A cura dell’Avv. Fabio SERGIO
Patente a punti: proviamo a fare chiarezza. Qui tratteremo i punti
che hanno subito modifiche nella loro regolamentazione e che possono essere di
interesse primario per un motociclista. Per tutte quelle ipotesi invece in cui
ci si è limitati alla sola introduzione della sottrazione dei punti o
all’inasprimento della sanzione pecuniaria, rimandiamo alla tabella
esplicativa.
I punti
Ogni patente parte con un “dotazione” di
venti punti, che sarà decurtata di volta in volta in basa all’infrazione
commessa.
Questa sottrazione non sostituisce le
sanzioni pecuniarie: si aggiunge ad esse.
Nel momento in cui il patentato
esaurisce i venti punti, dovrà nuovamente sostenere l’esame, sia di teoria che
di pratica.
I punti però possono anche essere
guadagnati: chi non li abbia ancora esauriti, tornerà a quota venti se nel
corso dei due anni successivi all’ultima infrazione commessa non ne commetterà
altre che comportino perdita di punteggio. Chi non ha perso alcun punto,
guadagnerà un bonus di due punti per ogni biennio senza commettere infrazioni, però
solo fino ad un massimo di trenta punti complessivi. Chi è sotto quota venti
punti, ma non li ha ancora esauriti, potrà recuperane sei frequentando gli
appositi corsi (a pagamento).
Nel caso si esauriscano tutti i punti,
la patente resterà nelle mani del titolare, non sarà cioè ritirata, e solo dopo
l’esito degli esami, se negativo, gli sarà tolta
I neopatentati, intendendo con questo
termine coloro che abbiano conseguito il permesso di condurre da meno di tre
anni (a partire dal 1° ottobre 2003), si vedranno applicato il raddoppio dei
punti per le infrazioni commesse. In caso di titolarità di più patenti, A e B,
i tre anni si conteranno a decorrere dal conseguimento dell’ultima patente. Nel
caso invece di patente C o D, allora il conto partirà dal conseguimento della
patente B, essendo quest’ultima indispensabile per il conseguimento delle
altre.
In caso, infine, di conversione di patente
estera o militare, il calcolo partirà dal conseguimento della patente
originaria, non convertita per intenderci.
In ogni caso comunque, nell’ipotesi di
contestazione multiple, cioè più infrazioni commesse con una unica azione o in
un unico contesto, non possono essere sottratti più di quindici punti nello
stesso momento, e ciò vale anche per i neopatentati.
Non dimentichiamo poi che esistono
infrazioni che possono essere commesse dal passeggero. A risponderne sarà il
guidatore solo dove il passeggero sia minorenne.
Nel caso di passeggero maggiorenne, la
questione è dubbia. In verità, una recente circolare ministeriale afferma che
“…la decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse
alla guida di veicoli, per i quali è prescritta la titolarità di patente.”.
Quindi, attenendosi ad una rigorosa
interpretazione letterale della circolare, il passeggero, non essendo alla
guida, non dovrebbe rischiare nulla. Ma a tal proposito sarà meglio attendere
le ulteriori circolari ministeriali che inevitabilmente saranno emanate, per
aver più chiara la situazione.
Inoltre questo significa che solo per le
infrazioni commesse alla guida di un veicolo per cui è obbligatorio possedere
un permesso di guida possono essere tolti i punti: se si passa col rosso con
una bicicletta, anche se il ciclista è patentato, non subirà alcuna
decurtazione.
Giusto per completezza di informazione
poi, distinguiamo le ipotesi di ritiro e sospensione della patente. Il ritiro
avverrà laddove il titolare sia venuto meno ad uno degli obblighi previsti
dalle legge (ad esempio la visita medica) e gli sarà restituita quando avrà
regolarizzato la propria posizione.
La sospensione invece è una sanzione che
avrà durata pari a quanto stabilito dal prefetto. Allo scadere di tale periodo,
la patente sarà restituita.
La procedura
La decurtazione del punteggio dalla
propria patente non è immediato: è necessario seguire un determinato iter, che
parte dalla identificazione del trasgressore.
Distinguiamo: se vi è stata
contestazione immediata, anche l’identificazione è immediata; se invece non vi
è stata immediata contestazione dell’infrazione, le forze dell’ordine
inviteranno l’intestatario del veicolo ad indicare il nome del trasgressore.
Diversamente da prima, non si potrà più sostenere
di non ricordarlo, in quanto adesso gli utenti smemorati vedranno decurtati i
punti dalla propria patente. Nel caso di sanzione che comporti la sospensione
della patente invece, sempre nel caso l’intestatario del veicolo non ricordi
chi fosse alla guida, pagherà solo la sanzione pecuniaria. Se l’infrazione è
punita con ambedue le sanzioni, si vedrà togliere solo i punti, ma eviterà la
sospensione.
E’ poi il caso di ricordare che chiunque
riceva l’invito a presentarsi per fornire le generalità del trasgressore, farà
bene ad accettare, perché in caso contrario gli sarà inflitta una sanzione
pecuniaria abbastanza elevata.
Ma l’identificazione è solo il primo
passo. E’ necessario infatti attendere che l’infrazione diventi definitiva,
cioè la multa sia pagata o l’eventuale ricorso (al prefetto o al giudice di
pace: in quest’ultimo caso però è obbligatorio un deposito cauzionale pari al
doppio dell’importo minimo della sanzione) sia esperito e definito.
Nel periodo massimo di trenta giorni
dalla definizione, l’organo di polizia che ha accertato l’infrazione deve darne
comunicazione al centro elaborazione dati del dipartimento trasporti terrestri
che avrà il compito di annotarla all’anagrafe nazionale conducenti. Il
conducente avrà la possibilità di conoscere in ogni momento la propria
posizione interrogando l’anagrafe e regolarsi di conseguenza, decidere cioè se
seguire o meno i corsi di recupero, al termine dei quali gli sarà rilasciato un
attestato da consegnare al D.t.t. per farsi accreditare di nuovo i punti persi.
Nel caso in cui si siano esauriti tutti
i punti sarà necessario sostenere nuovamente gli esami, ma solo dopo che sia
stato notificato all’interessato il provvedimento che dispone la revisione
della patente.
Dal momento della notifica decorrono i
trenta giorni utili per consentire all’interessato di prenotare l’esame di
guida (sia prova teorica che prova pratica).
Chi supera l’esame con esito favorevole
vedrà accreditati venti punti sulla propria patente; chi invece sarà bocciato
subirà la revoca del permesso di guida.
Sarà quindi obbligato a sostenere
nuovamente gli esami, ma non potrà effettuare la prova pratica prima di un anno
dalla revoca della precedente patente.
Egli inoltre sarà considerato a tutti
gli effetti un neopatentato, con le conseguenti limitazioni.
Se invece l’interessato non prenota
l’esame entro i trenta giorni utili, l’ufficio provinciale del D.t.t.
provvederà alla sospensione della patente a tempo indeterminato.
L’eccesso di velocità e la velocità pericolosa
Analizziamo in modo più dettagliato
alcune delle modifiche al C.d.S. che maggiormente possono interessare i
motociclisti, e facciamolo partendo dall’eccesso di velocità.
Dobbiamo distinguere tra l’eccesso di
velocità vero e proprio e la velocità pericolosa.
Quest’ultima, prevista dall’art. 141 del
C.d.S., consiste in una velocità eccessiva anche se non si è superato il limite,
ma non è commisurata ad alcune situazioni indicate nel succitato articolo, e
cioè: “…il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a
visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi
segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore
notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o
per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.
Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo,
anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in
prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che
si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e
quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni
di spavento.”.
Queste le ipotesi previste dall’art.
141, casi quindi facilmente ed oggettivamente verificabili. Ciò che invece non
è oggettivamente verificabile è se la velocità sia stata o meno eccessiva,
valutazione lasciata di fatto agli agenti chiamati a vigilare, i quali, in
mancanza di dati certi, si affideranno alla loro esperienza. Questo, crediamo,
genererà più di una incomprensione con gli utenti.
Sempre l’art. 141 impone al guidatore di “…conservare il controllo
del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie
in condizione di sicurezza…”: ciò significa anche una corretta posizione in
sella e cioè la possibilità, potenziale, di essere multati per il nostro insano
vizio di spostarci in curva.
L’eccesso di velocità è più semplice, poiché si tratta di verifica
oggettiva della reale velocità del veicolo tramite apposite apparecchiature,
rilevazione a cui viene sempre sottratto un 5% (con un minimo di 5 km/h) per
compensare una eventuale tolleranza dell’apparecchio.
Non dimentichiamo che è stata introdotta la possibilità di rilevare
tutte le infrazioni alle regole di comportamento autostradale senza bisogno
della presenza di agenti.
Le sanzioni sono commisurate all’eccesso, secondo una scala
precisa.
Se non si superano i limiti di oltre 10 km/h, ci sarà solo una
sanzione pecuniaria.
Se il superamento è compreso tra gli 11 e i 40 km/h, oltre la
sanzione pecuniaria scatterà anche la sottrazione di due punti.
Se il superamento è di oltre 40 km/h, oltre alla sempre più elevata
sanzione pecuniaria, i punti sottratti saranno 10 ed è inoltre prevista la
sospensione da uno a tre mesi (da due a sei per i neopatentati) della patente.
In più, per coloro i quali superino di oltre 40 km/h il limite di
velocità per due volte nell’arco di un biennio, scatta la sospensione della
patente da due a sei mesi (da quattro a otto per i neopatentati).
La precedenza
L’istituto della precedenza è stato modificato con l’introduzione
della nuova normativa: adesso infatti sono previste diverse ipotesi e non una
sola come in precedenza.
Vediamo quali sono. L’ipotesi più grave riguarda il mancato arresto
allo stop (sia nel caso vi sia il classico segnale rosso che la semplice linea
continua con la scritta sull’asfalto), che, oltre alla sanzione pecuniaria,
prevede la sottrazione di ben sei punti.
Nel caso della normale mancata precedenza (a chi proviene da destra
ecc.) la sottrazione dei punti sarà pari a cinque, oltre la onnipresente
sanzione pecuniaria.
Nella semplice ipotesi di mancata prudenza prima e durante
l’attraverso di un incrocio non c’è sottrazione di punti, ma solo sanzione
pecuniaria.
Come per l’ipotesi di velocità pericolosa, anche qui la rilevazione
della mancata prudenza è demandata alle forze dell’ordine e alla loro capacità
“interpretativa”.
Una pratica applicazione di questa impostazione è nel caso di
incidenti. Di solito si è multati anche laddove la precedenza sia stata
rispettata ma si è giudicati non prudenti (se lo si fosse stato, allora, si
presume, ci si sarebbe fermati in tempo), con la conseguenza che
l’assicurazione ravviserà un concorso di colpa e diminuirà quindi l’importo del
risarcimento.
Chi, nel giro del solito biennio, viola due volte le norme in tema
di precedenza, sarà soggetto alla sospensione della patente per un periodo
variabile da uno a tre mesi.
La segnaletica
Innanzitutto sfatiamo una leggenda metropolitana, per cui un
segnale stradale che non rechi sul retro gli estremi dell’ordinanza che
legittimano quel cartello non vada rispettato.
Il segnale c’è e deve essere rispettato. Infatti l’obbligo di
indicare l’ordinanza sul retro del segnale inerisce la possibilità di chiedere
copia dell’ordinanza stessa e, se illegittima, fare ricorso, ma non inficia
certo la sua validità in quel momento.
Anche nel caso di mancato rispetto della segnaletica stradale c’è
una graduazione delle sanzioni a seconda della gravità. L’ipotesi più grave,
che comporta la sottrazione di sei punti, oltre la ovvia sanzione pecuniaria,
riguarda il mancato rispetto del semaforo o il mancato rispetto delle
indicazioni degli agenti del traffico. Anche qui, nel caso in cui nell’arco di
due anni non si rispetti di nuovo un semaforo o le indicazioni di un agente,
scatterà la sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi.
In caso di mancato rispetto di tutti gli altri segnali, la
decurtazione dei punti sarà pari a due.
Sorpassi vietati
Qui il legislatore ha voluto dare un forte segnale contro gli
imprudenti, inasprendo le sanzioni e prevedendo un elevato numero di casi in
cui sorpassare è vietato.
La sottrazione dei punti va da un massimo di dieci ad un minimo di
due, a seconda della gravità.
Comporta una decurtazione di dieci punti: superare in
corrispondenza di passaggi a livello senza barriere; cambiare corsia al fine di
superare altro veicolo a sua volta impegnato in una azione di sorpasso;
superare veicoli che abbiano rallentato per consentire l’attraversamento
pedonale sulle strisce; superare a destra tram o filobus che stanno facendo
scendere i passeggeri direttamente sulla strada; superare in prossimità di
curve, dossi o incroci e comunque in ogni altro caso di scarsa visibilità.
Non inserire la freccia o rientrare in modo troppo brusco da un
sorpasso comporta invece la sottrazione di cinque punti.
Chi nel corso di due anni commette due tra le violazioni citate,
sarà sanzionato con la sospensione della patente per un periodo da uno a tre
mesi.
Tre punti saranno sottratti a chi inizi un sorpasso senza
accertarsi delle condizioni di sicurezza e due punti a chi superi in modo
irregolare un tram che circoli su binari non separati da una carreggiata a
doppio senso.
Il codice prevede anche una sanzione (solo pecuniaria) per il
conducente del veicolo sorpassato. Infatti l’art 148 C.d.S. recita: “Quando la
larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della
densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare
facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare
un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e,
se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i
veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di
quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea
per trasporto di persone”
Distanza di sicurezza
Posto che non esiste una norma che
specifica quale debba essere il valore esatto della distanza di sicurezza
(tranne le due ipotesi previste dall’art 149 C.d.S., e cioè una distanza minima
di venti metri da un mezzo spazzaneve o spargisale in azione e, in presenza di
divieto di sorpasso per veicoli di una determinata categoria, l’obbligo per
questi ultimi di tenersi ad almeno 100 m l’uno dall’altro), ma solo un
cervellotico richiamo ad una distanza che sia “…almeno uguale allo spazio
percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e
l’inizio della frenata…”, il momento in cui la valutazione della distanza di
sicurezza viene alla luce è in caso di incidente.
Infatti, sempre l’art. 149 C.d.S.,
prevede diverse sanzioni a seconda della gravità delle conseguenze di un
sinistro, passando da un minimo di tre ad un massimo di otto punti sottratti
(più le diverse sanzioni pecuniarie).
L’obbligo di tenere le luci
anabbaglianti accese per i motociclisti è già in vigore da diverso tempo.
L’unica modifica apportata riguarda il regime sanzionatorio, che prevede la
sottrazione di un punto per chi le luci non le accende, e di tre per chi invece
adopera gli abbaglianti nell’incrociare altri veicoli.
Attenzione però, perché, con la
sottrazione di un punto, è sanzionato anche l’uso improprio dei dispositivi
luminosi: questo comporta la possibilità di essere multati anche nel caso del
lampeggio di saluto tra motociclisti.
Inversione, svolta e cambio di corsia
Nulla di nuovo a parte l’introduzione di
sanzioni pecuniarie più gravi e la decurtazione di due o otto punti.
Una delle maggiori comodità della moto
nell’uso cittadino è il poterla parcheggiare con estrema facilità. Attenzione
però, perché anche la sosta vietata (non ovunque sia vietata però, ma solo in determinati
spazi, come le discese per i portatori di handicap, le fermate degli autobus,
le corsie riservate ai mezzi pubblici ecc.) comporta la sottrazione di due
punti.
Visibilità in caso di sosta per guasto
Sfatiamo una altro mito: il codice non
prescrive l’obbligatorietà di indossare un giubbotto rifrangente qualora ci si
fermi in condizioni di scarsa visibilità in seguito ad un guasto, ma solo di
rendersi visibili.
Ciò significa che è sufficiente anche
l’uso di una normale torcia elettrica.
In ogni caso sull’argomento ha promesso
di ritornare il ministero (l’attuale direttiva tra l’altro è in contrasto con
le norme comunitarie), con l’emanazione di apposito regolamento: attendiamo
fiduciosi.
Argomento interessante, soprattutto per
i mototuristi di lungo corso, quelli che caricano pure il salotto di casa sulla
moto.
Iniziamo dal trasporto del passeggero.
L’art. 170 del C.d.S. recita: “…l'eventuale passeggero deve essere
seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle
apposite attrezzature del veicolo”.
Questo significa che deve poter
utilizzare regolarmente sia le pedane che la cinghia o il maniglione. Da ciò la
logica conseguenza che i bambini troppo piccoli, cioè non in grado di poggiare
saldamente i piedi sulle pedane o sorreggersi agli appositi sostegni, non
possono essere trasportati.
Per quanto riguarda il bagaglio,
“…e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati,
che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente
rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o
limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il
trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore”.
Quindi attenzione a borse laterali
troppo sporgenti o borsa da serbatoio a “grattacielo”, altrimenti un punto in
meno sulla patente.
Nessuna novità di rilievo, a parte
l’obbligatorietà del casco anche sui quad. Cinque punti e la solita sanzione
pecuniaria.
Il telefono cellulare e l’interfono.
Questo è interessante. Posto il divieto
di parlare al telefono mentre si guida una moto, come regolarsi nel caso
dell’interfono?
L’art. 173 C.d.S. recita: “È vietato al
conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di
usare cuffie sonore, […]. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati
di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe
le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)”.
Come deve dobbiamo intendere allora
l‘interfono? a rigor di logica come un normale apparecchio a viva voce, dotato
di auricolare e quindi tranquillamene utilizzabile. Prevediamo incomprensioni
tra motociclisti e forze dell’ordine.
I comportamenti ritenuti scorretti, e
quindi pesantemente sanzionati, in autostrada sono tanti e vi rimandiamo alla
tabella esplicativa. Qui vale solo la pena ricordare che ora è possibile la
rilevazione automatica di tutte le infrazioni alle regole che sovrintendono la
marcia autostradale, senza che sia più necessaria la presenza di agenti.
Eccesso di alcol o assunzione di sostanze psicotrope
In questo campo c’è stato un deciso giro
di vite.
Diversamente da prima, ora è possibile
tradurre presso le stazioni di pubblica sicurezza coloro i quali siano ritenuti
sotto l’influsso di alcol o droghe al fine di essere sottoposti ai necessari
esami. E’ anche possibile effettuare una preliminare valutazione dello stato
del conducente con apparecchi portatili per poi sottoporre chi sia risultato
positivo a più accurati esami con le apposite (e più precise) apparecchiature.
Il regime sanzionatorio è decisamente
più duro che in precedenza.
Chiunque sia trovato con una
concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,5 g/l, oltre la decurtazione
di dieci punti e la sanzione pecuniaria, rischia l’arresto fino a un mese, avrà
la patente sospesa per un periodo da 15 gg. a un mese e dovrà sottoporsi a
visita medica presso la Commissione medica locale, visita che ha lo scopo di
valutare se l’abuso di alcol o droghe sia abituale o occasionale.
Se il tasso alcolemico è pari o
superiore a 1,5 g/l, allora il prefetto potrà disporre la sospensione della
patente fino al compimento della visita medica.
Per chi viola questa disposizione più
volte nel giro di un anno, la sospensione della patente potrà essere disposta
per un periodo che va da uno a sei mesi.
Quindi attenzione ai brindisi ai raduni.
Sinistri ed omissione di soccorso
Anche qui un deciso inasprimento: ma non
lo tratterò, perché non credo possa esistere un motociclista che fuggirebbe
dopo aver causato un incidente.
In base a quanto disposto dall’art 192
C.d.S., le forze dell’ordine, oltre imporre l’esibizione dei documenti del
veicolo e del conducente, possono effettuare l’ispezione anche del veicolo
stesso, al fine di valutare la sua regolarità in rapporto alle norme vigenti.
Possono inoltre: “…ordinare di non proseguire la marcia al
conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da
determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche
conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei
veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti,
di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele”.
Quindi un accurato controllo che tutto
sia a posto prima di partire è consigliabile, visto che, oltre la sanzione
pecuniaria e la perdita di tre punti, si rischia di tornare a casa a piedi.