestazioni fieristiche, in quelle eseguite tramite telepromozione o telemarketing, durante gite turistiche, in ogni caso sempre al di fuori dei locali normalmente destinati alla rivendita, come invece sono gli show-rooms o i negozi dei concessionari di moto.

 

Circa un anno fa ho acquistato da un ricambista a banco, una marmitta per il mio scooter 50. Adesso la marmitta che ho installato personalmente, è molto rumorosa, mi sono allora recato presso il ricambista chiedendogli di sostituirmela in garanzia. Lui si è rifiutato, sostenendo che il difetto non è imputabile al venditore. E’ corretto il suo comportamento?

Come già enunciato nella fase di spiegazione della normativa, in caso si acquisti un qualsiasi prodotto in scatola (anche in kit di montaggio, ma comunque non installato), il venditore potrà essere chiamato a rispondere solo della non conformità del prodotto rispetto a quanto da lui (anche tramite indicazioni ed istruzioni di montaggio) dichiarato in sede di vendita o di promozione della vendita eseguita.

Premesso il fatto che, senza lo scontrino di acquisto nessuno può dimostrare la titolarità del diritto, e che pertanto si consiglia vivamente di farselo rilasciare sempre dal venditore, Ella avrebbe potuto chiedere la sostituzione solo se la marmitta fosse stata pressoché nuova, ossia appena installatala avesse riscontrato una rumorosità differente da quella di marmitta uguale nuova montata su veicolo dello stesso modello a quello in Suo possesso. In questo caso sarebbe stato preciso obbligo del venditore, innanzi tutto accertarsi che l’installazione da Ella o dal suo meccanico eseguita non fosse stata la causa del difetto, ed una volta escluso ciò, egli avrebbe dovuto sostituire la marmitta. Qualcuno potrebbe domandarsi quindi a cosa serve la garanzia di due anni, se, una volta installato un particolare che deve andare a completare un bene composto, non è più possibile praticamente chiederne la sostituzione. Il periodo così lungo tutela il consumatore in caso di differimento del momento di installazione, rispetto al momento dell’acquisto. Se la marmitta, montata due anni dopo l’acquisto, possedendo ancora il titolo d’acquisto, si fosse rivelata non conforme, se ne sarebbe potuto chiedere la sostituzione. Ed a nulla sarebbero poi valse le giustificazioni del venditore che il prodotto non viene più costruito o che si trattava di una svendita per fine serie. In questo caso il venditore dovrebbe, una volta resogli il prodotto difettoso, restituire la cifra sborsata dal cliente o sostituire il prodotto difettoso con altro analogo anche di diverso produttore, ma senza esborso di danaro per il cliente.

 

Quindi, un venditore di ricambi, non sostituisce mai nulla in garanzia?

Detto in sintesi potrebbe anche corrispondere quasi alla verità pratica delle cose. Nel commercio di parti di ricambio o di particolari che necessitano di installazione, il venditore può essere chiamato a rispondere di difettosità del prodotto solamente nei casi in cui il prodotto commercializzato sia non conforme al contratto di vendita. Quindi, il venditore risponderà solo qualora abbia venduto un ricambio dichiarato adatto a essere installato su quel determinato bene a cui il cliente aveva fatto esplicitamente riferimento (esempio, una catena di trasmissione chiesta per il modello xxx, che poi non si riesce ad installare perché più corta o troppo larga; una batteria di dimensioni errate rispetto allo spazio di alloggiamento; una freccia con l’attacco per un modello od una versione differente) nonché in tutti i casi di palese difformità, ma sul prodotto nuovo (esempio particolarmente critico: una batteria preparata dal venditore già carica, che appena installata risulta assolutamente priva di carica; la stessa batteria priva delle viti per l’installazione, oppure con il corpo in plastica crepato). Mai risponderà legalmente del difetto il venditore di ricambi se il difetto è causato da cattiva installazione o manutenzione, salvo il venditore sia anche l’installatore e/o il manutentore del ricambio, ma in questo caso non sarà chiamato per difetto di conformità, bensì per cattiva installazione del prodotto (magari non eseguita in conformità ai dettami del produttore) o per cattiva manutenzione a lui imputabile (ha dato una tensione di ricarica troppo elevata alla batteria, ecc.). Così, continuando con gli esempi pratici:

Non sarà mai attivabile la richiesta di rimborso per un kit trasmissione venduto imballato e che ha percorso più di 1 metro (sarebbe più corretto dire, più di un giro completo di trasmissione), o per una batteria che abbia ricevuto anche solo una ricarica dal veicolo sul quale fu installata, o per un ammortizzatore che abbia ammortizzato e il difetto non sia il fatto che è risultato scarico al primo colpo). Questo perché la garanzia tutela le prestazioni, o meglio, le caratteristiche del prodotto nuovo, non quelle del prodotto usato. Attenzione quindi anche a ponderare bene quando convenga o meno fare installazioni “self-service” o anche quando sia meglio acquistare in un punto ricambi e portare il particolare ad un terzo installatore, difficilmente riusciremo a chiedere la sostituzione, tranne se il terzo installatore riconosca un suo errore (e sempre che vi riconosca come clienti, dato che spesso non rilascia ricevuta fiscale…). Pare corretto consigliare di acquistare e far montare il ricambio nello stesso punto vendita, sempre se il valore del particolare non consigli strade alternative: in ogni caso fatevi sempre rilasciare ricevuta fiscale del lavoro fatto eseguire, da quel momento anche se cessa la dimostrabilità del difetto di prodotto per il venditore, comincia la responsabilità dell’installatore del prodotto, che segue le normali procedure antecedenti l’attuale normativa (1 anno di tempo).

In fin dei conti, sarebbe estremamente scorretto consentire l’azione di reclamo a chi si sia installato per conto suo un particolare se il difetto deriva da cattiva o maldestra installazione, anche se il costruttore ha dato come caratteristica la facilità di montaggio, visto che si dà come impossibile la percorribilità di azione di reclamo a chi non fa eseguire la manutenzione del proprio motociclo correttamente.

 

Ho acquistato uno scooter 50 nuovo. Il problema è che fa una velocità ridicola, posso farlo modificare, facendo levare i “fermi”?

In primo luogo deve sapere che questo tipo di veicolo ha l’obbligo, secondo il codice della strada, di essere meccanicamente limitato alla velocità prescritta dal codice stesso, ovvero 45 km/h. Pertanto, ogni modifica, ammesso che il venditore si dichiari disponibile ad eseguirla, comporterà:

1.    la non rispondenza del veicolo al codice della strada, rendendolo di fatto non omologato per la circolazione su strada pubblica;

2.    la non rispondenza dell’impianto di scarico alle norme costruttive riportate sul libretto di circolazione, quindi l’impossibilità di superare, senza nuove modifiche, le visite per le revisioni ed i collegamenti che vanno eseguite dopo i primi quattro anni di vita del veicolo e, successivamente, ogni due anni;

3.    la non rispondenza del veicolo a quanto dichiarato al proprio assicuratore in sede contrattuale, fatto che può legittimamente comportare il recesso unilaterale dell’assicurazione dal contratto, con conseguenze facilmente intuibili.

4.    la non conformità del veicolo a quanto vendutole in origine con decadimento da ogni diritto di risarcimento per difetti in garanzia.

In ogni caso, il venditore, per eseguire le modifiche cui lei accenna, deve farsi rilasciare dal maggiorenne responsabile del veicolo (la persona che risulta titolare del contratto di assicurazione) una dichiarazione firmata in cui lei afferma di voler utilizzare il veicolo per uso competitivo su area privata. In tutti i casi di mancanza di tale “scarico di responsabilità”, il venditore, o il meccanico autore della modifica, si rende responsabile pienamente della modifica che potrà sempre risultare eseguita in contrarietà alle richieste del cliente o, peggio, in sua ignoranza in buona fede, riversando sull’operatore le medesime responsabilità che ricadono sul titolare del veicolo.

 

Ho intenzione di acquistare un ciclomotore 50 cc. Come funziona il rilascio del cosiddetto “targhino”?

Il contrassegno di identificazione per i veicoli di cilindrata 50cc, detto “targhino”, deve necessariamente essere apposto su tutti i veicoli della categoria citata durante la circolazione su strada pubblica. Il suo scopo è quello di consentire l’identificazione di persona legalmente responsabile di tutti gli eventi occorsi durante la circolazione o la sosta su strada pubblica. Pertanto, può rilasciarsi solo a persona maggiorenne (in caso di acquisto per minorenni, si individua normalmente tale persona in un genitore, ma non è obbligatorio) e normalmente alla stessa persona che poi assicura il veicolo. Il contrassegno viene rilasciato direttamente dalla motorizzazione o dalle agenzie di pratiche automobilistiche. Per ottenerlo occorrono: documento di identità in corso di validità e codice fiscale, più il versamento del corrispettivo relativo (ovviamente più basso se si fa richiesta direttamente alla motorizzazione).

Il contrassegno è di norma “personale”. Questo termine indica in realtà il fatto che il contrassegno non segue il veicolo alla sua eventuale rivendita o demolizione, ma resta di proprietà dell’intestatario, che per disfarsene (operazione peraltro sconsigliata, mantenere il contrassegno non comporta alcun obbligo di pagamento di tasse o bolli) deve recarsi nuovamente in motorizzazione per la cancellazione dai registri di pubblica sicurezza.

 

Vorrei acquistare un ciclomotore e mio zio ha un “targhino” che gli è rimasto ed è tutt’ora inutilizzato. Posso usare questo contrassegno o debbo farne uno differente?

La scelta è solo vostra. Chi cede un contrassegno personale ne rimane comunque responsabile di fronte agli eventi che poi si manifesteranno in seguito alla sua circolazione. Pertanto il consiglio da dare al suo parente è comunque quello di verbalizzare per iscritto “il prestito” del contrassegno, onde poi poter eventualmente procedere a tutti gli atti che ne seguissero, quali contravvenzioni, denunce di smarrimento o di furto, ecc.

 

L’assicurazione per assicurare il mio ciclomotore mi chiede il numero di targa. Il venditore si rifiuta di darmi questo dato, dicendo che basta il numero di telaio. E’ vero?

Il venditore del ciclomotore ha perfettamente ragione. Alcune compagnie assicuratrici, anzi, per meglio dire, alcuni broker poco informati, trovando nel programma di compilazione del contratto di assicurazione uno spazio per il numero di targa, commettono l’errore di esigere talvolta anche in modo ottuso tale dato. Lei sta di fatto assicurando un ciclomotore, il cui unico dato certo è il numero di telaio. Questo perché il contrassegno è, per definizione, personale. Lei potrebbe avere due ciclomotori non circolanti contemporaneamente e possedere un’unica targhina, nessuno lo vieta. Anzi, si sconsiglia di assicurare il numero di targhino: se ciò avvenisse, lei potrebbe con un’unica assicurazione, in tempi diversi, circolare con  veicoli diversi.

 

Il bollo quando va pagato?

Rimanendo nel campo dei ciclomotori, la tassa in domanda è ancora una tassa sulla circolazione. Pertanto, il bollo dei ciclomotori va pagato solo in caso di messa in circolazione e può essere contestato solo dalle forze dell’ordine preposte al controllo sulla circolazione, quindi occorre averlo sempre allegato al libretto di circolazione del ciclomotore. Se il veicolo resta inutilizzato, non esiste l’obbligo di bollarlo, e non esiste la possibilità per gli Uffici Finanziari di verificarne il pagamento, in quanto il ciclomotore non è un bene mobile registrato (al momento) quindi è il possesso e la circolazione dello stesso a costituire in capo al soggetto che lo usa oneri ed obblighi inerenti. La tassa in oggetto è fissa, pertanto va versata alla messa in circolazione del veicolo (presso un ufficio postale o un tabaccaio) e rimane uguale anche se pagata per un solo mese, decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e va pagata sul telaio E NON SUL TARGHINO, PER I MOTIVI ESPOSTI PRECEDENTEMENTE.

Per i veicoli targati, cioè con cilindrata superiore ai 50cc, la tassa è riconducibile al possesso del bene, ossia alla sua intestazione al Pubblico Registro Automobilistico. Pertanto l’obbligo del pagamento del bollo decorre dalla data di prima immatricolazione. Può avere, a seconda del periodo dell’anno in cui il veicolo è stato immatricolato, diversa decorrenza. Il bollo dei veicoli targati può avere scadenza/decorrenza da Gennaio o da Luglio dell’anno solare. Il pagamento va eseguito entro il mese successivo a quello di scadenza. Il mancato pagamento viene accertato dagli Uffici Finanziari (ufficio Entrate) e non più dagli organi di pubblica sicurezza preposti alla circolazione, pertanto non è obbligatoria l’allegazione al libretto di circolazione del veicolo, né tanto meno, l’esposizione sul veicolo e agli organi citati.

Si consiglia di continuare a pagare tale imposta presso le delegazioni Aci, esibendo il libretto di circolazione. Infatti detti uffici sono di fatto gli unici ad avere il controllo telematico del veicolo e della sua storia “fiscale”, mentre tabaccai e uffici postali, spesso “inventano” scadenze ed importi del tutto fantasiosi, tra l’altro lasciando in capo al soggetto pagante ogni responsabilità dell’errore commesso, cosa che invece non avviene nelle delegazioni Aci che sono responsabili degli errori commessi in fase di compilazione.

 

Ho acquistato una moto usata ed il concessionario non mi ha consegnato l’originale del bollo, è corretto il suo comportamento?

Certamente sì. Come detto sopra il bollo sui veicoli targati è tassa di proprietà con scadenze precise. Lei diviene titolare del veicolo solo dopo che lo stesso le viene intestato al P.R.A., ossia dopo che il venditore ha firmato in suo favore l’atto di vendita. Inoltre, come detto, data la tipologia della tassa in oggetto, non esiste l’obbligo di esibizione del bollo durante la circolazione. La tassa verrà eventualmente contestata al precedente proprietario, sino alla prima data di scadenza raggiungibile dopo la vendita. Sarebbe peraltro importante che il venditore le avesse consegnato una fotocopia del vecchio bollo, questo onde accertare lo stato attuale della tassa stessa. In ogni caso, se ciò fosse impossibile, si rechi presso una delegazione Aci con il libretto di circolazione. In pochi minuti sarà in grado di conoscere scadenza del bollo ed eventuali omissioni di pagamento del precedente proprietario (fatto comunque che non ha alcuna implicazione per lei, la multa arriverà in ogni caso al precedente proprietario, per i periodi di sua competenza).

 

Ho acquistato una moto usata ed il concessionario mi ha detto che debbo fare “il rientro da esenzione”, cosa significa?

La moto che ha acquistato era stata messa in sospensione dal pagamento della tassa dal concessionario. L’esenzione è una procedura che consente ai rivenditori di usato (quelli che possiedono la licenza per vendere l’usato) di sospendere il pagamento della tassa di possesso dei motoveicoli che si trovano in deposito presso di loro per essere rivenduti. Ciò è possibile tramite comunicazioni specifiche che il concessionario deve inoltrare ogni quadrimestre ad un apposito Ufficio delle Entrate competente territorialmente. In tali comunicazioni il rivenditore include: 1- i veicoli ricevuti per la rivendita; 2- I veicoli venduti, quindi, tornati in circolazione. Questo consente al venditore di non trovarsi a pagare importi enormi di bolli per veicoli che non stanno circolando.

Nel suo caso, lei ha acquistato un veicolo che, nel momento in cui il bollo è scaduto, è rientrato negli elenchi dei veicoli esentati temporaneamente e sino a passaggio di proprietà dal pagamento della tassa di proprietà. Ella deve pertanto farsi comunicare con esattezza la data dell’atto di vendita dal concessionario a lei del veicolo acquistato. Con tale data deve recarsi presso una delegazione Aci chiedendo espressamente il rientro da esenzione.

Cosa succede se: a) omette di comunicare che si trattava di veicolo in esenzione? b) non va a pagare il bollo?

a)  pagare l’intero ammontare del bollo, comprensivo anche del periodo (o frazione di periodo) decorrente dall’ultima scadenza precedente alla scadenza successiva, pagando anche interessi di mora e sanzioni non solo che non le competono, ma anche ingiusti, in quanto il venditore per sospendere il pagamento del bollo aveva comunque pagato un servizio allo Stato.

b)  dopo alcuni anni (di solito tre) lei riceverà l’ingiunzione a pagare per il periodo di sua competenza, in quanto non solo la vendita è stata regolarmente registrata al P.R.A., trasferendo in capo a lei tutti gli oneri fiscali della tassa in oggetto, ed anche perché il concessionario ha provveduto a comunicare la cessione del veicolo a lei, attivando i controlli dell’Ufficio Entrate.

 

Posso scegliere la scadenza del bollo del mio motociclo nuovo? Quando debbo pagare il primo bollo?

Può farlo solo in base al periodo in cui immatricola il veicolo nuovo.

Se il motoveicolo viene immatricolato per la prima volta nel periodo che va tra il primo Febbraio ed il trentuno Luglio di ogni anno, il bollo avrà scadenza ANNUALE nel mese di GENNAIO.

Se il motoveicolo viene immatricolato per la prima volta nel periodo che va tra il primo Agosto ed il trentuno Gennaio di ogni anno, il bollo avrà scadenza ANNUALE nel mese di LUGLIO.

Le scadenze diverse sia per durata (semestrali, quadrimestrali) sia per mese, non hanno più nessuna validità, da diversi anni.

 

Da quando decorre l’obbligo di versamento della tassa di possesso?

Ciclomotori nuovi: dal terzo giorno dopo la prima messa in circolazione (si consiglia comunque visto l’importo fisso, di fare il bollo prima della messa in circolazione.

Ciclomotori usati: dal giorno di effettiva riammissione alla circolazione.

Motocicli nuovi: la tassa decorre dal giorno di immatricolazione. Per i veicoli immatricolati negli ultimi DIECI GIORNI DEL MESE (attenzione alla lunghezza effettiva del mese) è concesso il pagamento differito nel corso del mese successivo. In tutti gli altri casi il pagamento va eseguito comunque entro il mese di immatricolazione.

Motocicli usati: la tassa decorre, se il bollo che viene consegnato in copia dal venditore è ancora in corso di validità, dal mese successivo a quello indicato come scadenza sulla copia stessa. Se il veicolo rientra da esenzione (vedi sopra) dal giorno in cui viene firmato l’atto di vendita in vs. favore (non sempre coincide con il giorno di ritiro del motociclo, soprattutto se avete ritirato il veicolo in ritardo rispetto a quanto concordato con il venditore). Se il precedente bollo non venne pagato dall’allora proprietario: rifacendovi alle scadenze della domanda precedente, la moto va ribollata dalla prima scadenza in base alla data di prima immatricolazione raggiungibile dal momento che è in vs. possesso. Per il periodo antecedente risponderà sempre il precedente proprietario (o il venditore se non aveva proceduto alla messa in esenzione, vedi sopra).

 

Ho acquistato la mia nuova moto durante il periodo invernale, approfittando di un’offerta davvero convincente. Vorrei evitare di assicurarla, non utilizzandola subito. Posso farmi prestare la “targa Prova” dal concessionario?

La risposta è negativa. Anzi, è tassativamente negativa. Con ogni probabilità sarà lo stesso venditore a negarle l’utilizzo, ma qualora lo concedesse sappia che l’uso della cosiddetta TARGA PROVA è riservato dalle norme vigenti, al titolare ed ai dipendenti del negozio di vendita, e che pertanto in caso di sinistro, essa non fornisce alcuna copertura a terzi soggetti estranei ai rapporti di cui sopra. Oltre a probabili sanzioni amministrative, lei corre il rischio di causare danni che non sarà in grado di risarcire. Ovviamente, dell’uso improprio, risponde in solido anche il titolare della concessionaria, ovvero il soggetto indicato sul libretto di circolazione della TARGA PROVA stessa.

 

Quali consigli si possono dare, ad un futuro acquirente, nel settore motociclistico?

In primo luogo, se acquistate un qualsiasi tipo di veicolo, nuovo od usato, rivolgetevi solo ad aziende in possesso di regolari licenze di vendita (alcuni elementi sono rivelatori dell’assenza di tali requisiti: a) la fattura di vendita vi viene intestata da un venditore diverso; b)l’usato viene venduto e “ritirato” con procura a vendere e non con “minipassaggio”; c) non vi viene consentito di visionare la licenza commerciale.

Esigete SEMPRE documentazione fiscale delle operazioni eseguite. Chiunque vi chiede dei soldi per fare qualcosa è tenuto non solo ad assumersi la responsabilità dell’incarico accettato, ma anche a rilasciare ricevuta delle somme incassate. Inoltre, qualsiasi venditore è comunque obbligato a fatturare anche la merce usata.

Limitate gli acquisti di ricambi “al banco”, cioè non installati, solo se conoscete molto bene chi installerà questi prodotti, scartate l’idea del “Fai da te”, anche se abbastanza semplice, in quanto ciò vi leverà quasi tutte le possibilità di sporgere reclamo a chicchessia per un errata installazione e, probabilmente renderà assai arduo dimostrare qualsiasi difetto derivante da prodotto.

Se acquistate un motociclo usato, esigete sempre che venga eseguita prima dell’uscita dal negozio di vendita, la revisione per la circolazione, in base al mese di prima immatricolazione, ed un tagliando il più completo possibile. Fatevi sempre inoltre dichiarare quali particolari sono stati installati come nuovi, in quanto essi godono comunque del regime biennale di garanzia.

Rifiutatevi di acquistare una moto da un venditore che non ne conosce tempistiche e modalità di manutenzione.

Rifiutatevi di acquistare un motociclo nuovo od usato tramite il meccanico di fiducia. Per quanto gli siate amici, probabilmente le moto che vende non sono di sua proprietà, perché non ha la licenza per il commercio. Quindi non risponderà mai completamente di ciò che ha venduto.

Rifiutate permute dove vi venga richiesta la semplice procura a vendere, in quanto questo documento non trasferisce al concessionario quasi nessuna responsabilità per il mezzo ritirato.

Rifiutate inoltre l’acquisto di parti di ricambio o di accessori da installare se l’imballaggio risulta alterato o non integro, salvo che il venditore vi rilasci una dichiarazione sollevandovi da ogni responsabilità in tal senso.

Se vi recate ad acquistare abbigliamento tecnico per un amico od un parente non presente all’acquisto, abbiate cura di rilevare le misure dei capi da acquistare, anche portandovi un campione simile (es. guanti, scarpe); se acquistate un casco rilevate la circonferenza cranica del destinatario; acquistate sempre in presenza di un amico o conoscente (non parete diretto) e dichiarando l’uso, la destinazione e la misura di ciò che vi serve. Diversamente vi potranno sempre opporre di non essere stati sufficientemente chiari per sostituirvi il particolare che non andasse bene al destinatario dell’acquisto. Ricordate anche che il titolare del diritto a far valere le difformità è il compratore e non il destinatario della merce.

Se qualche amico o conoscente possiede capi di abbigliamento o accessori o un motociclo dei quali è rimasto particolarmente soddisfatto e che vi piacciono, cercate di acquistare gli stessi prodotti, sarà sempre più facile dimostrare una difformità avendo un prodotto uguale funzionante con cui paragonarlo che dimostrare tale difetto senza poter fare alcun confronto.

 

Sono un neo patentato in procinto di acquistare un motociclo con potenza superiore a 35 kw: posso provvedere personalmente a depotenziarlo per rientrare nei limiti della mia patente?

Assolutamente no. In questo caso infatti lei altererebbe quelle che sono le caratteristiche del veicolo così come riportate sulla carta di circolazione. E’ possibile depotenziare, ma il lavoro deve essere eseguito presso una officina autorizzata e il tutto certificato poi dalla motorizzazione in seguito a regolare collaudo, solo quei modelli per i quali la casa costruttrice ha già provveduto ad omologare il depotenziamento e che quindi fornisce i ricambi necessari a tale operazione.

 

Devo sostituire il silenziatore della mia moto, e ho deciso di installarne uno after market. Devo rinnovare la carta di circolazione?

Bisogna distinguere. Nel caso ella installasse un silenziatore non omologato per uso stradale, allora si tratterebbe sempre di una modifica fuorilegge, pesantemente sanzionata. Nel caso invece installasse un silenziatore regolarmente omologato per uso stradale e per la sua moto, allora nessun problema. Si accerti sempre che il silenziatore rechi la sigla di omologazione ( lettera E seguita da un numero corrispondente al paese di omologazione della comunità europea) e porti sempre con se il certificato di omologazione del silenziatore che le sarà consegnato al momento dell’acquisto. E’ solo il caso di ricordare, ancora una volta, che le alterazioni così apportate, hanno riflesso sulla garanzia di legge ed anche su quella “convenzionale”, comportando il decadimento delle stesse.

 

Vorrei installare dei pneumatici di misura differente dall’originale sulla mia moto. Posso farlo?

A meno che la moto non sia già stata omologata con diverse misure di pneumatici (è il caso di alcune sportive), l’operazione, pur se teoricamente possibile, nella pratica diviene inattuabile. Se esistono omologazioni per misure differenti da quelle installate, esse sono di norma riportate sul libretto di circolazione.

Nel momento in cui si variano le misure delle coperture, è necessario l’aggiornamento della carta di circolazione. Ma per ottenere ciò è necessario prima ottenere il nullaosta della casa costruttrice del veicolo, nullaosta che, tranne in particolari casi, le case non concedono. Atteggiamento tra l’altro comprensibile, laddove si tenga conto che le misure dei pneumatici sono frutto di studi, ricerche e collaudi, mentre la variazione, non essendo stata testata potrebbe determinare un peggioramento delle qualità dinamiche del veicolo.

 

Vorrei sostituire gli specchi retrovisori e gli indicatori di direzione della mia moto con altri più “accattivanti” esteticamente: Ci sono controindicazioni?

No, nessuna, a patto che si tratti di ricambi regolarmente omologati, recanti cioè la stampigliatura “E” seguita dal numero identificativo del paese  della comunità europea di omologazione. In caso contrario si tratta di ricambi non omologati, quindi non installabili. Nel caso in cui il venditore glieli abbia garantiti come omologati, potrà rivalersi su di lui, secondo i dettami della nuova normativa in tema di garanzia.

 

Se si acquista un veicolo usato da un privato, che tipo di tutela è prevista?

In caso di compravendita tra privati, non troverà applicazione la normativa fin qui spiegata, ma si applicherà la normativa contenuta nel codice civile e che è la medesima che si applicava anche prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. L'art. 1476 del codice civile, ci dice quali sono gli obblighi del venditore: egli dovrà consegnare la cosa al compratore, fargliene acquistare la proprietà o il diritto e garantire il compratore dall'evizione (cioè che il compratore sia privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerti un difetto, anteriore alla vendita, nel diritto del venditore) e dai vizi della cosa. I rimedi a disposizione del compratore, però, sono diversi da quelli previsti in caso si acquisti da un concessionario, e ambedue prevedono l'intervento giurisdizionale. Tali rimedi sono: 1) l'azione redibitoria, che è una forma di domanda con la quale si chiede la risoluzione del contratto, 2) l'azione estimatoria, con la quale il venditore chiede una riduzione del prezzo in rapporto ai vizi della cosa. In ogni caso poi di mancanza di buona fede del venditore (quando questi non sia riuscito a provare che ignorava in buona fede i difetti), questi sarà sempre tenuto a risarcire gli eventuali danni.

Ambedue le azioni hanno rigorosi termini per la loro attivazione: otto giorni dalla scoperta del vizio, a pena di decadenza, per la sua denunzia al venditore e un anno dalla consegna per la relativa azione, altrimenti l'azione si prescrive.

È quindi importante notare come la tutela tra privati sia sicuramente più difficile da ottenere, in quanto la legge rimane piuttosto sul generico. Ed in ogni caso deve trattarsi di difetti inerenti a vizi conosciuti o conoscibili da parte del venditore o vizi taciuti in malafede. 

 

Ho acquistato una moto sportiva e vorrei andarci a girare in pista. Con la normale assicurazione r.c. che utilizzo per spostarmi con la moto su strada, sono assicurato?

Innanzitutto, ci sia consentito complimentarci per la saggia decisione. E’ molto più sicuro utilizzare una moto sportiva in pista, andando ad oltre 200 km. orari che in strada, guidando come se si fosse in pista alla metà della velocità citata.

La polizza che viene normalmente ed obbligatoriamente stipulata per la circolazione su strada, non compre alcun evento che sia occorso in pista. Occorre stipulare una polizza ad hoc. Questo perlomeno nell’ambito dell’utilizzo del proprio mezzo per fini non agonistici o professionali. Se si è in possesso di licenza federale (licenza pilota o promosport) si è sempre assicurati per qualsiasi tipo di evento che si verifichi nel corso di una attività federale, compresi allenamenti e spostamenti da e per il circuito (quindi anche fuori dalla pista).

Se si svolgono prove libere organizzate da un motoclub senza versamento di corrispettivo, la responsabilità è personale, mentre se si versa un corrispettivo, occorre informarsi se nel prezzo è compresa una copertura assicurativa.

In ogni caso sembra consigliabile stipulare sempre una polizza ad hoc.

Ricordiamo inoltre che, in caso di urto tra veicoli, l’ordine delle attribuzioni di responsabilità spesso usate in strada possono ribaltarsi. Basti pensare che, normalmente, in caso di tamponamento viene sempre data la colpa a chi ha tamponato; in pista tale presunzione può essere anche ribaltata, e spesso la responsabilità va accertata di volta in volta, essendovi molte variabili che possono intervenire (ostacoli in pista segnalati o meno, sporco sul manto stradale, comportamenti imprudenti o avventati dei piloti che precedono o già caduti sulla pista).

 

 

Per qualsiasi chiarimento o per proporre quesiti non affrontati in questa guida, potete scrivere ai seguenti indirizzi:

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Non garantiamo una risposta in tempi brevi, ma una risposta comunque la garantiamo.